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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30643/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007, con recupero di maggiore imposta in applicazione della disciplina delle società di comodo ex art. 30 l. n. 724/1994, per mancata compilazione del test di operatività. La società contribuente ha impugnato l’atto deducendo che i giudici di merito avessero erroneamente applicato i parametri presuntivi di operatività senza considerare una situazione oggettiva di impossibilità temporanea di produrre reddito, dovuta alla inutilizzabilità dell’unico immobile sociale per bonifica da amianto. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994; con il secondo la violazione dell’art. 30, comma 1, l. n. 724/1994 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando il mancato apprezzamento della prova sull’inutilizzabilità dell’immobile dal 2000 al 2007; con il terzo ha ribadito la medesima censura, contestando l’affermazione di una totale inattività societaria e sostenendo che la documentazione dimostrasse soltanto una sospensione temporanea dell’operatività.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato preliminarmente che per l’anno 2007 non risultava presentato il necessario interpello disapplicativo, essendo stata richiamata soltanto un’istanza riferita all’anno 2006. Nel merito ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito, che avevano accertato una inoperatività assoluta della società: assenza di personale e di mezzi di trasporto, oggetto sociale di trasporto rimasto privo di concreta struttura imprenditoriale, emissione di sole tre fatture in un lunghissimo arco temporale e possesso del solo immobile inagibile per amianto. La bonifica dell’immobile nel periodo 2000-2007 è stata considerata irrilevante, perché compatibile anche con una finalità di mero godimento del bene e comunque non idonea a dimostrare un’operatività, sia pure temporaneamente sospesa, in assenza di una effettiva attività imprenditoriale. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 724/1994

    stabilisce i parametri per il calcolo del reddito delle società di comodo e consente di valorizzare l’eventuale oggettiva impossibilità di produrre reddito solo se la società sia effettivamente operativa e la sospensione sia temporanea e concreta; in presenza di inoperatività assoluta la disciplina resta applicabile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la Corte ritiene infondata la censura perché i giudici di merito hanno correttamente apprezzato il quadro probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo congrua la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dichiarare l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata quale fonte dell’introduzione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La disciplina delle società di comodo si applica quando emerga una sostanziale inoperatività della società, desumibile dall’assenza di una concreta struttura imprenditoriale e dall’esiguità o inesistenza dell’attività svolta; non è sufficiente allegare una mera temporanea indisponibilità di un bene se la società non sia dimostrata effettivamente operativa.
  • L’eventuale oggettiva impossibilità di produrre reddito rileva come causa di disapplicazione solo se si riferisce a una società realmente operativa e a una sospensione temporanea dell’attività; non può essere invocata per escludere la disciplina quando la società risulti inattiva in assoluto.
  • Nel giudizio di legittimità è infondata la censura che, sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato in modo coerente dai giudici di merito.
  • L’interpello disapplicativo previsto dalla disciplina delle società di comodo deve riferirsi all’anno d’imposta oggetto di accertamento; l’istanza presentata per un anno diverso non vale a escludere l’applicazione della normativa per l’annualità contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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