Regolamento (UE) 2022/1468
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1468 della Commissione del 5 settembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulle condizioni di approvazione del penflufen, sostanza attiva già approvata a livello UE, alla luce dell’assenza delle informazioni di conferma richieste e della classificazione della sostanza come cancerogena di categoria 2. La Commissione limita quindi gli impieghi autorizzabili ai trattamenti delle sementi di cereali prima o durante la semina, con specifiche cautele valutative, e vieta il trattamento dei tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto. Contestualmente abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 e fissa termini per l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen, limitandone gli impieghi autorizzabili e abrogando il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/185.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva penflufen e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli Stati membri, che devono adeguare le autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti penflufen, e gli operatori economici che immettono o utilizzano tali prodotti. L’intervento interessa in particolare gli impieghi su sementi di cereali e vieta l’uso per il trattamento dei tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto; prevede inoltre misure transitorie e un eventuale periodo di tolleranza entro limiti temporali fissati dal regolamento.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1468: condizioni di approvazione del penflufen
Il regolamento modifica le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen nell’ambito del sistema UE di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. L’intervento discende dalla mancata presentazione di informazioni di conferma richieste in sede di approvazione e dalla successiva classificazione del penflufen come cancerogeno di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
Il penflufen era stato approvato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 e iscritto nell’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con condizioni specifiche che includevano la presentazione di informazioni di conferma ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento (UE) 2018/185 aveva già inciso su tali condizioni, ma non aveva risolto integralmente la questione delle informazioni di conferma, in particolare per quanto riguarda la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butile) per le acque sotterranee.
A seguito del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA del 15 ottobre 2018, che ha concluso per la classificazione del penflufen come cancerogeno di categoria 2, e della sua inclusione nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Commissione ha ritenuto necessario riesaminare le condizioni di approvazione. Poiché il richiedente ha comunicato di non voler presentare le informazioni di conferma richieste, la Commissione ha concluso che i dati disponibili non consentono di determinare la rilevanza del metabolita M01, che si prevede possa superare 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee nel caso di trattamento dei tuberi-seme di patata.
Ambito materiale delle nuove condizioni di approvazione
Il regolamento non revoca l’approvazione del penflufen, ma la restringe in modo significativo. Le nuove disposizioni consentono soltanto gli impieghi per trattare le sementi di cereali prima o durante la semina, prevedendo inoltre che l’uso sia limitato a una sola applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.
È invece escluso l’impiego per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto, poiché mancano le informazioni necessarie per valutarne adeguatamente il profilo di rischio, soprattutto con riferimento alle acque sotterranee.
Valutazione dei rischi e attenuazione
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II. La valutazione generale deve prestare attenzione specifica a:
- protezione degli operatori;
- protezione degli uccelli;
- protezione delle acque sotterranee nelle regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;
- residui nelle acque superficiali destinate all’utilizzo come acqua potabile e convogliate in o da aree in cui si usano prodotti contenenti penflufen.
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Abrogazione del regolamento (UE) 2018/185
Poiché le nuove disposizioni rendono superfluo il precedente intervento normativo, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 è abrogato. La Commissione motiva questa scelta con esigenze di chiarezza e di coordinamento del quadro applicabile al penflufen.
Misure transitorie per gli Stati membri
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni in vigore dei prodotti fitosanitari contenenti penflufen entro il 26 marzo 2023. La previsione consente un adeguamento ordinato del mercato e delle autorizzazioni nazionali alle condizioni di approvazione più rigorose.
Periodo di tolleranza
Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque scadere il 26 settembre 2023. Il regolamento pone quindi un limite massimo uniforme al mantenimento sul mercato o all’uso delle scorte eventualmente interessate.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’approvazione del penflufen
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per aggiornare le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen, in sostituzione delle disposizioni precedenti.
Limitazione degli impieghi autorizzati
Per il penflufen possono essere autorizzati solo gli impieghi per trattare le sementi di cereali prima o durante la semina. L’uso è limitato a un’applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.
Criteri di valutazione e cautele specifiche
Nella valutazione ai fini dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, con particolare attenzione alla protezione degli operatori, degli uccelli, delle acque sotterranee in aree vulnerabili e dei residui nelle acque superficiali destinate all’acqua potabile.
Abrogazione del regolamento (UE) 2018/185
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 è abrogato perché reso superfluo dalle nuove modifiche alle condizioni di approvazione del penflufen.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti penflufen entro il 26 marzo 2023.
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e in ogni caso scadere il 26 settembre 2023.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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