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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1467

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5 settembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio e l’elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di detta direttiva

Normativa europea32022R1467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro attuativo della direttiva 2011/16/UE alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2021/514, con particolare attenzione allo scambio automatico di informazioni relativo ai gestori di piattaforme. Stabilisce il formato elettronico tipo per gli scambi, i formulari tipo per il registro centrale e aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378. Introduce inoltre l’elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire per la valutazione del sistema di cooperazione amministrativa fiscale.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 introducendo nuovi formulari, formati elettronici e dati statistici per lo scambio di informazioni previsto dalla direttiva 2011/16/UE, in particolare per la segnalazione da parte dei gestori di piattaforme.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti nell’ambito della cooperazione amministrativa in materia fiscale disciplinata dalla direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/514. Riguarda, in particolare, lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, la registrazione nel registro centrale di taluni gestori di piattaforma esclusi o stranieri, nonché la trasmissione di dati statistici per la valutazione della direttiva. Prevede l’uso di formati elettronici e formulari tipo comuni; le norme sul trattamento dei dati personali si coordinano con i regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725. Si applica dal 1º gennaio 2023.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per lo scambio di informazioni fiscali e i dati statistici

Il regolamento attua l’adeguamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2021/514 nella direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. L’obiettivo è uniformare i formati tecnici e le modalità pratiche di scambio e registrazione delle informazioni, con particolare riguardo ai nuovi obblighi connessi ai gestori di piattaforme.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la riforma della direttiva 2011/16/UE ha rafforzato le forme di scambio di informazioni introducendo uno scambio automatico obbligatorio delle informazioni comunicate dai gestori di piattaforme. Ne deriva la necessità di aggiornare gli strumenti tecnici di esecuzione, di definire formulari tipo per la registrazione di specifiche categorie di operatori e di mantenere la coerenza con la data di applicazione fissata dalla direttiva (UE) 2021/514.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le disposizioni riguardano le autorità competenti degli Stati membri che partecipano alla cooperazione amministrativa fiscale ai sensi della direttiva 2011/16/UE. Sono coinvolti, in particolare, i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, i gestori di piattaforma esclusi e i gestori di piattaforma stranieri, nonché i contribuenti o venditori oggetto delle comunicazioni effettuate nell’ambito dello scambio automatico.

Formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio

L’articolo 1, punto 1, inserisce nell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 il rinvio all’allegato XIV per il formato elettronico da utilizzare nello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE. L’allegato XIV contiene la struttura XML/schema tecnica del messaggio DPI, con elementi relativi al messaggio, all’autorità trasmittente e ricevente, al periodo di riferimento, ai dati del gestore di piattaforma e ai dati dei venditori oggetto di comunicazione.

Formulario tipo per il registro centrale e identificazione dei gestori di piattaforma

L’articolo 1, punto 3, introduce l’articolo 2 septies. Il formulario tipo per comunicare al registro centrale informazioni sui gestori di piattaforma esclusi e sui gestori di piattaforma stranieri deve essere conforme all’allegato XVI. In tale allegato sono indicati i dati da registrare per i gestori di piattaforma esclusi: nome, indirizzo postale, indirizzo elettronico e siti web, eventuale codice fiscale, Stato membro destinatario della dimostrazione e esercizio fiscale di concessione dello status. È inoltre fissato il formato del numero di identificazione individuale dei gestori di piattaforma straniera, nel formato a 12 caratteri CCYYYYXXXXXX.

Registro centrale, dati personali e conservazione

Il nuovo articolo 2 septies chiarisce che gli elementi essenziali del registro centrale comprendono le informazioni elencate nell’allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, della direttiva 2011/16/UE e nell’allegato XVI del regolamento. Viene altresì stabilito che il trattamento dei dati personali nel registro centrale da parte della Commissione per conto delle autorità competenti deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725. L’allegato XVI disciplina anche la conservazione delle informazioni cancellate o rimosse: in linea generale, i dati restano conservati nel registro centrale per non oltre 12 mesi dalla cancellazione o rimozione.

Dati statistici richiesti agli Stati membri

Il regolamento aggiorna l’elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della direttiva 2011/16/UE, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4. L’allegato IX riguarda la cooperazione amministrativa diversa dallo scambio automatico obbligatorio e include statistiche su richieste, risposte, rifiuti, controlli simultanei, notifiche e riscontri, oltre a una sezione facoltativa sulla stima delle entrate supplementari o dell’aumento delle imposte accertate. L’allegato X riguarda invece lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, con statistiche per messaggio, contribuente, venditore oggetto di comunicazione, Stato membro di residenza e, per i casi immobiliari, Stato membro di ubicazione del bene.

Aggiornamento dei formulari e dei contenuti tecnici

L’allegato I sostituisce gli allegati I, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 e dettaglia il formulario da usare per richieste di informazioni, indagini amministrative, risposte, conferme di ricezione, richieste supplementari e dichiarazioni di incapacità o rifiuto. L’elenco dei campi include, tra gli altri, base giuridica, numero di riferimento, dati delle autorità, identità del soggetto verificato, fine fiscale, periodo oggetto dell’indagine, persona in possesso delle informazioni, motivi di rifiuto e descrizione del gruppo.

Struttura del messaggio DPI e informazioni da trasmettere

L’allegato XIV contiene la struttura tecnica del messaggio DPI, basata su schema XML, e definisce i principali campi relativi a: tipo di messaggio, informazioni dell’autorità trasmittente e ricevente, periodo di rendicontazione, timestamp, identificazione del gestore di piattaforma e dei venditori, dati sull’attività rilevante e sui corrispettivi. Sono contemplati sia i casi di rettifica e correzione sia i messaggi senza dati da comunicare. La struttura comprende inoltre elementi relativi a servizi personali, vendita di beni e locazione di mezzi di trasporto, oltre alla locazione di immobili.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1º gennaio 2023. La data di applicazione è stata allineata a quella prevista dalla direttiva (UE) 2021/514 per garantire coerenza e certezza del diritto.

Disposizioni principali

Formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio

Inserisce all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 la regola secondo cui il formato elettronico da usare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE deve essere conforme all’allegato XIV.

Dati statistici per la valutazione della direttiva

Integra l’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, prevedendo che l’elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai sensi dell’articolo 8 bis quater della direttiva 2011/16/UE sia riportato nell’allegato XV. L’allegato IX è sostituito con un elenco aggiornato dei dati statistici relativi allo scambio di informazioni su richiesta, spontaneo e alle altre forme di cooperazione amministrativa; l’allegato X è sostituito con i dati statistici relativi allo scambio automatico per categorie di reddito e capitale.

Formulario tipo e registro centrale sui gestori di piattaforma

Inserisce l’articolo 2 septies, che disciplina il formulario tipo per la comunicazione al registro centrale delle informazioni sui gestori di piattaforma esclusi e sui gestori di piattaforma stranieri, conforme all’allegato XVI. Lo stesso articolo specifica che gli elementi essenziali da registrare nel registro centrale comprendono le informazioni di cui all’allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, della direttiva 2011/16/UE, nonché quelle dell’allegato XVI. Prevede inoltre il formato del numero di identificazione individuale per i gestori di piattaforma straniera e il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro centrale, rinviando all’allegato XVI.

Protezione dei dati personali nel registro centrale

Precisa che l’istituzione e il trattamento dei dati personali nel registro centrale, effettuati dalla Commissione per conto delle autorità competenti degli Stati membri, devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725. Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento, mentre la Commissione opera come responsabile del trattamento ai sensi del GDPR.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Sostituisce gli allegati I, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 e modifica l’allegato V. Aggiunge i nuovi allegati XIV, XV e XVI, contenenti rispettivamente il formato elettronico DPI, l’elenco dei dati statistici per lo scambio automatico e il formulario tipo per il registro centrale, nonché il formato del numero di identificazione individuale e le regole di conservazione delle informazioni cancellate o rimosse.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalescambio automatico di informazionifiscalitàprotezione dei dati personalistatistica pubblica

Testo integrale

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