Regolamento (UE) 2022/1469
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1469 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’EFSA ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, ma ha evidenziato un rischio per gli utilizzatori legato alle endotossine e alla possibile inalazione, imponendo quindi misure di protezione specifiche. L’allegato fissa composizione, tenori minimi, prescrizioni di etichettatura, misure di sicurezza e metodi di analisi, oltre alla scadenza dell’autorizzazione al 26 settembre 2032.
Autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’immissione sul mercato e all’uso del solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.398, classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni specifiche di impiego, etichettatura e sicurezza per gli utilizzatori. È previsto che il prodotto sia utilizzato come fonte di L-lisina efficace anche per i ruminanti solo se protetto dalla degradazione ruminale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 26 settembre 2032.
Autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1469 della Commissione autorizza l’impiego del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e si basa sul parere favorevole dell’EFSA, pur imponendo specifiche cautele per la tutela degli utilizzatori a causa del profilo di rischio da endotossine.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce condizioni e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione richiesta. Nel parere del 23 marzo 2022, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la sostanza non presenta effetti negativi per salute animale, consumatori e ambiente e costituisce una fonte efficace di L-lisina; per i ruminanti, tuttavia, l’efficacia richiede la protezione dalla degradazione ruminale.
Sicurezza degli utilizzatori e misure preventive
L’EFSA non ha potuto escludere che il prodotto possa essere irritante per la pelle o per gli occhi o sensibilizzante cutaneo. Inoltre, l’attività endotossinica comporta un rischio di esposizione per inalazione per le persone che manipolano l’additivo. Per questo l’allegato impone un limite di esposizione massima alle endotossine pari a 1 600 UI endotossine/m3 di aria e richiede agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi da inalazione; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Condizioni di impiego, composizione e tenori
L’autorizzazione riguarda un additivo nutrizionale classificato nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi, destinato a tutte le specie animali. L’allegato descrive il prodotto come preparato solido di L-lisina con tenore di lisina almeno pari al 55,0 % e di solfato almeno pari al 18,0 %, ottenuto mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.398; la formula chimica indicata è C12H28N4O4-O4S e il numero CAS è 60343-69-3. Il tenore massimo ammesso è pari a 10 000 mg di additivo per kg di mangime completo con umidità al 12 %.
Etichettatura e avvertenze
L’etichettatura dell’additivo deve indicare il tenore di L-lisina. Sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve inoltre comparire un’avvertenza specifica: in caso di supplementazione con L-lisina, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali.
Metodi di analisi e controlli
Per il controllo ufficiale e la verifica della conformità, l’allegato richiama i metodi analitici da utilizzare: quantificazione della lisina nell’additivo e nelle premiscele con oltre il 10 % di lisina mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD), secondo EN ISO 17180; identificazione del solfato nell’additivo secondo la monografia 20301 della Farmacopea europea; quantificazione della lisina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi mediante il metodo IEC-VIS di cui al regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 26 settembre 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni ivi stabilite.
Presupposti scientifici e valutazione EFSA
Il regolamento si fonda sul parere EFSA del 23 marzo 2022, che ha concluso per l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, ma ha segnalato incertezze sulla irritazione cutanea/oculare e sulla sensibilizzazione cutanea, oltre a un rischio da esposizione a endotossine per inalazione per gli utilizzatori.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione dell’additivo garantiscano un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione; se tali rischi non sono eliminabili o riducibili a un livello minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Condizioni d’uso e tenori massimi
Per tutte le specie animali è previsto un tenore massimo di 10 000 mg di additivo/kg di mangime completo con umidità al 12 %. L’allegato indica inoltre che il tenore di L-lisina deve essere riportato in ეტichetta e che, in caso di supplementazione con L-lisina, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Etichettatura obbligatoria
Sull’etichetta dell’additivo deve figurare il tenore di L-lisina. Sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve comparire l’avvertenza: "In caso di supplementazione con L-lisina, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri."
Caratteristiche tecniche e composizione
L’additivo è descritto come solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.398, in forma solida, con tenore di lisina pari ad almeno il 55,0 % e di solfato pari ad almeno il 18,0 %. Sono indicati formula chimica C12H28N4O4-O4S e numero CAS 60343-69-3.
Metodi di analisi
L’allegato richiama i metodi per la quantificazione della lisina nell’additivo e nelle premiscele con oltre il 10 % di lisina mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180; per l’identificazione del solfato nell’additivo, la monografia 20301 della Farmacopea europea; e per la quantificazione della lisina in premiscele, mangimi composti e materie prime, il metodo IEC-VIS di cui al regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F.
Periodo di autorizzazione
L’allegato indica la fine del periodo di autorizzazione al 26 settembre 2032.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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