Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1471

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell’autorizzazione Porus GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’impiego del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi sulla salute animale alle condizioni proposte e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto come additivo zootecnico. Il testo stabilisce inoltre composizione minima, metodo di analisi, dosi d’impiego, obblighi di etichettatura e prescrizioni di sicurezza per gli operatori. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo zootecnico per mangimi destinati ai gatti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al carbonato di lantanio ottaidrato, identificato nell’allegato con il numero di additivo 4d23, quale additivo per l’alimentazione animale destinato esclusivamente ai gatti. L’autorizzazione riguarda la categoria "additivi zootecnici" e il gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" (riduzione dell’escrezione urinaria di fosforo), alle condizioni di uso, etichettatura, sicurezza e dose indicate nell’allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e resta valida fino al 26 settembre 2032; non risultano esclusioni ulteriori oltre alla limitazione di specie e alle condizioni specifiche previste.

Autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1471 della Commissione autorizza il carbonato di lantanio ottaidrato come additivo zootecnico per l’alimentazione dei gatti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’intervento discende da una domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro e dal parere favorevole dell’EFSA del 27 gennaio 2022, che ha ritenuto l’additivo sicuro per la salute animale alle condizioni proposte ed efficace come additivo zootecnico.

Base giuridica e quadro regolatorio

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne definisce requisiti e procedura. La valutazione scientifica ha confermato che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, rendendo opportuno autorizzare il prodotto con le condizioni specificate nell’allegato.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

L’autorizzazione riguarda esclusivamente il carbonato di lantanio ottaidrato identificato con il numero 4d23, titolare dell’autorizzazione Porus GmbH. L’uso è limitato ai mangimi destinati ai gatti e l’additivo è collocato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", con la specifica funzione di ridurre l’escrezione urinaria di fosforo.

Caratteristiche dell’additivo e identificazione tecnica

L’allegato precisa che il prodotto è un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato contenente almeno l’85 % di sostanza attiva, in forma solida. La sostanza attiva è indicata come La2(CO3)3*8H2O, con numero CAS 6487-39-4. Per il controllo analitico, il regolamento rinvia al metodo UE del regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte O, per la quantificazione del carbonato, e all’ICP-AES per la quantificazione del lantanio nell’additivo e negli alimenti per animali.

Condizioni di impiego, dosi e limiti

L’allegato fissa un tenore minimo di 1 500 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 % e un tenore massimo di 7 500 mg/kg. Il periodo di autorizzazione è limitato e termina il 26 settembre 2032. L’uso dell’additivo e della premiscela richiede che nelle istruzioni siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Obblighi di etichettatura e avvertenze

Il regolamento impone una specifica avvertenza da riportare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo: "Evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo." Tale indicazione è funzionale a garantire un impiego coerente con la finalità zootecnica del prodotto e con la sicurezza del suo utilizzo.

Misure di protezione per gli operatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali misure, è obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Trattandosi di regolamento di esecuzione, produce effetti uniformi nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza l’additivo indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Base giuridica e valutazione scientifica

L’atto è adottato in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare all’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e il parere EFSA del 27 gennaio 2022, che ha concluso per l’assenza di effetti negativi sulla salute animale e per l’efficacia dell’additivo nei gatti.

Specie destinataria, dose e periodo di autorizzazione

L’allegato limita l’uso ai gatti. Il tenore minimo è fissato a 1 500 mg/kg di mangime completo con tasso di umidità del 12 % e il tenore massimo a 7 500 mg/kg. Il periodo di autorizzazione termina il 26 settembre 2032.

Composizione e identificazione dell’additivo

L’additivo, numero di identificazione 4d23, è un preparato di carbonato di lantanio ottaidrato contenente almeno l’85 % di sostanza attiva, in forma solida. La sostanza attiva è identificata come La2(CO3)3*8H2O, numero CAS 6487-39-4.

Metodo di analisi

Per la quantificazione del carbonato nell’additivo per mangimi si applica il metodo UE di cui al regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte O. Per la quantificazione del lantanio nell’additivo per mangimi e negli alimenti per animali si utilizza la spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Condizioni di impiego e avvertenze

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Deve inoltre essere riportata l’avvertenza: "Evitare l’uso contemporaneo di mangimi ad alto contenuto di fosforo."

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con queste misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleautorizzazioni di additivisicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.