Regolamento (UE) 2022/1466
Regolamento (UE) 2022/1466 della Commissione del 5 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rimuove dall'elenco unionale diverse sostanze aromatizzanti che, nell'ambito della valutazione EFSA, non sono state supportate dai dati supplementari richiesti oppure sono state oggetto di ritiro della domanda da parte degli operatori interessati. La modifica incide sull'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 e determina la soppressione delle voci corrispondenti nell'elenco UE degli aromi autorizzati. Sono previste limitate misure transitorie per gli alimenti già immessi sul mercato o già in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore, con esclusione delle preparazioni non destinate al consumo nella loro forma originale.
Ritiro dall'elenco dell'Unione di alcune sostanze aromatizzanti autorizzate negli alimenti e disciplina delle relative misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e agli importatori che immettono sul mercato dell'Unione alimenti contenenti le sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del regolamento, nonché alle preparazioni contenenti tali sostanze. Incide sull'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, quindi sull'elenco UE degli aromi e materiali di base autorizzati per l'uso negli e sugli alimenti. Le misure transitorie riguardano gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore e gli alimenti importati spediti da paesi terzi e già in transito verso l'Unione prima di tale data; sono escluse le preparazioni non destinate a essere consumate nella loro forma originale.
Ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione
Il regolamento (UE) 2022/1466 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1334/2008 per espungere dall'elenco unionale alcune sostanze aromatizzanti la cui valutazione di sicurezza non è stata completata positivamente per mancanza dei dati richiesti. Il provvedimento dà seguito alla procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e recepisce l'esito delle valutazioni EFSA richiamate nei considerando.
Contesto normativo e finalità
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l'elenco UE degli aromi e dei materiali di base autorizzati per l'uso negli e sugli alimenti, con le relative condizioni d'uso. Alcune sostanze aromatizzanti erano state inserite in tale elenco con riserva, subordinatamente alla trasmissione di dati supplementari sulla sicurezza entro scadenze specifiche, perché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non aveva potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili.
Sostanze soppresse dall'allegato I, parte A
L'allegato del regolamento sopprime puntualmente numerose voci dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. Tra le sostanze interessate figurano, tra le altre, 1-(4-metossifenil)pent-1-en-3-one, vanillilidene acetone, 1-(4-metossifenil)-4-metilpent-1-en-3-one, 4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-one, 6-metil-3-epten-2-one, diverse lattone/furanoni, 2-furoato di allile, 3-(2-furil)acrilaldeide, 4-(2-furil)but-3-en-2-one, 2-butilfurano e 3-(5-metil-2-furil)prop-2-enale. La soppressione opera mediante cancellazione delle corrispondenti voci nell'elenco unionale degli aromi autorizzati.
Ragioni del ritiro
I considerando chiariscono che gli operatori responsabili dell'immissione sul mercato non hanno presentato i dati di sicurezza supplementari richiesti e hanno ritirato le rispettive domande. In conseguenza di ciò, le sostanze non possono rimanere nell'elenco autorizzato e devono essere ritirate dall'Unione.
Misure transitorie
Per attenuare l'impatto immediato della modifica, il regolamento consente la commercializzazione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza degli alimenti:
- legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore;
- importati nell'Unione, se l'importatore prova che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano già in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore.
Tale regime transitorio non si applica alle preparazioni non destinate a essere consumate nella loro forma originale. Il regolamento definisce inoltre la nozione di "preparazione" come miscela di uno o più aromi nella quale possono essere incorporati altri ingredienti alimentari, quali additivi, enzimi o supporti, per finalità di conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto immediato sulla composizione e sulla commercializzazione degli alimenti contenenti le sostanze rimosse, salve le deroghe transitorie previste.
Disposizioni principali
Ritiro di sostanze aromatizzanti dall'elenco UE
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato per sopprimere una serie di sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, 1-(4-metossifenil)pent-1-en-3-one (n. FL 07.030), vanillilidene acetone (n. FL 07.046), 2-furoato di allile (n. FL 13.004), 2-butilfurano (n. FL 13.103) e altre sostanze specificamente indicate.
Motivazione del ritiro
Le sostanze erano state inserite nell'elenco dell'Unione con la previsione di presentare dati supplementari sulla sicurezza entro scadenze specifiche, perché l'EFSA non aveva potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili. Poiché gli operatori non hanno presentato i dati richiesti e hanno ritirato le rispettive domande, le sostanze devono essere rimosse dall'elenco autorizzato.
Misure transitorie per gli alimenti già commercializzati o in transito
Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze ritirate e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Gli alimenti importati nell'Unione possono anch'essi essere commercializzati fino a tale termine se l'importatore dimostra che erano stati spediti dal paese terzo e si trovavano in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore.
Esclusione delle preparazioni
Le misure transitorie non si applicano alle preparazioni non destinate a essere consumate nella loro forma originale alle quali siano state aggiunte le sostanze ritirate. Ai fini del regolamento, per "preparazione" si intende una miscela di uno o più aromi nella quale possono essere incorporati altri ingredienti alimentari, come additivi, enzimi o supporti, per facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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