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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1470

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1470 della Commissione del 5 settembre 2022 relativo all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Industrial Técnica Pecuaria SA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi e alfa-galattosidasi come additivo zootecnico destinato a determinate specie avicole e a uccelli ornamentali. La Commissione recepisce il parere positivo dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia del prodotto come promotore della digestione. Sono tuttavia richieste misure di gestione del rischio per gli utilizzatori, in ragione del potenziale sensibilizzante respiratorio del preparato. L’autorizzazione è concessa con condizioni d’uso, modalità analitiche e termine finale di validità fissato al 26 settembre 2032.

Autorizzazione di un additivo per mangimi a base di endo-1,4-beta-xilanasi e alfa-galattosidasi per specifiche specie avicole e uccelli ornamentali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione e l’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740. L’autorizzazione riguarda i mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali. Si tratta di un atto direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE; il periodo di autorizzazione decorre fino al 26 settembre 2032. Restano fermi gli obblighi specifici di etichettatura/istruzioni d’uso e di protezione degli utilizzatori previsti nell’allegato.

Autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi e alfa-galattosidasi come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1470 della Commissione autorizza un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 come additivo zootecnico. L’atto dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sulla valutazione scientifica favorevole dell’EFSA, con alcune cautele per gli utilizzatori.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi per mangimi, nonché i requisiti sostanziali dell’articolo 5. La domanda, presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, era corredata della documentazione richiesta. Nei pareri del 19 marzo 2020 e del 10 novembre 2021, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non produce effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente; ha inoltre riconosciuto l’efficacia del prodotto come promotore della digestione per le specie bersaglio.

Ambito di applicazione e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda l’impiego del preparato nell’alimentazione di:

  • polli da ingrasso;
  • pollastre allevate per la produzione di uova;
  • specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova;
  • uccelli ornamentali.

Il prodotto è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’allegato riporta il titolare dell’autorizzazione in Industrial Técnica Pecuaria S.A. e identifica l’additivo con il numero 4a33.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato stabilisce che il preparato deve contenere almeno 50 AXC/g di additivo e 40 GALU/g di additivo, in forma solida. Per l’impiego nei mangimi completi è previsto un tenore minimo di 18 AXC e 14 GALU per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare:

  • le condizioni di conservazione;
  • la stabilità al trattamento termico.

Gestione del rischio per gli utilizzatori

La Commissione recepisce l’indicazione EFSA secondo cui il preparato, per la sua natura proteica, deve essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. Poiché l’Autorità non ha potuto concludere sulla possibile irritazione cutanea o oculare né sulla sensibilizzazione cutanea, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori.

Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione:

  • della pelle;
  • degli occhi;
  • delle vie respiratorie.

Metodi di analisi e definizioni di attività

L’allegato contiene i metodi di analisi per la quantificazione delle due attività enzimatiche nell’additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali:

  • per l’endo-1,4-beta-xilanasi, metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica su substrato di arabinoxilano di frumento per additivo e premiscele, e su azo-xilano per i mangimi;
  • per l’alfa-galattosidasi, metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica su substrato di para-nitrofenil-alfa-D-galattopiranoside.

Sono inoltre definite le unità di attività:

  • 1 AXC corrisponde alla quantità di enzima che libera 0,058 micromoli al minuto di zuccheri riduttori, espressi in equivalenti xilosio, da substrato di arabinoxilano di frumento a pH 4,7 e 30 °C;
  • 1 GALU corrisponde alla quantità di enzima che degrada una micromole al minuto di para-nitrofenil-alfa-D-galattopiranoside a pH 5,5 e 37 °C.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 26 settembre 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Basi giuridiche e valutazione scientifica

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e richiama i requisiti di autorizzazione dell’articolo 5. La Commissione si avvale dei pareri EFSA del 19 marzo 2020 e del 10 novembre 2021, che attestano l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, nonché l’efficacia del preparato per le specie bersaglio.

Specie destinatarie e impiego

L’additivo è autorizzato per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali. Nell’allegato è previsto un tenore minimo di 18 AXC e 14 GALU per kg di mangime completo con umidità al 12%.

Condizioni d’uso e misure di protezione

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi e caratterizzazione

L’allegato indica i metodi di analisi per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi e dell’alfa-galattosidasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi, mediante metodi colorimetrici basati su specifici substrati. Sono riportate anche le definizioni delle unità di attività AXC e GALU.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha termine il 26 settembre 2032, come indicato nell’allegato.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresanità animaleautorizzazioniprotezione dei lavoratori

Testo integrale

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