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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 1093 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IVA - credito - dichiarazione annuale - omissione -compensazione - sanzione - legittimita' - limiti. Sulla base del principio di diritto formulato dalle SS.UU. della Corte diCassazione con la sentenza n. 17757/2016 secondo cui "Laneutralità dell'imposizione armonizzate sul valore aggiunto comporta che, purin mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta- omissis- siariconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuentetutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, ildiritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione -omissis - laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazioneannuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero noncontroverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta,assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili" , se da un lato appare corretto l'operatodell'Ufficio relativamente all'irrogazione della sanzione di ? 258,00 peromessa presentazione della dichiarazione, non appare invece legittimal'irrogazione della sanzione - pari al 30% dell'importo posto in detrazioneoltre agli interessi - poiché, accertata la sussistenza dei requisistisostanziali, il diritto alla detrazione è sorto nel momento in cui l'imposta amonte è divenuta esigibile, cioè quando l'operazione a monte è da considerarsieffettuata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l'esistenza del credito IVA, ma aveva contestato l'utilizzo dello stesso in compensazione poiché la dichiarazione IVA annuale relativa al 2008 era stata presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, venendo quindi considerata omessa. Oltre alla sanzione minima di 258 euro per omessa dichiarazione, l'Ufficio aveva applicato la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per omesso versamento, aggiungendo gli interessi. Il contribuente sosteneva che il credito fosse sostanzialmente esistente, che l'omessa dichiarazione costituisse una violazione meramente formale e che non vi fosse stato alcun omesso versamento. Contestava inoltre la duplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione favorevole al contribuente, sebbene per una motivazione diversa da quella della Commissione Tributaria Provinciale. È stata ritenuta legittima la sanzione di 258 euro per omessa presentazione della dichiarazione annuale, ma è stata esclusa la sanzione del 30% per omesso versamento e sono stati annullati anche i relativi interessi. Poiché l'effettiva esistenza del credito e i requisiti sostanziali per la detrazione erano stati accertati, il diritto alla detrazione era sorto quando l'IVA a monte era divenuta esigibile; di conseguenza, l'importo compensato non poteva essere considerato un omesso versamento. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della materia e la recente evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 17757/2016

    La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

    L'omessa presentazione della dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione o al riconoscimento del credito, quando il contribuente dimostri l'esistenza dei requisiti sostanziali: acquisti effettuati da un soggetto passivo, assoggettamento a IVA e destinazione a operazioni imponibili.

  • Art. 13 del D.Lgs. 471/1997

    Sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

    La sanzione per omesso versamento non è applicabile quando il credito IVA utilizzato in compensazione è effettivamente esistente e il diritto alla detrazione è sorto al momento dell'esigibilità dell'IVA a monte. In tale situazione non si configura un vero omesso versamento.

  • Articoli 15, 16 e 36 del D.Lgs. 546/1992

    Disposizioni processuali richiamate nel dispositivo della sentenza per la decisione sull'appello e sulla regolazione delle spese.

  • Art. 17 della Sesta direttiva IVA

    Individua i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione IVA, che prevalgono sugli adempimenti formali quando l'effettiva spettanza del credito sia provata.

Massime di principio

  • L'omessa o tardiva dichiarazione IVA può comportare una sanzione autonoma per l'inadempimento formale, ma non determina automaticamente la perdita di un credito IVA realmente esistente.
  • Il contribuente deve dimostrare i requisiti sostanziali del credito: soggettività passiva IVA, effettiva applicazione dell'imposta sugli acquisti, riferibilità degli acquisti ad attività o operazioni imponibili e adeguata documentazione contabile.
  • Quando il credito IVA è sostanzialmente spettante, il suo utilizzo in compensazione non costituisce omesso versamento; pertanto, non è normalmente applicabile la sanzione del 30% prevista per l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 né possono essere richiesti i relativi interessi.
  • La violazione degli obblighi formali resta sanzionabile separatamente, anche se non ha inciso sulla determinazione dell'imposta, purché la sanzione sia prevista dalla legge e correttamente motivata.
  • L'Amministrazione finanziaria o il giudice tributario non possono negare il diritto alla detrazione basandosi soltanto sull'omessa dichiarazione, se l'esistenza e la spettanza sostanziale del credito risultano provate o non contestate.
  • La decisione riguarda crediti IVA effettivi e adeguatamente documentati: non può essere invocata per giustificare compensazioni basate su crediti inesistenti, non spettanti o privi dei requisiti sostanziali.

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