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Sentenza

Sentenza n. 510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 2473/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione dell’esclusione dalla gara e dell’aggiudicazione del lotto 12 per la fornitura di protesi d’anca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una procedura aperta, suddivisa in 88 lotti, per la fornitura di dispositivi protesici, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appellante, esclusa dal lotto 12 per non avere raggiunto la soglia tecnica di sbarramento di 36 punti su 70, avendo ottenuto 31,57 punti, ha contestato l’attribuzione dei punteggi relativi a sub-parametri quantitativo-tabellari e discrezionali, sostenendo di avere diritto a ulteriori punteggi tali da consentirle di collocarsi tra gli aggiudicatari. Ha dedotto, tra l’altro, l’erronea interpretazione delle informazioni contenute negli allegati A5 e A6, l’illegittima introduzione di criteri valutativi con il verbale della Commissione del 9 ottobre 2023, il difetto di motivazione della sentenza e della valutazione della Commissione, il travisamento dell’offerta, l’illogicità dei giudizi tecnici, la disparità di trattamento rispetto alle offerte concorrenti e la necessità di valutare campioni e documentazione tecnica. So.Re.Sa. ha eccepito l’inammissibilità delle censure per mancata integrazione del contraddittorio, per l’avvenuto disvelamento dell’offerta economica prima della rivalutazione tecnica, la tardività dell’impugnazione del verbale del 9 ottobre 2023 e l’effetto preclusivo di giudicati formatisi su altri lotti. Ha inoltre contestato nel merito le doglianze. L’appello eccedeva i limiti dimensionali applicabili senza autorizzazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e le domande risarcitorie, confermando la sentenza del TAR. Ha respinto le eccezioni preliminari di So.Re.Sa.: la prova di resistenza individuava quale unica controinteressata l’impresa collocata al sesto posto, nei cui confronti il ricorso e i motivi aggiunti erano stati notificati; il disvelamento dell’offerta economica era giustificato dalla necessità di dimostrare l’interesse all’impugnazione e non impediva, in caso di eventuale riedizione della gara, la rivalutazione dell’offerta tecnica a buste aperte, secondo il bilanciamento tra segretezza, effettività della tutela, conservazione degli atti ed economicità dell’azione amministrativa; il verbale del 9 ottobre 2023 non aveva carattere lesivo autonomo e si era limitato a chiarire criteri già contenuti nel disciplinare; i giudicati relativi ad altri lotti non operavano perché mancava l’identità del petitum. Nel merito, il verbale della Commissione non aveva introdotto nuovi parametri, ma aveva specificato, prima dell’apertura delle offerte, il criterio di computo delle misure, escludendo la cumulabilità di prodotti coincidenti per taglia e forma. La censura relativa al cotile non dimostrava che la valutazione fosse stata effettuata in modo difforme da tale criterio. Quanto alla configurazione metalback, l’appellante non aveva superato la motivazione tecnica secondo cui la presenza di tre fori raggruppati configurava una versione cluster, ma non una distinta versione multiforo. Per le teste in ceramica, il diametro 40 non costituiva una “misura aggiuntiva” valutabile, poiché il disciplinare riferiva le misure aggiuntive ai diametri richiesti e non a diametri ulteriori; inoltre, il criterio era stato applicato uniformemente. Le censure relative ad altri parametri tabellari, anche se astrattamente fondate, erano comunque inidonee a superare la prova di resistenza: il massimo incremento conseguibile non colmava il divario di 13,68 punti dalla sesta classificata e, comunque, le censure sui parametri discrezionali erano infondate. Quanto a tali parametri, la Commissione aveva espresso valutazioni articolate e coerenti. Non era dimostrato che l’assenza di campioni rendesse impossibile la valutazione, anche perché il disciplinare ne prevedeva la presentazione solo facoltativamente. Le contestazioni sulla letteratura scientifica erano assertive e non confutavano la valutazione di scarsa pertinenza specifica rispetto ai prodotti offerti. Il raffronto con altri lotti riguardava dispositivi diversi e non provava disparità di trattamento. Le doglianze sull’assistenza post-vendita e sulla formazione proponevano una lettura soggettiva e parcellizzata delle offerte, senza dimostrare manifesta illogicità, travisamento o contraddittorietà. L’appellante è stata condannata, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., al pagamento di € 4.000 per lo sforamento dei limiti dimensionali; le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a suo carico, liquidate in € 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016

    criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

    La procedura è stata aggiudicata mediante attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito a So.Re.Sa. di riproporre in appello le eccezioni preliminari non esaminate dal TAR.

  • art. 120 c.p.a.

    È stato richiamato quale disciplina del rito applicabile alle controversie in materia di affidamenti pubblici.

  • art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a.

    Lo sforamento non autorizzato dei limiti dimensionali dell’atto processuale comporta una sanzione pecuniaria, quantificata nel caso concreto in € 4.000.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167

    Fissa il limite dimensionale di 70.000 battute, superato dall’appello.

  • art. 8, comma 1, lett. b), d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167

    Prevede specifiche tecniche di redazione il cui mancato rispetto ha determinato lo sforamento del limite dimensionale.

  • art. 77, comma 11, d.lgs. 50/2016

    È richiamato, insieme alla disciplina precedente e successiva, quale base della possibilità di rinnovare la valutazione dell’offerta tecnica dopo la conoscenza delle offerte economiche.

  • art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023

    La formulazione è indicata come sostanzialmente invariata rispetto alla disciplina previgente in tema di rinnovazione della valutazione tecnica.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    Esprime i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, da bilanciare con la segretezza delle offerte.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È richiamato quale espressione dei limiti alla annullabilità e del principio di conservazione degli atti amministrativi.

  • art. 1, d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale disposizione che esprime i principi rilevanti nella contrattualistica pubblica, in particolare economicità ed efficienza.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato in relazione alla ragionevole speditezza dei procedimenti amministrativi.

  • art. 12.1 del disciplinare di gara

    Prevedeva la possibilità, non l’obbligo, di presentare campioni dimostrativi.

  • art. 15 del disciplinare di gara

    Imponeva di riportare nell’allegato A5 le informazioni richieste per i prodotti offerti e le relative misure; tale documento è stato considerato dalla Commissione come fonte esclusiva per i dati da valutare.

  • art. 84, comma 12, d.lgs. 163/2006

    È richiamato il principio affermato dall’Adunanza plenaria secondo cui è possibile rinnovare la valutazione dell’offerta tecnica anche dopo la conoscenza delle offerte economiche, limitatamente all’offerta illegittimamente pretermessa.

Massime di principio

  • La Commissione giudicatrice può specificare, prima dell’apertura delle offerte, la metodologia applicativa dei criteri di valutazione già previsti dalla lex specialis, purché non introduca parametri nuovi o diversi né alteri la struttura della gara.
  • Quando la lex specialis impone di riportare determinate informazioni in uno specifico allegato dell’offerta, la Commissione può legittimamente utilizzare tale documento come riferimento esclusivo per l’attribuzione dei punteggi, senza dover valorizzare indicazioni contenute in documenti diversi, salvo che la disciplina di gara disponga altrimenti.
  • La rivalutazione delle offerte tecniche dopo la conoscenza delle offerte economiche non è in assoluto preclusa: in caso di annullamento o contestazione delle valutazioni tecniche, può essere ammessa quando sia limitata alla riedizione della valutazione viziata e sia necessaria per assicurare l’effettività della tutela, bilanciando il principio di segretezza con la conservazione degli atti, l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione di gara non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa, ma riguarda soltanto errori o travisamenti di fatto, manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza immediatamente percepibili.
  • La contestazione di punteggi discrezionali non può fondarsi su una comparazione parcellizzata e selettiva di singoli elementi delle offerte concorrenti: occorre dimostrare, considerando la complessiva articolazione dei sub-criteri, una manifesta incoerenza o irrazionalità della valutazione della Commissione.
  • La prova di resistenza deve dimostrare che l’accoglimento delle censure consentirebbe concretamente al concorrente di conseguire il bene della vita; le censure che, anche se fondate, non permetterebbero di raggiungere una posizione utile in graduatoria sono irrilevanti ai fini dell’annullamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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