Cassazione Penale, Sentenza n. 42276/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della patente di guida per anni cinque, disposta come sanzione amministrativa accessoria nonostante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si contestava inoltre che analoga sanzione accessoria era già stata revocata al termine di un periodo di prova relativo a un procedimento autonomo per il reato di cui all'art. 186 cod. strada.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la revoca della patente consegua automaticamente in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 590-bis aggravato dallo stato di ebbrezza (tasso alcolemico 2,57 g/l). Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, che conferma la legittimità della revoca nei casi aggravati da elevato stato di ebbrezza; ha inoltre osservato che il precedente procedimento relativo all'art. 186 cod. strada è autonomo e non ostacola la revoca qui disposta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Consente l'applicazione della pena concordata tra le parti; in caso di applicazione ai reati stradali aggravati, determina l'effetto automatico della sanzione accessoria prevista dalla legge.
art. 590-bis cod. pen., commi 2 e 8
Norma che punisce le lesioni personali stradali gravi o gravissime; i commi richiamati individuano aggravanti la cui presenza legittima l'applicazione della revoca automatica della patente quando il fatto è commesso in stato di ebbrezza elevata.
art. 222, comma 2, codice della strada
Prevede la sanzione accessoria della revoca della patente in caso di condanna per reati stradali; la Corte costituzionale ha ammesso la possibilità di sospensione in alternativa alla revoca solo nelle ipotesi non aggravate.
art. 186 cod. strada
Rilevato come fatto autonomo: un procedimento distinto per guida in stato di ebbrezza non impedisce l'applicazione della revoca della patente nel successivo procedimento per lesioni stradali aggravate.
Corte costituzionale, sent. n. 88 del 19/02/2019 (depositata 17/04/2019)
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ... nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ... allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi»
La Corte costituzionale ha ammesso che il giudice possa sostituire la revoca con la sospensione solo nelle ipotesi non aggravate; nei casi aggravati dalla elevata ebbrezza la revoca automatica è legittima.
richiamo giurisprudenziale (Corte cost. sent. n. 186/2000 citata)
Richiamata per affermare che, in presenza di inammissibilità non dovuta a fatto colposo del ricorrente, si può condannare alle spese e a una sanzione pecuniaria; qui la Corte ha ritenuto sussistente tale condanna.
Massime di principio
- Se la pena viene applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati stradali aggravati da elevata ebbrezza, la revoca della patente è obbligatoria per legge e difficilmente annullabile in sede di cassazione.
- La Corte costituzionale ha previsto la possibilità di sostituire la revoca con la sospensione solo nelle ipotesi non aggravate: quindi, l'assenza di aggravanti è condizione necessaria per chiedere la sostituzione della revoca con la sospensione.
- Procedimenti distinti nati dallo stesso fatto (es. art. 186 c.d.s. e poi art. 590-bis c.p.) sono autonomi; l'esito favorevole in un procedimento non impedisce automaticamente l'applicazione della sanzione accessoria in un altro procedimento successivo quando previsto dalla legge.
- In Cassazione i motivi che impugnano esclusivamente la legittima conseguenza normativa (revoca automatica prevista dalla legge) sono spesso dichiarati inammissibili, salvo eccezioni fondate su profili di illegittimità costituzionale o errori di fatto accertati.
- Per contestare con successo una revoca in situazione simile è preferibile proporre in primo luogo questioni di legittimità costituzionale ben fondate o dimostrare l'assenza effettiva delle condizioni aggravanti al momento del fatto.
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