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Parere

Parere n. 926/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dai signori Concetta Improta, Donata De Miranda, Marina De Miranda, Santina Improta, Santina Montella, Guglielmo Montella, Pasquale Montella, Alessandro Montella, Giuseppe Iacone, Gaetano Marenzi, Beatrice Marenzi, Massimo Iacone e Gennaro Iacone, contro il Comune di Napoli, per l’annullamento del provvedimento (prot. n. 645313 del 9 agosto 2012) di diniego del permesso di costruire concernente un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione con ampliamento di volume di edifici esistenti.

Giustizia amministrativa201213653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego/improcedibilità dell’istanza di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico nell’ambito del piano casa regionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale prot. n. 645313 del 9 agosto 2012, relativo all’istanza di permesso di costruire prot. n. 261 dell’8 maggio 2012, nonché la variante al P.R.G. nella parte rilevante. L’intervento prevedeva la demolizione e ricostruzione di tre edifici esistenti, con incremento del 35% della volumetria originaria complessiva di 8.835 mc, e la realizzazione di un unico edificio con 42 unità abitative e ulteriori unità a uso agricolo, destinando a tale uso il 20% della volumetria esistente. Il Comune ha ritenuto ostativi: la tutela paesaggistica, ambientale e storico-architettonica prevista dallo strumento urbanistico per manufatti rurali anteriori al 1943; la mancata dimostrazione dei requisiti previsti dall’art. 6-bis della legge regionale n. 19/2009 per gli interventi in zona agricola; la ricadenza di parte dell’immobile in area a elevato rischio frane; la localizzazione in una zona soggetta a tutela aeroportuale nella quale, nelle more del piano di rischio aeroportuale, non sarebbero ammesse nuove costruzioni. I quattro motivi di ricorso riguardano: l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione dai benefici del piano casa, di una tutela derivante dal solo P.R.G. in assenza di un vincolo imposto dall’autorità competente; l’applicabilità del comma 2, anziché del comma 1, dell’art. 6-bis della legge regionale n. 19/2009; l’assenza di rischio frane nell’area del nuovo fabbricato; l’asserita non operatività dei limiti altimetrici ENAC non recepiti dagli strumenti urbanistici comunali.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito né in rito né nel merito il ricorso, ritenendo l’affare non maturo per la decisione. Ha disposto un supplemento istruttorio. Il Comune di Napoli, previo accertamento della permanenza dell’interesse dei ricorrenti alla decisione, dovrà trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, osservazioni specifiche e documentate sui motivi di ricorso, con particolare riguardo all’esistenza di vincoli ex lege o apposti dagli organi competenti, alla rilevanza delle sole previsioni urbanistiche, alle modifiche intervenute sugli immobili dopo il 1943 e alla localizzazione del nuovo fabbricato rispetto al rischio frane e ai limiti altimetrici ENAC. Entro i successivi 60 giorni il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione la relazione istruttoria di rito, partecipandola ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata al quarto trimestre del 2026. Ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata.

Osservazioni

Primo motivo - Vincoli e tutela prevista dal P.R.G.

Occorre acquisire dal Comune specifiche e documentate osservazioni sull’eventuale esistenza di vincoli ex lege o imposti dagli organi competenti, nonché sulla rilevanza o irrilevanza, ai fini dell’esclusione dai benefici del piano casa, delle sole previsioni di tutela contenute nello strumento urbanistico comunale.

Primo motivo - Modifiche intervenute sugli immobili

Il Comune dovrà chiarire e documentare se gli edifici, realizzati anteriormente al 1943, abbiano subito successivamente modifiche tali da aver compromesso lo stato originario degli immobili e da escludere il vincolo che deriverebbe dalle previsioni del P.R.G.

Terzo e quarto motivo - Rischio frane e limiti altimetrici ENAC

Dovranno essere precisate e documentate la collocazione del nuovo fabbricato rispetto all’area a rischio frane e l’osservanza dei limiti altimetrici stabiliti dall’ENAC, nonché la loro eventuale operatività nel caso concreto, anche in relazione al mancato recepimento negli strumenti urbanistici comunali.

Incombenti istruttori e contraddittorio

Il Ministero dovrà trasmettere la relazione di rito entro 60 giorni dalla ricezione delle osservazioni comunali e dovrà parteciparla ai ricorrenti, assegnando loro almeno 15 giorni per controdeduzioni e osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 3, comma 2, lett. c), legge regionale n. 19/2009

    esclusi dai benefici relativi al piano casa

    È la disposizione invocata dal Comune per escludere dagli interventi agevolati gli immobili soggetti a tutela paesaggistica, ambientale e storico-architettonica.

  • art. 3, comma 2, lett. f), legge regionale n. 19/2009

    parte dell’immobile ricade in area ad elevato rischio frane

    È richiamata quale ulteriore causa di esclusione dai benefici del piano casa.

  • art. 6-bis, comma 1, legge regionale n. 19/2009

    requisiti stabiliti ... per gli interventi in zona agricola

    I ricorrenti ne contestano l’applicabilità, sostenendo che riguardi una diversa ipotesi di mutamento di destinazione d’uso di fabbricati a servizio di un suolo agricolo.

  • art. 6-bis, comma 2, legge regionale n. 19/2009

    almeno il 20 per cento della volumetria esistente sia destinato ad uso agricolo

    Secondo i ricorrenti, sarebbe la disposizione applicabile agli edifici già destinati a uso residenziale e consentirebbe gli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico a condizione della destinazione agricola di almeno il 20% della volumetria esistente.

  • art. 4 legge regionale n. 19/2009

    demolizione e ricostruzione con aumento fino al 35% della volumetria esistente

    È richiamato, insieme all’art. 5, quale disciplina degli interventi edilizi ammessi dal piano casa.

  • art. 5 legge regionale n. 19/2009

    demolizione e ricostruzione con aumento fino al 35% della volumetria esistente

    È richiamato dai ricorrenti in collegamento con l’art. 6-bis, comma 2, per sostenere l’ammissibilità dell’intervento.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la controversia dipende da circostanze tecniche e documentali controverse, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la decisione, riservando ogni valutazione in rito e nel merito.
  • La verifica della sussistenza di una causa di esclusione dai benefici di una disciplina edilizia agevolativa richiede l’accertamento della concreta fonte del vincolo, distinguendo tra vincoli ex lege, vincoli imposti dall’autorità competente e mere previsioni di tutela contenute nello strumento urbanistico.
  • Quando si controverte sulla permanenza di una tutela riferita a edifici anteriori a una determinata data, assumono rilievo le modifiche successive che possano aver compromesso lo stato originario degli immobili; tale circostanza deve essere specificamente accertata e documentata.
  • La compatibilità di un intervento edilizio con vincoli di rischio territoriale o aeroportuale deve essere valutata con riferimento alla concreta localizzazione del nuovo fabbricato e all’effettiva operatività dei relativi limiti, non potendo la questione essere definita senza un adeguato riscontro tecnico-documentale.
  • In caso di mancato ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori nei termini assegnati, l’affare può essere deciso sulla base degli atti disponibili, anche in applicazione del principio di non contestazione.

Impugnazione del diniego di permesso di costruire nell’ambito del piano casa

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da proprietari privati contro il Comune di Napoli per l’annullamento del provvedimento del 9 agosto 2012, con il quale era stata dichiarata improcedibile un’istanza di permesso di costruire relativa alla demolizione e ricostruzione, con ampliamento volumetrico, di tre edifici esistenti. Il procedimento è stato esaminato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Intervento edilizio e provvedimento comunale

L’intervento, riferito all’art. 6-bis della legge regionale n. 19/2009, prevedeva la demolizione e ricostruzione di tre edifici situati nella zona “Calata Capodichino”, con incremento del 35% rispetto alla volumetria originaria complessiva di 8.835 mc. Era prevista la realizzazione di un unico edificio con 42 unità abitative e ulteriori unità immobiliari a uso agricolo, destinando a tale uso il 20% della volumetria esistente, pari a 1.767 mc.

Il Comune ha dichiarato improcedibile l’istanza per quattro ragioni principali:

  • gli edifici, realizzati anteriormente al 1943, sarebbero stati soggetti a tutela paesaggistica, ambientale e storico-architettonica secondo la variante al P.R.G. e quindi esclusi dai benefici del piano casa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 19/2009;
  • non sarebbe stato dimostrato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-bis della medesima legge regionale per gli interventi in zona agricola;
  • parte dell’immobile ricadrebbe in un’area a elevato rischio frane, esclusa dai benefici ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f);
  • l’area sarebbe compresa in una zona di tutela aeroportuale nella quale, nelle more della redazione del piano di rischio aeroportuale, non sarebbero ammesse nuove costruzioni.

Motivi del ricorso

I ricorrenti hanno articolato quattro motivi.

Con il primo hanno sostenuto che la causa di esclusione collegata alla tutela degli edifici anteriori al 1943 non potesse derivare dalla sola previsione del P.R.G., in assenza di un vincolo imposto dall’autorità statale competente, in particolare dalla Soprintendenza. Hanno inoltre dedotto che gli edifici avessero subito modifiche profonde dopo la loro realizzazione, tali da averne compromesso lo stato originario e da escludere comunque l’applicabilità della tutela urbanistica.

Con il secondo motivo hanno contestato la necessità di dimostrare i requisiti dell’art. 6-bis, comma 1, sostenendo che tale disposizione riguarderebbe il mutamento di destinazione d’uso di fabbricati a servizio di un suolo agricolo. Poiché gli immobili sarebbero già stati destinati a uso residenziale, sarebbe invece applicabile il comma 2, che consentirebbe la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, purché almeno il 20% della volumetria esistente sia destinato a uso agricolo.

Con il terzo e il quarto motivo i ricorrenti hanno sostenuto che il nuovo fabbricato sarebbe stato collocato in un’area non soggetta a rischio frane e nel rispetto dei limiti altimetrici stabiliti dall’ENAC. Hanno inoltre contestato l’operatività di tali limiti, in quanto non recepiti dagli strumenti urbanistici comunali.

Fase cautelare e istruttoria

La domanda cautelare era stata respinta con il precedente parere n. 3670 del 3 settembre 2013, per insussistenza del periculum in mora.

Nel 2026 la Sezione ha invitato il Ministero a trasmettere la relazione istruttoria e i ricorrenti a chiarire la permanenza dell’interesse alla decisione. Non è pervenuto alcun riscontro a tale richiesta. La Sezione ha tuttavia ritenuto che l’affare non fosse ancora maturo per la decisione.

Incombenti istruttori disposti

Il Consiglio di Stato ha disposto che il Comune di Napoli, previo accertamento della permanenza dell’interesse dei ricorrenti, trasmetta al Ministero, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, osservazioni specifiche e documentate sui motivi di ricorso. L’istruttoria dovrà concentrarsi in particolare:

  • sull’esistenza di vincoli ex lege o apposti dagli organi competenti e sulla rilevanza delle sole previsioni dello strumento urbanistico;
  • sulle modifiche intervenute dopo il 1943 e sulla loro eventuale incidenza sulla tutela derivante dal P.R.G.;
  • sulla concreta collocazione del nuovo fabbricato rispetto all’area a rischio frane;
  • sull’osservanza e sull’effettiva operatività dei limiti altimetrici ENAC.

Entro i successivi 60 giorni il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione la relazione di rito. La relazione dovrà essere comunicata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere riconosciuto un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni e osservazioni. Tali deduzioni dovranno essere trasmesse dal Ministero alla Sezione insieme alla relazione.

Esito interlocutorio

Il parere non contiene una decisione sul merito dei quattro motivi, né una pronuncia definitiva sulle questioni processuali. La Sezione ha espressamente lasciato impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.

Il parere avverte inoltre che, in caso di mancato ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo, anche in applicazione del principio di non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiIstruttoria processualeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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