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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28525/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico a distanza, proposta da un indagato nei confronti del quale il G.i.p. aveva rigettato l’istanza e il Tribunale del riesame aveva confermato il diniego. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 125, comma 3, 299 e 275 c.p.p. e vizi motivazionali. Con il primo motivo lamentava che il Tribunale non avesse considerato la sopravvenuta decisione favorevole resa nei confronti di un coindagato, ritenendo tale decisione un fatto nuovo rilevante ai fini della revisione della misura; contestava inoltre l’assenza di una motivazione individualizzata e comparativa tra le posizioni dei due coimputati. Con il secondo motivo sosteneva che il giudice cautelare avesse omesso di valutare in concreto l’idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a neutralizzare il pericolo di reiterazione, nonché il principio di adeguatezza e proporzionalità della misura, alla luce della giovane età, incensuratezza e confessione dell’indagato, oltre che del fatto che i reati sarebbero stati commessi al di fuori del domicilio indicato per l’esecuzione della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la sopravvenuta applicazione a un coindagato di una misura meno grave non costituisce di per sé un elemento nuovo idoneo a imporre automaticamente il medesimo trattamento cautelare, in ragione dell’autonomia delle posizioni processuali in materia cautelare. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo osservando che, in sede di appello cautelare avverso il rigetto della modifica della misura, il tribunale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la motivazione in ordine agli eventuali elementi nuovi, senza dover rinnovare integralmente la valutazione già compiuta; nel caso concreto il Tribunale aveva adeguatamente spiegato che gli elementi valorizzati dalla difesa non erano nuovi e che permaneva l’indispensabilità della custodia in carcere per il pericolo di reiterazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    invocato come parametro del sindacato di legittimità per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato quale norma che impone una motivazione non meramente apparente del provvedimento

  • art. 299 c.p.p.

    richiamato per la richiesta di modifica della misura cautelare in presenza di elementi nuovi

  • art. 275, commi 1, 2 e 3, c.p.p.

    richiamato come parametro di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto

Massime di principio

  • In materia cautelare, la misura meno grave applicata a un coindagato o coimputato non costituisce di per sé un elemento nuovo idoneo a imporre automaticamente la medesima misura a favore di altro concorrente, perché la valutazione cautelare resta autonoma per ciascun soggetto.
  • La differenziazione del trattamento cautelare tra concorrenti è legittima quando sia giustificata dalla diversa incidenza del contributo al reato e dalle specifiche caratteristiche personali, poiché le esigenze cautelari possono variare anche a fronte del medesimo fatto contestato.
  • Nel giudizio cautelare relativo alla sostituzione o revoca di una misura, il tribunale non deve rinnovare integralmente l’analisi già svolta nei precedenti provvedimenti, ma deve verificare se gli elementi allegati siano davvero nuovi e decisivi e dare conto delle ragioni del loro mancato rilievo.
  • La motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari è sufficiente quando il giudice spieghi, anche per relationem rispetto ai precedenti provvedimenti, perché gli elementi dedotti dalla difesa non incidano sul quadro già valutato e perché la misura originaria resti adeguata e proporzionata.
  • L’idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico deve essere apprezzata in concreto, ma la censura è infondata se il giudice ha già escluso, con motivazione non illogica, che vi siano elementi sopravvenuti tali da mutare la precedente valutazione di indispensabilità della custodia in carcere.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiOnere della prova

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