Cassazione Civile, Ordinanza n. 10864/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, formalmente alle dipendenze di una sola società del gruppo, aveva contestato il proprio licenziamento per giusta causa intimato a seguito di uno scambio di email con l’amministratore delegato, nato dal dissenso sulla modalità di svolgimento di una riunione aziendale in presenza anziché da remoto durante il periodo emergenziale anti-Covid. Nel giudizio di merito il lavoratore aveva sostenuto che le proprie comunicazioni e la successiva segnalazione al comitato anti-Covid integrassero un legittimo esercizio del diritto di critica e/o attività di whistleblowing, quindi insuscettibili di rilievo disciplinare; aveva inoltre dedotto che, in base al CCNL applicabile, la condotta non fosse tra quelle punibili con il licenziamento e che dovesse essere applicata la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. La Corte d’appello aveva invece ritenuto la condotta disciplinarmente rilevante, escludendo la ritorsività del licenziamento e applicando la tutela indennitaria, con condanna delle società al pagamento di un’indennità pari a venti mensilità. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione della disciplina sul whistleblowing e del Codice etico contrattualizzato, oltre che dell’art. 18 St. lav., sostenendo la natura protetta della propria segnalazione; (2) violazione dell’art. 18, comma 4, St. lav. e dell’art. 238 CCNL Terziario per mancata previsione dell’addebito tra quelli punibili con il licenziamento; (3) violazione delle medesime norme per asserita irrilevanza disciplinare dei fatti e conseguente diritto alla reintegrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la Corte d’appello non avesse correttamente applicato i criteri del diritto di critica nel rapporto di lavoro, trascurando di verificare in concreto i limiti di pertinenza e continenza delle espressioni utilizzate e il collegamento tra le mail e la contestazione delle modalità organizzative anti-Covid. Ha valorizzato anche la segnalazione inviata al comitato anti-Covid, letta come espressione di un convincimento soggettivo sulla correttezza delle proprie ragioni e dunque compatibile con la tutela del whistleblower. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, affinché applichi l’art. 18, comma 4, St. lav., ordini la reintegrazione del lavoratore e determini il risarcimento nei limiti di legge, oltre alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La clausola generale della giusta causa va integrata dal giudice di merito alla luce di principi dell’ordinamento e della disciplina collettiva; in cassazione è censurabile la sola violazione dei criteri generali di integrazione, mentre l’apprezzamento concreto dei fatti è questione di merito.
art. 21 Cost.
Fondamento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica.
art. 10 CEDU
Richiamato quale base convenzionale della libertà di espressione.
art. 11 CDFUE
Richiamato quale base eurounitaria della libertà di espressione, comprensiva di opinione e comunicazione.
art. 1 L. 300/1970
“il diritto dei lavoratori, nei luoghi in cui prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero”
Il diritto del lavoratore di esprimere liberamente il proprio pensiero va contemperato con il rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.
art. 18 L. 300/1970
In caso di insussistenza del fatto addebitato, trova applicazione la tutela reintegratoria con reintegrazione e risarcimento nei limiti previsti; la Corte di rinvio dovrà applicare tale regime.
art. 18 L. 300/1970
Richiamato nei motivi come disciplina alternativa, ma la questione è stata ritenuta assorbita dall’accoglimento dei motivi principali.
art. 1363 c.c.
Invocato dal ricorrente per l’interpretazione sistematica del Codice etico incorporato nel contratto individuale.
art. 2078 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina contrattuale e collettiva invocata.
art. 113 c.p.c.
Invocato per censurare l’applicazione della tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria.
art. 238 CCNL Terziario Distribuzione e servizi
Richiamato per sostenere che l’addebito contestato non fosse incluso tra quelli suscettibili di licenziamento.
D. Lgs. n. 24/2023
Richiamato unitamente alla disciplina sul whistleblowing come quadro normativo di protezione della segnalazione del lavoratore.
D. Lgs. n. 179/2017
Richiamato dal ricorrente in connessione alla disciplina del Codice etico e della tutela del segnalante.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla giusta causa di licenziamento, la Corte di cassazione distingue tra integrazione astratta della clausola generale e accertamento in concreto: la prima è sindacabile per violazione di legge, il secondo resta riservato al giudice di merito.
- Il diritto di critica del lavoratore verso il datore o i suoi rappresentanti è legittimo quando rispetta i limiti di pertinenza e continenza formale e sostanziale: il giudice deve verificare se le espressioni contestate siano realmente gratuite e autonome oppure inserite in una critica collegata a fatti di lavoro.
- La continenza formale è superata solo quando il linguaggio usato assume carattere volgare, infamante o gratuitamente offensivo; non basta che la critica sia aspra o negativa, perché la critica implica per definizione disapprovazione e giudizi sfavorevoli.
- La pertinenza della critica sussiste quando il dissenso riguarda condizioni di lavoro, organizzazione aziendale o modalità di gestione del rapporto; è invece illegittima la critica che si esaurisca in un attacco personale avulso dal rapporto di lavoro.
- In presenza di una segnalazione o denuncia interna coerente con la pretesa del lavoratore di far rispettare regole aziendali o protocolli di sicurezza, il giudice deve valutare se la condotta sia espressione di un convincimento soggettivo genuino e dunque meritevole di tutela come whistleblowing.
- Se il fatto addebitato è insussistente perché le condotte contestate rientrano nel legittimo esercizio del diritto di critica o nella protezione del segnalante, non è applicabile la tutela meramente indennitaria e deve trovare ingresso la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav.
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