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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24636/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 18/11/2025. L'unico motivo deduceva vizio motivazionale, contestando la ritenuta idoneità del riconoscimento dell'autore del fatto effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base di immagini fotografiche estrapolate dai filmati di videosorveglianza. Il ricorso lamentava, inoltre, la dosimetria della pena. La censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente fattuali, riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, e comunque orientate a sollecitare una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Anche le censure sulla pena sono state reputate non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre, oltre accessori se dovuti, secondo quanto riportato nel testo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di doglianze di fatto o nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La critica per vizio motivazionale deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare puntuali travisamenti o omissioni decisive, non bastando un dissenso generico sulla valutazione delle prove.
  • Le censure sulla quantificazione della pena sono inammissibili quando non si misurano con la motivazione del giudice di merito che ha spiegato i criteri di dosimetria adottati.
  • Il riconoscimento dell'autore del fatto fondato su immagini di videosorveglianza, se corroborato da ulteriori elementi ritenuti logici e attendibili dal giudice di merito, non può essere sindacato in cassazione mediante una semplice contrapposizione di letture alternative del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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