Cassazione Penale, Sentenza n. 01028/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che, dando atto della loro rinuncia all'impugnazione, aveva dichiarato l'inammissibilita' dell'istanza di riesame e li aveva condannati al pagamento delle spese processuali. Hanno dedotto la violazione dell'art. 29 del decreto legislativo 28/07/1989, n. 272, sostenendo che la norma esonera dal pagamento delle spese processuali la persona minorenne all'epoca del fatto contestato e che tale esonero si applica analogicamente anche al procedimento incidentale di riesame e alle pronunce di inammissibilita', sicche' la condanna alle spese e' illegittima
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'esenzione dall'onere delle spese processuali prevista dall'art. 29 d.lgs. 272/1989, pur formulata rispetto alla sentenza di condanna, si applica analogicamente anche al procedimento incidentale di riesame e alla pronuncia di inammissibilita'. Pertanto l'ordinanza impugnata e' stata annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alle spese processuali, che e' stata eliminata. L'annullamento e' stato disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., perche' non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Norme richiamate
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, art. 29
La Corte interpreta l'art. 29 come norma di favore che esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali la persona minorenne all'epoca del fatto; tale esenzione si applica analogicamente anche ai procedimenti incidentali di riesame e alle pronunce di inammissibilita', impedendo di irrogare a carico del minore la condanna alle spese
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)
La disposizione e' richiamata come base normativa che permette alla Corte di annullare una decisione senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; qui e' stata utilizzata per eliminare la condanna alle spese senza disporre un nuovo esame del merito
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 44481 del 12/07/2004 (Improta, Rv. 229128–01)
Precedente richiamato per il principio secondo cui l'esenzione dalle spese per il minore si applica anche al procedimento incidentale di riesame e che la condanna alle spese non puo' essere disposta neppure in caso di rigetto dell'impugnazione; il principio e' esteso dalla Corte anche alla pronuncia di inammissibilita'
Massime di principio
- L'art. 29 d.lgs. 272/1989, norma di favore per il minore, va interpretato in senso estensivo: l'esenzione dalle spese processuali si applica anche ai procedimenti incidentali (es. riesame) e alle pronunce di inammissibilita', non solo alle sentenze di condanna.
- Se a carico di un minorenne e' stata pronunciata una condanna al pagamento delle spese in un procedimento incidentale o in caso di inammissibilita', tale statuizione e' viziata e puo' essere impugnata e annullata.
- Quando la questione concerne un mero vizio di diritto sull'imposizione delle spese e non richiede nuovi accertamenti di fatto, il giudice di legittimita' puo' annullare la pronuncia di condanna alle spese senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Le ragioni di favore che tutelano il minore prevalgono anche nell'ambito processuale: i giudici devono astenersi dall'imporre oneri economici ai minori per fatti commessi quando la legge prevede esenzioni specifiche.
- In situazioni analoghe, e' opportuno che la difesa segnali espressamente l'applicazione dell'art. 29 d.lgs. 272/1989 ogni volta che venga disposta una condanna alle spese nei confronti di chi era minorenne al momento del fatto
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