Sentenza del 20/12/2018 n. 1940 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro notificato il 5 gennaio 2016, con il quale l'Ufficio aveva riqualificato una serie di operazioni formalmente consistenti nella cessione di partecipazioni societarie come una cessione indiretta di cinque rami d'azienda. Le operazioni comprendevano il conferimento dei rami d'azienda in tre nuove s.r.l., la cessione delle partecipazioni a una società maltese e, successivamente, la cessione delle partecipazioni alla cooperativa ricorrente, seguita dalla fusione delle società. La contribuente sosteneva che le cessioni di quote dovessero scontare l'imposta di registro in misura fissa e contestava l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, nonché l'esistenza di un intento elusivo.
La decisione
La CTR di Torino ha respinto l'appello e confermato la sentenza della CTP, ritenendo che la sequenza negoziale fosse stata pianificata per realizzare, attraverso più atti formalmente distinti, il trasferimento sostanziale delle cinque strutture socio-assistenziali alla cooperativa. La fusione, realizzata in tempi ravvicinati e coerente con l'obiettivo di acquisire le aziende, è stata considerata parte del collegamento negoziale. Di conseguenza, l'operazione è stata qualificata come cessione indiretta di rami d'azienda, soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.001,00.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che l'Amministrazione può considerare la causa reale e gli effetti giuridici complessivi di una sequenza negoziale, riqualificando una cessione totalitaria di partecipazioni come cessione d'azienda quando le operazioni realizzano sostanzialmente il trasferimento del potere di godimento e disposizione dell'azienda.
Art. 2504-bis c.c.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione.
La fusione è stata considerata elemento conclusivo dell'operazione, idoneo a trasferire alla cooperativa incorporante i diritti e gli obblighi relativi alle società titolari dei rami d'azienda.
Art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212
La sentenza distingue la riqualificazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 131/1986 dall'abuso del diritto: per applicare l'art. 20, secondo l'orientamento richiamato, non sarebbe necessario dimostrare autonomamente l'assenza di valide ragioni economiche o uno specifico intento elusivo, essendo sufficiente accertare gli effetti oggettivi e la natura intrinseca dell'operazione.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 9582 dell'11 maggio 2016
È richiamato il principio secondo cui l'art. 20 consente di qualificare l'atto o il collegamento negoziale in base agli effetti oggettivamente prodotti, anche quando le parti abbiano realmente voluto i singoli negozi formalmente stipulati.
Cassazione civile, Sezione VI, sentenza n. 24594 del 2 dicembre 2015
La cessione totalitaria delle quote può essere assimilata, ai fini dell'imposta di registro, alla cessione dell'azienda sociale senza che l'Amministrazione debba provare uno specifico intento elusivo.
Cassazione civile, sentenza n. 2054 del 2017
La sentenza richiama la necessità di attribuire rilievo alla causa dei negozi e alla prova, rimessa al giudice di merito, del disegno complessivo e dell'eventuale manipolazione degli schemi negoziali. Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto tale dimostrazione raggiunta.
Massime di principio
- Nell'imposta di registro, una serie coordinata di atti può essere valutata nel suo complesso quando, per successione temporale, soggetti coinvolti e risultato economico, appare diretta a realizzare il trasferimento sostanziale di un'azienda.
- La cessione di quote societarie non è automaticamente equiparata a una cessione d'azienda: la riqualificazione dipende dagli effetti complessivi dell'operazione e dall'esistenza di elementi concreti che dimostrino che l'obiettivo effettivo era trasferire l'azienda.
- La ravvicinata successione tra conferimento dei rami d'azienda, cessione delle partecipazioni e fusione può costituire un indice di un'unica operazione pianificata, soprattutto quando l'acquirente consegue in tempi brevi il controllo e la disponibilità delle strutture.
- Per contrastare una riqualificazione è importante documentare le ragioni economiche autonome di ciascun passaggio e dimostrare che la fusione o gli altri atti successivi siano derivati da esigenze sopravvenute e non già previste.
- La distinzione tra imposta fissa sulle cessioni di partecipazioni e imposta proporzionale sulla cessione d'azienda dipende dalla qualificazione giuridico-economica dell'operazione effettivamente realizzata, non soltanto dal nomen o dalla forma dei singoli contratti.
- La ricostruzione deve comunque tenere conto della disciplina vigente al momento degli atti e dell'eventuale efficacia delle modifiche normative intervenute successivamente sull'art. 20 del d.P.R. 131/1986.
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