Regolamento (UE) 2025/164
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 della Commissione, del 23 gennaio 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana. Alla luce dei nuovi focolai e del miglioramento della situazione in alcune aree, la Commissione ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri. L'atto mira a contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia, assicurando al contempo la continuità territoriale e la coerenza con i criteri scientifici e le indicazioni WOAH. Le modifiche si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando l'elenco delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione ed è direttamente applicabile. Incide sulle zone soggette a restrizioni I, II e III definite per il controllo della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici, con aggiornamento puntuale delle delimitazioni territoriali contenute nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riguardano in particolare aree di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e altri Stati elencati nell'allegato, e riflettono l'evoluzione epidemiologica. Non introduce obblighi autonomi generali diversi dall'aggiornamento cartografico-normativo delle zone restrittive già previste dalla disciplina di base.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone restrittive per la peste suina africana
Il regolamento interviene in un contesto di forte dinamicità epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. La Commissione richiama la natura altamente diffusiva della malattia, l'impatto sui suini detenuti e selvatici e le conseguenze economiche sui movimenti di animali e prodotti, giustificando un aggiornamento rapido delle zone soggette a restrizioni.
Quadro normativo di riferimento
L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. Nei considerando vengono richiamati anche:
- il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina misure di prevenzione e controllo per le malattie elencate, inclusa la PSA;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che qualifica la peste suina africana come malattia di categoria A;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce le misure speciali di controllo per la PSA;
- gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione;
- il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH.
Finalità della modifica
La modifica risponde ai nuovi focolai segnalati tra dicembre 2024 e gennaio 2025 in Grecia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Italia, e alle richieste/giustificazioni trasmesse dagli Stati membri interessati. L'obiettivo è aggiornare l'elenco delle zone restrittive in modo coerente con il rischio reale, rafforzando in alcuni casi le misure e, in altri, consentendo un alleggerimento o una soppressione delle aree dove la situazione è migliorata.
Contenuto della revisione territoriale
Il regolamento sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il nuovo allegato contiene la mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato, con dettaglio fino al livello di comuni, quartieri, distretti, seni di governo locale, province o unità di gestione faunistica.
Tra le principali linee di intervento evidenziate nei considerando:
- in Grecia, diversi nuovi focolai nei suini selvatici determinano il passaggio di talune aree da zona I a zona II e la ridefinizione dei confini tra zone I e II;
- in Italia, un focolaio in Emilia-Romagna comporta l'elevazione dell'area interessata da zona II a zona III;
- in Lettonia e Lituania, alcune zone già gravate da restrizioni III vengono ricondotte a zona II, sulla base dell'efficacia delle misure di controllo e dell'assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi;
- in Italia, il Lazio viene soppresso dagli elenchi delle zone restrittive per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi;
- in Slovacchia, la contea di Banská Bystrica viene riclassificata da zona III a zona II.
Criteri applicati dalla Commissione
La delimitazione delle nuove zone è effettuata tenendo conto di:
- situazione epidemiologica nelle aree colpite e nelle zone limitrofe;
- situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
- livello di rischio di ulteriore diffusione;
- criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
- norme internazionali WOAH;
- esigenze di continuità territoriale.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori della filiera suinicola e per i professionisti che assistono imprese agricole e zootecniche, il regolamento rileva perché le zone I, II e III determinano il regime di movimentazione di animali e prodotti, nonché l'applicazione di misure di controllo più o meno incisive. Le modifiche territoriali incidono quindi su commercializzazione, trasferimenti, biosicurezza e pianificazione degli spostamenti, secondo la disciplina del regolamento (UE) 2023/594 e del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/594
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il nuovo testo allegato al regolamento. L'aggiornamento ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, con elenchi territoriali dettagliati per Stato membro, regione, provincia, comune o unità amministrativa equivalente.
Razionali epidemiologici delle modifiche territoriali
I considerando spiegano che le nuove delimitazioni sono basate sull'evoluzione della situazione epidemiologica nei suini selvatici e detenuti, sul livello di rischio di diffusione, sulla contiguità territoriale e sui criteri scientifici richiamati negli orientamenti della Commissione sulla PSA e nel codice sanitario WOAH. Sono espressamente menzionati nuovi focolai in Grecia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Italia, nonché il declassamento o la soppressione di alcune aree in Lettonia, Lituania, Italia e Slovacchia.
Riclassificazione di aree tra le zone soggette a restrizioni
Il regolamento prevede passaggi di categoria tra zone I, II e III in funzione dell'andamento della malattia. Tra gli esempi evidenziati nei considerando: aree della Grecia passano da I a II; l'area colpita in Emilia-Romagna in Italia passa da II a III; alcune aree della Lettonia e della Lituania passano da III a II; il Lazio viene soppresso dagli elenchi per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi; la regione di Banská Bystrica in Slovacchia passa da III a II.
Criteri di delimitazione e continuità territoriale
Le modifiche tengono conto della situazione epidemiologica delle aree circostanti e, ove necessario, della continuità territoriale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Viene sottolineato che le zone devono essere di dimensioni sufficienti e coerenti con il rischio di diffusione.
Entrata in vigore immediata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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