Regolamento (UE) 2025/109
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/109 della Commissione, del 22 gennaio 2025, che approva la sostanza attiva Bacillus velezensis ceppo RTI301 come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva Bacillus velezensis ceppo RTI301 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ritiene soddisfatti i criteri di approvazione e impone condizioni specifiche per la tutela di operatori e lavoratori, nonché per il controllo della contaminazione microbiologica nella fase di fabbricazione. Il testo aggiorna anche l’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione decorre dal 12 febbraio 2025 e scade il 12 febbraio 2040.
Approvazione della sostanza attiva Bacillus velezensis ceppo RTI301 come sostanza attiva a basso rischio e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica all’approvazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, della sostanza attiva Bacillus velezensis ceppo RTI301 destinata all’impiego in prodotti fitosanitari nell’Unione europea. Riguarda gli Stati membri, la Commissione, l’EFSA e gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari, con effetti diretti sull’immissione sul mercato e sull’autorizzazione dei prodotti contenenti tale microrganismo. L’approvazione vale dal 12 febbraio 2025 fino al 12 febbraio 2040. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce corrispondente. Non sono previste esclusioni settoriali specifiche nel testo fornito.
Approvazione di Bacillus velezensis ceppo RTI301 come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/109 della Commissione approva Bacillus velezensis ceppo RTI301 quale sostanza attiva a basso rischio nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. La misura discende dall’iter di valutazione tecnica e scientifica svolto con il coinvolgimento dei Paesi Bassi come Stato membro relatore e dell’EFSA, nonché dall’esame delle osservazioni del richiedente e della relazione di riesame della Commissione.
Iter di valutazione e presupposti dell’approvazione
La domanda di approvazione è stata presentata il 1° aprile 2019 da FMC Agricultural Solutions A/S ai Paesi Bassi. Il 17 maggio 2019 lo Stato membro relatore ha comunicato l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 3 agosto 2022 è stato trasmesso alla Commissione un progetto di rapporto di valutazione sulla probabilità che la sostanza soddisfacesse i criteri dell’articolo 4 del regolamento; successivamente l’EFSA ha chiesto informazioni supplementari, valutate poi in un progetto di rapporto aggiornato presentato nel marzo 2024. Il 31 luglio 2024 l’EFSA ha trasmesso le proprie conclusioni, rese pubbliche, e la Commissione ha quindi presentato al comitato permanente una relazione di esame e un progetto di regolamento rispettivamente il 2 ottobre 2024 e il 4 dicembre 2024.
Esito della valutazione scientifica e qualificazione come sostanza a basso rischio
La Commissione afferma che, per almeno uno o più impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Inoltre, il Bacillus velezensis ceppo RTI301 è considerato sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento, poiché soddisfa le condizioni dell’allegato II, punto 5.2.1, nella versione applicabile alla procedura, in quanto il ceppo non ha mostrato resistenza multipla agli antimicrobici usati nella medicina umana o veterinaria.
Condizioni specifiche di approvazione
L’approvazione non è priva di cautele. La Commissione richiama l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, precisando che, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, sono necessarie condizioni aggiuntive per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica pertinenti e la protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.
In particolare, gli Stati membri devono:
- prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori;
- garantire che le condizioni d’impiego prevedano adeguati dispositivi di protezione individuale;
- considerare, se del caso, misure di mitigazione del rischio;
- verificare che il produttore mantenga rigorosamente le condizioni ambientali e il controllo di qualità nel processo di fabbricazione, così da assicurare il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento OCSE n. 65.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. L’inserimento della nuova voce nella parte D formalizza a livello di elenco UE l’approvazione di Bacillus velezensis RTI301, con le medesime condizioni e la stessa finestra temporale di approvazione.
Decorrenza, durata ed efficacia
L’allegato I indica come data di approvazione il 12 febbraio 2025 e come scadenza il 12 febbraio 2040. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva la sostanza attiva Bacillus velezensis ceppo RTI301, come specificata nell’allegato I, alle condizioni ivi stabilite. La Commissione fonda l’approvazione sull’esito positivo della valutazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la qualifica espressamente come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 di tale regolamento.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo la voce relativa a Bacillus velezensis RTI301 nella parte D dell’elenco delle sostanze attive approvate, con il numero 51 e con le medesime condizioni riportate nell’allegato I.
Periodo di approvazione
L’allegato I indica che la data di approvazione è il 12 febbraio 2025 e la scadenza dell’approvazione è il 12 febbraio 2040.
Condizioni specifiche per l’impiego e la valutazione nazionale
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di riesame, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, considerando i microrganismi come potenziali sensibilizzanti, e garantire che le condizioni d’impiego prevedano adeguati dispositivi di protezione individuale.
Controllo della contaminazione microbiologica
Le condizioni specifiche richiedono che il produttore mantenga rigorosamente le condizioni ambientali e svolga un controllo di qualità durante il processo di fabbricazione per garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica richiamati nel documento OCSE/OECD Issue Paper on Microbial Contaminants Limits for Microbial Pest Control Products, n. 65.
Misure di mitigazione del rischio
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio, in particolare a tutela degli operatori e dei lavoratori.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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