Regolamento (UE) 2025/114
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/114 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma e rinnova, dopo riesame in previsione della scadenza ex articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, le misure compensative sulle biciclette elettriche originarie della Cina. La Commissione conclude che le sovvenzioni compensabili sono persistite durante il periodo di riesame e che, in caso di abrogazione delle misure, vi sarebbe un forte rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Vengono quindi mantenute aliquote differenziate per singolo esportatore e un dazio residuo per tutte le altre importazioni dalla RPC.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito del riesame in previsione della scadenza delle misure vigenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori dell’UE e, per il riconoscimento delle aliquote individuali, i produttori esportatori cinesi espressamente elencati nel regolamento e negli allegati. Restano soggette all’aliquota generale tutte le altre importazioni originarie della RPC; le aliquote individuali richiedono la presentazione di una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3.
Dazio compensativo definitivo sulle biciclette elettriche originarie della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/114 della Commissione chiude il riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni già vigenti sulle biciclette elettriche cinesi. La Commissione conferma che il settore continua a beneficiare di un insieme articolato di sovvenzioni pubbliche e che, senza la proroga delle misure, le importazioni sovvenzionate tornerebbero con elevata probabilità a produrre un pregiudizio rilevante per l’industria dell’Unione.
Procedura e contesto normativo
Il riesame è stato aperto il 17 gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, su domanda dell’Associazione europea dei produttori di biciclette presentata il 16 ottobre 2023 per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha informato il governo della RPC e le altre parti interessate, ma la collaborazione dei produttori esportatori cinesi e delle autorità cinesi è risultata insufficiente; per questo la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è costituito dalle biciclette a pedalata assistita con motore elettrico ausiliario, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10). La Commissione ribadisce che il prodotto esportato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese, quello venduto in altri paesi e quello prodotto e venduto nell’Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
Persistenza delle sovvenzioni
La parte centrale dell’analisi riguarda la persistenza di un ampio ventaglio di regimi sovventivi. La Commissione riconduce la continuità del sostegno pubblico alla persistente qualificazione del settore delle biciclette elettriche e della relativa catena di approvvigionamento come settore "incoraggiato" o strategico nei piani nazionali, provinciali e settoriali della RPC, tra cui il quattordicesimo piano quinquennale, Made in China 2025, la decisione n. 40 del Consiglio di Stato e vari repertori/indirizzi industriali. In questo quadro, la Commissione conclude che continuano a sussistere contributi finanziari, vantaggi e specificità per diversi regimi: finanziamenti agevolati, assicurazione dei crediti all’esportazione, fornitura di motori e batterie a condizioni inferiori al mercato, diritti d’uso dei terreni a corrispettivo inferiore, agevolazioni fiscali e sussidi ad hoc.
Finanziamenti agevolati e assicurazione dei crediti all’esportazione
Per i prestiti e le linee di credito, la Commissione ribadisce che il sistema finanziario cinese è orientato agli obiettivi di politica industriale e che le imprese del settore continuano a beneficiare di condizioni favorevoli. Per Sinosure, viene confermato il ruolo di ente pubblico/strumento statale al servizio delle strategie nazionali, con offerta di coperture assicurative all’esportazione a condizioni preferenziali. In entrambi i casi la Commissione reputa persistenti il vantaggio e la specificità, quindi la compensabilità delle sovvenzioni.
Fornitura di motori, batterie e terreni a corrispettivo inferiore
La Commissione conferma che motori e batterie, elementi essenziali nella catena di produzione delle e-bike, continuano a essere forniti al settore a prezzi inferiori a quelli adeguati, in un contesto di mercato dominato da fornitori domestici e di coordinamento con gli obiettivi industriali cinesi. Conferma inoltre la persistenza della concessione di diritti d’uso dei terreni a prezzi inferiori al valore di mercato. Anche in questi casi il regime è ritenuto specifico e compensabile.
Agevolazioni fiscali e sussidi ad hoc
Viene poi confermata la permanenza di regimi fiscali favorevoli, tra cui l’aliquota ridotta per le imprese ad alta e nuova tecnologia, il credito d’imposta per R&S e l’esenzione sui dividendi infragruppo tra società residenti qualificate. La Commissione segnala anche la continuazione di sussidi ad hoc concessi da autorità di vario livello, considerati sistemici e legati alla promozione del settore.
Reiterazione del pregiudizio e interesse dell’Unione
L’analisi del pregiudizio mostra che l’industria dell’Unione si è sì ripresa dal precedente danno, ma rimane fragile: dopo la crescita durante la pandemia, nel periodo di riesame si osservano cali di produzione, vendite, occupazione, flussi di cassa e redditività. La Commissione osserva inoltre che la RPC dispone di una capacità inutilizzata molto elevata e che il mercato dell’Unione resta molto attrattivo; in caso di abrogazione delle misure, le importazioni sovvenzionate potrebbero tornare a volumi elevati e a prezzi pregiudizievoli. Per l’interesse dell’Unione, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure tutela l’industria europea senza imporre oneri sproporzionati a importatori e utilizzatori.
Dispositivo e adempimenti doganali
L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo e ne fissa le aliquote per singole imprese, per i gruppi di imprese cooperanti e per le altre società. Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale valida con una dichiarazione standardizzata, datata e firmata, contenente dati identificativi precisi sul produttore e sul prodotto; in mancanza, si applica il dazio più elevato previsto per le "altre società". Il regolamento disciplina inoltre il coordinamento con i dazi antidumping e con eventuali domande di restituzione, e conferma l’applicazione delle normali disposizioni doganali. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e cooperazione insufficiente
La Commissione ha aperto il riesame il 17 gennaio 2024 su domanda dell’Associazione europea dei produttori di biciclette presentata il 16 ottobre 2023 per conto dell’industria dell’Unione. Poiché i produttori esportatori cinesi e il governo della RPC non hanno fornito risposte sufficienti ai questionari, la Commissione ha applicato l’articolo 28 del regolamento di base facendo ricorso ai dati disponibili.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale: biciclette a pedalata assistita con motore elettrico ausiliario, classificate nei codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (TARIC 8711 60 90 10). La Commissione conferma che il prodotto esportato, quello venduto sul mercato interno cinese, quello venduto da produttori di altri paesi e quello prodotto nell’Unione costituiscono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
Persistenza delle sovvenzioni
La Commissione conclude che le sovvenzioni continuano a essere concesse all’industria cinese delle biciclette elettriche attraverso: finanziamenti agevolati, assicurazione dei crediti all’esportazione, fornitura di motori e batterie a corrispettivo inferiore all’adeguato, concessione di diritti d’uso dei terreni a corrispettivo inferiore all’adeguato, agevolazioni fiscali dirette e indirette e sussidi ad hoc. Tali regimi sono ritenuti specifici e compensabili.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione rileva un’elevata capacità inutilizzata in Cina, stimata in 73 milioni di pezzi, e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Conclude che, se le misure cessassero, è probabile un aumento significativo delle importazioni sovvenzionate dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con rischio serio per la sostenibilità dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, che si è ripresa solo in parte e resta vulnerabile. Non vi sono motivi sufficienti di interesse dell’Unione contrari al mantenimento: gli effetti sugli importatori e sugli utilizzatori non sono ritenuti sproporzionati rispetto ai benefici per il mercato e per la concorrenza leale.
Aliquote del dazio compensativo definitivo
Sono fissate le seguenti aliquote: 15,1 % per Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (C382); 3,9 % per Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. (C383); 8,5 % per Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (C384); 17,2 % per Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd (C385); 10,7 % per Yadea Technology Group Co., Ltd. (C463); 9,2 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I; 17,2 % per le società non collaborative ma cooperanti nella parallela inchiesta antidumping elencate nell’allegato II; 17,2 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (C999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica firmata con l’indicazione del volume del prodotto, del nome e indirizzo della società fabbricante e del codice TARIC. In assenza della fattura conforme, si applica il dazio per "tutte le altre società".
Rapporto con il dazio antidumping e restituzioni
Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per taluni produttori esportatori, le domande di restituzione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 richiedono anche la valutazione del margine di dumping prevalente. L’importo rimborsabile non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato accertato nel riesame di restituzione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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