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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/111

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/111 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili a propulsione elettrica e ibrida e di altri aeromobili non convenzionali

Normativa europea32025R0111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo mirato il quadro UE sul mantenimento dell’aeronavigabilità per includere aeromobili a propulsione elettrica e ibrida e altri aeromobili non convenzionali. Vengono ridefinite categorie, limiti di complessità, requisiti di esperienza, programmi formativi ed estensioni di licenza, con adattamenti anche per le organizzazioni di manutenzione e le CAO. L’obiettivo è colmare lacune normative, ridurre l’incertezza giuridica e rendere il sistema proporzionato ai nuovi sviluppi industriali.

Modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità per adeguare le regole a velivoli elettrici e ibridi, aeromobili non convenzionali e nuove qualifiche/privilegi del personale di manutenzione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, alle organizzazioni di manutenzione e al personale di manutenzione aeronautica che operano nell’ambito del regolamento (UE) n. 1321/2014, con effetto su aeromobili civili e relativi gruppi motopropulsori. Incide in particolare su velivoli, elicotteri, alianti, palloni, dirigibili, aeromobili non convenzionali e aeromobili a propulsione elettrica o ibrida, nonché sulle organizzazioni e licenze ex parti M, 145, 66, 147, ML e CAO. Le nuove disposizioni si applicano dal 13 febbraio 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Sono previste regole transitorie specifiche, in particolare fino al 13 febbraio 2028 per l’approvazione di alcuni velivoli elettrici in licenze B1.1/B1.2.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/111: aeromobili elettrici, ibridi e non convenzionali

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità per adattarlo all’evoluzione tecnologica del settore aeronautico, in particolare alla nuova mobilità aerea, ai velivoli con propulsione elettrica o ibrida e ad altri aeromobili non convenzionali. I considerando evidenziano l’esigenza di colmare lacune normative, superare l’incertezza sull’applicabilità delle regole esistenti e rendere proporzionati i requisiti rispetto al rischio effettivo per la sicurezza.

Ambito e finalità

Il testo modifica le regole UE su manutenzione, licenze del personale, formazione ed estensioni di abilitazione, incidendo sulle parti M, 145, 66, 147, ML e CAO del regolamento (UE) n. 1321/2014. La portata è ampia, ma il fulcro è l’inclusione di aeromobili non convenzionali e di nuovi gruppi motopropulsori, con norme ad hoc per la loro gestione tecnica e per l’abilitazione del personale.

Nuove definizioni e classificazioni degli aeromobili

L’articolo 2 del regolamento base viene modificato per introdurre o riscrivere le definizioni di "velivolo", "aerogiro", "elicottero" e "aeromobile non convenzionale". In particolare, gli aeromobili non convenzionali sono definiti come aeromobili diversi da velivolo, elicottero, aliante, pallone o dirigibile. Viene inoltre ridefinita la categoria degli aeromobili a motore complessi, con soglie diverse per velivoli, elicotteri e aeromobili non convenzionali, basate su MTOM, numero massimo di posti, equipaggio minimo e, per taluni velivoli non convenzionali, capacità di mantenere velocità orizzontale uguale a zero in volo.

Parte ML: aeromobili non complessi a motore

L’articolo 3 amplia la sfera di applicazione della parte ML agli aeromobili non complessi a motore e include espressamente i nuovi aeromobili non convenzionali entro specifiche soglie di massa. Se tali aeromobili figurano nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applica invece la parte M. Il regolamento precisa anche le condizioni per l’inserimento di tali aeromobili nell’AOC: programma di manutenzione approvato, esecuzione e certificazione della manutenzione e revisione dell’aeronavigabilità con rinnovo del certificato.

Regime transitorio per velivoli a propulsione elettrica

Per agevolare l’introduzione di velivoli elettrici di piccole dimensioni, l’articolo 5 introduce una deroga fino al 13 febbraio 2028. In tale periodo, un velivolo con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg può essere approvato in licenza B1.1 o B1.2 se il titolare ha almeno 6 mesi di esperienza negli ultimi 24 mesi, se il velivolo non è il primo approvato per la sottocategoria e se è stata completata la formazione per tipo o una delle procedure alternative richiamate dal testo.

Parte 145: organizzazioni di manutenzione e personale autorizzato a certificare

Le modifiche alla parte 145 riguardano sia la struttura delle abilitazioni sia la figura del personale autorizzato a certificare, per il quale viene precisato il requisito della qualificazione per il tipo di aeromobile e l’appartenenza alla categoria C o L5, a seconda dei casi. Particolare attenzione è riservata alle imprese che impiegano una sola persona per pianificare ed eseguire tutte le attività di manutenzione: per esse restano possibili solo condizioni di approvazione limitate, con restrizioni specifiche per aeromobili, motori e servizi specializzati. La nuova formulazione include anche i motori elettrici tra le possibili classi di abilitazione.

Parte 66: nuove categorie di licenza e ridefinizione dei gruppi

La parte 66 è profondamente riorganizzata. Accanto alle categorie tradizionali A, B1, B2, B3, C e L, viene introdotta la sottocategoria B1.E per velivoli con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg. La categoria B2L è resa applicabile a tutti gli aeromobili esclusi quelli del gruppo 1 e comprende abilitazioni per impianto; la categoria L viene articolata in sottocategorie per alianti, alianti a motore, palloni e dirigibili, anche in materiali compositi.

Anche la classificazione dei gruppi cambia: il gruppo 1 comprende ora, oltre agli aeromobili più complessi, anche aeromobili non convenzionali e aeromobili con sistemi di comando di volo elettrici; il gruppo 2 include, tra gli altri, i velivoli con gruppo motopropulsore elettrico nella sottocategoria 2E. L’Agenzia conserva il potere di individuare combinazioni cellula/motore o gruppo motopropulsore incluse in ciascuna abilitazione per tipo e, per gli aeromobili non espressamente elencati, di determinare le sottocategorie applicabili.

Privilegi, esperienza e approvazione delle abilitazioni

Il regolamento aggiorna i requisiti per l’esperienza pratica e recente necessaria per ottenere o estendere una licenza. Per alcune categorie collegate agli aeromobili di cui al nuovo punto 66.A.3, lettera b), l’esperienza acquisita su tali aeromobili può contare al massimo per il 50% dell’esperienza richiesta. I privilegi di categoria vengono estesi anche agli aeromobili non convenzionali, nei limiti delle corrispondenti sottocategorie identificate nei dati di idoneità operativa elaborati secondo il regolamento (UE) n. 748/2012.

In materia di approvazione della prima abilitazione per tipo, il testo consente, per determinate licenze non appartenenti alla categoria C, il riconoscimento della formazione sul posto di lavoro come requisito essenziale; per i dirigibili a gas è prevista l’approvazione diretta dell’autorità competente. Inoltre, per i nuovi tipi di aeromobile, nei primi 30 mesi dal rilascio del certificato di omologazione può essere utilizzata una formazione completa impartita dal produttore, comprensiva di formazione pratica in loco, purché non si tratti del primo aeromobile approvato per la relativa sottocategoria.

Formazione teorica e moduli d’esame

Le appendici della parte 66 vengono aggiornate in modo esteso. Sono ricalibrati i moduli teorici e i livelli di conoscenza per le licenze tradizionali e per la nuova B1.E, con l’inserimento del modulo 18 dedicato al gruppo motopropulsore elettrico. Vengono inoltre aggiornate le domande d’esame e i tempi di prova, e sono introdotte tabelle specifiche per i capitoli teorici relativi ai nuovi tipi di aeromobili, con rinvio ai dati di idoneità operativa (OSD) per la definizione dei capitoli speciali.

Parte 147: formazione approvata

La parte 147 è armonizzata con la nuova architettura delle licenze. Viene inserita la sottocategoria B1.E nella tabella delle esperienze/formazioni e aggiornato il modulo 11 AESA, mentre il certificato deve indicare la combinazione cellula/motore o gruppo motopropulsore oggetto della formazione. Ciò rafforza il collegamento tra percorso formativo e successiva estensione della licenza.

Parte ML: manutenzione degli aeromobili non complessi

La parte ML viene adeguata per recepire l’estensione agli aeromobili non convenzionali non elencati nell’AOC e per chiarire le attività ammesse sul gruppo motopropulsore. In particolare, sono disciplinati gli interventi che richiederebbero lo smontaggio di motori, batterie principali o celle a combustibile, nonché quelli su serbatoi e sistemi ad alta pressione collegati al gruppo motopropulsore. Viene anche chiarito che, in assenza di un MIP specifico per aeromobili diversi da velivoli, alianti e palloni, l’AMP deve basarsi sulle ICA fornite dal DAH.

Parte CAO: organizzazioni di manutenzione continuativa

La parte CAO è aggiornata per distinguere meglio il perimetro delle attività consentite e per rafforzare gli obblighi di notifica all’autorità competente in caso di modifiche rilevanti. Le CAO con una sola persona che pianifica ed esegue tutta la manutenzione restano soggette a limiti stringenti, soprattutto per aeromobili non ELA2 con propulsione non tradizionale e per motori completi con potenza inferiore a 450 HP o motori elettrici. L’appendice I specifica inoltre che l’abilitazione per motori consente interventi su motori non installati e, a certe condizioni procedurali, anche su motori installati durante manutenzione di base o di linea.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e si applica dal 13 febbraio 2026. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ridefinizione di categorie e aeromobili complessi

L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1321/2014 è modificato per introdurre definizioni di "velivolo", "aerogiro", "elicottero" e "aeromobile non convenzionale" e per riformulare la nozione di "aeromobili a motore complessi". Per gli aeromobili non convenzionali la qualifica di complessità dipende da soglie di MTOM e, in alcuni casi, dalla capacità di mantenere velocità orizzontale uguale a zero in volo.

Ambito della parte ML per aeromobili non complessi a motore

L’articolo 3 è riscritto per estendere la parte ML agli aeromobili non complessi a motore, includendo specificamente velivoli fino a 2 730 kg MTOM, elicotteri fino a 1 200 kg certificati per massimo quattro occupanti, altri aeromobili ELA2 e taluni aeromobili non convenzionali entro soglie di 1 200 kg o 2 730 kg a seconda delle caratteristiche. Se tali aeromobili sono inseriti nell’AOC di un vettore aereo titolare di licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008, si applica la parte M. Sono inoltre fissati requisiti per l’inclusione in AOC: approvazione del programma di manutenzione, esecuzione/certificazione della manutenzione e revisione dell’aeronavigabilità con rilascio di nuovo certificato.

Deroga transitoria per licenze su velivoli elettrici

All’articolo 5 è aggiunto un paragrafo 8 che consente, in deroga a specifici punti della parte 66, fino al 13 febbraio 2028, l’approvazione in licenza B1.1 o B1.2 di velivoli con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg, a condizione che il titolare abbia almeno 6 mesi di esperienza negli ultimi 24 mesi, che non si tratti del primo velivolo approvato per la relativa sottocategoria e che sia stata seguita una formazione per tipo o una delle procedure di approvazione previste.

Aggiornamento della parte 145 e limitazioni per imprese con una sola persona

La parte 145 è modificata per includere, tra l’altro, una nuova qualifica di personale autorizzato a certificare per categorie C o L5, l’aggiornamento della tabella delle abilitazioni e il regime delle imprese che impiegano una sola persona per pianificare ed eseguire tutta la manutenzione. In tale caso le condizioni di approvazione sono limitate, con specifiche restrizioni per aeromobili, motori e servizi specializzati, inclusi motori elettrici e aeromobili con propulsione elettrica senza celle a combustibile.

Revisione della parte 66: nuove categorie, gruppi e privilegi

La parte 66 è ampiamente riscritta. Vengono introdotte la sottocategoria B1.E per velivoli con gruppo motopropulsore elettrico e MTOM inferiore a 5 700 kg, la possibilità di licenze B2 applicabili a tutti gli aeromobili, la categoria B2L con abilitazioni per impianto e la categoria L articolata in sottocategorie per alianti, alianti a motore, palloni e dirigibili. Sono ridefiniti anche i gruppi 1 e 2, includendo aeromobili non convenzionali, velivoli con fly-by-wire e velivoli con propulsione elettrica nel gruppo 2E.

Esperienza, privilegi ed estensioni di licenza

Sono aggiornati i requisiti di esperienza pratica e recente per ottenere o estendere licenze e abilitazioni. Per gli aeromobili di cui alla nuova lettera b) del punto 66.A.3, l’esperienza acquisita può rappresentare al massimo il 50% di quella richiesta per la licenza. I privilegi della parte 66 sono estesi agli aeromobili non convenzionali sulla base delle corrispondenti sottocategorie identificate nei dati di idoneità operativa ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012.

Formazione teorica, pratica e on-the-job training

Vengono aggiornate le tabelle dei moduli teorici e dei capitoli di formazione per includere il modulo 18 sul gruppo motopropulsore elettrico, nuove domande d’esame e nuovi livelli di conoscenza. Le regole sulla formazione pratica e sul posto di lavoro vengono adattate per i nuovi tipi di aeromobili, con possibilità di approvazione diretta da parte dell’autorità competente per i dirigibili a gas e, per alcuni nuovi tipi, di riconoscimento iniziale della formazione on-the-job nei primi 30 mesi dal certificato di omologazione del nuovo tipo.

Aggiornamento della parte 147

La parte 147 è modificata per allineare i programmi di formazione alle nuove categorie, in particolare con l’inserimento della sottocategoria B1.E, l’aggiornamento del modulo 11 e la precisazione che il certificato deve indicare la combinazione cellula/motore o gruppo motopropulsore per cui è stata impartita la formazione.

Modifiche alla parte ML

La parte ML è aggiornata per riflettere l’estensione dell’ambito di applicazione agli aeromobili non convenzionali e le nuove modalità di manutenzione per velivoli con propulsione diversa da quella tradizionale. Sono precisati gli interventi ammessi sul gruppo motopropulsore, incluse operazioni su motori, batterie principali, celle a combustibile e componenti di linee/impianti ad alta pressione.

Modifiche alla parte CAO

La parte CAO è adeguata per disciplinare le entità di attività e le notifiche obbligatorie all’autorità competente in caso di modifiche rilevanti. Le CAO con una sola persona ricevono limiti specifici, e l’appendice I chiarisce che un’abilitazione per motori consente interventi su motori non installati e, a determinate condizioni procedurali, anche su motori installati in manutenzione di base o di linea.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 febbraio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereamanutenzione aeronauticalicenze del personale aeronauticoaeronavigabilità

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