Regolamento (UE) 2025/106
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/106 della Commissione, del 22 gennaio 2025, che approva la sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo RTI477 come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva Bacillus subtilis ceppo RTI477 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche volte a tutelare operatori e lavoratori e a garantire il rispetto dei limiti di contaminazione microbiologica durante la produzione. Il testo modifica anche l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione decorre dal 12 febbraio 2025 e scade il 12 febbraio 2040.
Approvazione della sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo RTI477 come sostanza attiva a basso rischio e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva Bacillus subtilis ceppo RTI477 nell’ambito della disciplina UE sui prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per i soggetti coinvolti nella domanda e nell’approvazione delle sostanze attive, per gli Stati membri incaricati della valutazione e dell’attuazione uniforme, nonché per i fabbricanti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari contenenti tale microrganismo. L’approvazione è concessa dal 12 febbraio 2025 al 12 febbraio 2040, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non emergono esclusioni espresse dal testo, ma sono rilevanti le condizioni specifiche d’impiego e le misure di mitigazione del rischio previste negli allegati.
Approvazione di Bacillus subtilis ceppo RTI477 come sostanza attiva a basso rischio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/106 approva Bacillus subtilis ceppo RTI477 come sostanza attiva a basso rischio nell’ambito del regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009. L’atto si fonda sull’istruttoria svolta dai Paesi Bassi come Stato membro relatore, sulla valutazione dell’EFSA e sul successivo esame della Commissione, che conclude per la soddisfazione dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Iter di valutazione e basi normative
La domanda di approvazione è stata presentata il 1° aprile 2019 da FMC Agricultural Solutions A/S ai Paesi Bassi. Dopo la verifica di ammissibilità comunicata il 17 maggio 2019, lo Stato membro relatore ha trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 3 agosto 2022; l’EFSA ha poi formulato le proprie conclusioni il 31 luglio 2024. La Commissione ha inoltre presentato al comitato permanente una relazione di esame il 2 ottobre 2024 e un progetto di regolamento il 5 dicembre 2024, acquisendo e valutando anche le osservazioni del richiedente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio
La Commissione ritiene che Bacillus subtilis ceppo RTI477 rientri nella categoria delle sostanze attive a basso rischio di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il considerando pertinente richiama l’allegato II, punto 5.2.1, evidenziando che il ceppo non ha mostrato resistenza multipla agli antimicrobici impiegati in medicina umana o veterinaria, elemento decisivo per la qualificazione a basso rischio.
Condizioni specifiche di approvazione e tutela della salute
L’approvazione non è generica, ma accompagnata da condizioni tecniche e precauzionali. In particolare, il regolamento richiede di tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, con attenzione speciale alla protezione di operatori e lavoratori, poiché i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti. Le condizioni di impiego devono prevedere dispositivi di protezione individuale adeguati e, ove necessario, misure di mitigazione del rischio. Inoltre, il produttore deve assicurare il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e del controllo di qualità nella fabbricazione, così da rispettare i limiti di contaminazione microbiologica richiamati dal documento OCSE "Issue Paper on Microbial Contaminants Limits for Microbial Pest Control Products", n. 65.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. Nell’allegato II viene inserita nella parte D la voce n. 50 relativa a Bacillus subtilis RTI477, con approvazione dal 12 febbraio 2025 e scadenza il 12 febbraio 2040. Le specifiche riprendono le condizioni già indicate nell’allegato I.
Entrata in vigore ed applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza attiva
L’articolo 1 approva Bacillus subtilis ceppo RTI477 come sostanza attiva a basso rischio, rinviando all’allegato I per le condizioni specifiche di approvazione. La Commissione afferma che i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per gli impieghi rappresentativi esaminati.
Qualificazione come sostanza attiva a basso rischio
La Commissione qualifica Bacillus subtilis ceppo RTI477 come sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il testo richiama il rispetto delle condizioni dell’allegato II, punto 5.2.1, del regolamento, in particolare l’assenza di resistenza multipla agli antimicrobici utilizzati nella medicina umana o veterinaria a livello di ceppo.
Condizioni specifiche e attenzione degli Stati membri
L’allegato I prevede che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione di esame. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, considerando i microrganismi come potenziali sensibilizzanti, e alla garanzia del rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e del controllo di qualità in fabbricazione per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica indicati nel documento OCSE n. 65.
Misure di mitigazione del rischio
Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. È inoltre richiesto che le condizioni d’impiego includano adeguati dispositivi di protezione individuale per operatori e lavoratori.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del presente regolamento. Nell’allegato II è aggiunta, nella parte D, la voce n. 50 relativa a Bacillus subtilis RTI477 con data di approvazione 12 febbraio 2025 e scadenza 12 febbraio 2040.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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