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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/120

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/120 della Commissione, del 23 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, il mantenimento di dazi antidumping sulle biciclette elettriche originarie della RPC. La Commissione conclude che il dumping è proseguito nel periodo d'inchiesta e che, in caso di abrogazione delle misure, vi sarebbe un forte rischio di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il valore normale è stato costruito applicando l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, assumendo la Turchia come paese rappresentativo. Sono fissate aliquote differenziate per singole imprese, una aliquota per le società cooperanti non campionate e un'aliquota per tutte le altre società.

Istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito del riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori nell'UE e i produttori/esportatori cinesi indicati nelle allegati I, II e III, con aliquote individuali o residuali. Restano salve le regole doganali vigenti; l'applicazione di alcune aliquote individuali è subordinata a fattura commerciale valida. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sulle biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento della Commissione del 23 gennaio 2025 mantiene le misure antidumping sulle biciclette a pedalata assistita originarie della RPC, a seguito del riesame in previsione della scadenza svolto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione fonda la propria decisione su una ricostruzione del valore normale basata su costi e valori di riferimento non distorti, assumendo la Turchia come paese rappresentativo. Il provvedimento si colloca nel contesto di misure antidumping e compensative già esistenti sul medesimo prodotto e ribadisce la persistenza di pratiche di dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario, classificate nei codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90, codice TARIC 8711 60 90 10. Le misure si applicano alle importazioni nell'Unione originarie della Repubblica popolare cinese e incidono sia sulle società espressamente individuate negli allegati sia su tutte le altre società esportatrici non specificamente menzionate. Il regolamento prevede inoltre una disciplina per nuovi produttori esportatori che, a determinate condizioni, possano essere assoggettati a un'aliquota individuale.

Procedura di riesame e cooperazione istruttoria

La Commissione aveva istituito originariamente i dazi antidumping con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 e, parallelamente, i dazi compensativi con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72. Il riesame in previsione della scadenza è stato avviato il 17 gennaio 2024 a seguito di domanda presentata il 16 ottobre 2023 dall'Associazione europea dei produttori di biciclette per conto dell'industria dell'Unione. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha applicato il campionamento per i produttori dell'Unione, mentre non vi è stata collaborazione sostanziale da parte degli importatori indipendenti né dei produttori/esportatori cinesi; per tale ragione, le conclusioni su dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione sono state ricavate in larga misura sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Determinazione del valore normale e distorsioni significative nella RPC

La Commissione ha ritenuto che in Cina fossero presenti distorsioni significative tali da rendere inopportuno utilizzare prezzi e costi interni ai fini della determinazione del valore normale, richiamando l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La motivazione fa leva su elementi relativi all'intervento pubblico sostanziale nell'economia cinese, alla natura strategica del settore delle biciclette e delle biciclette elettriche, ai piani quinquennali e agli strumenti di politica industriale nazionale e locale, nonché al ruolo di associazioni e imprese con presenza statale o legami con il partito. La Commissione conclude che i costi di materie prime, energia, lavoro, terreni e finanziamenti risultano influenzati da tali distorsioni e ricostruisce il valore normale sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni in un paese rappresentativo.

Scelta della Turchia come paese rappresentativo e fonti di costruzione del valore normale

Tra i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, la Commissione considera il livello di sviluppo economico, la produzione del prodotto in esame e la disponibilità di dati pertinenti. La Turchia è stata selezionata perché classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto, produttore del bene in esame e dotato di fonti informative disponibili. Per i fattori produttivi la Commissione ha utilizzato il Global Trade Atlas per molte materie prime, statistiche turche per il costo del lavoro e dell'energia, e dati finanziari di 206 società turche della categoria NACE 30.9 per SGAV e profitti. Alcuni componenti di consumo marginale sono stati trattati come materiali di consumo pari all'1 % del costo delle materie prime/componente. Le spese generali di produzione sono state fissate all'1 % dei costi diretti di produzione, le SGAV al 5,76 % e i profitti al 7,37 % del costo delle merci vendute.

Persistenza del dumping

In assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato ricostruito con dati Eurostat CIF rettificati a livello franco fabbrica. Il confronto con il valore normale costruito ha portato a ritenere significativo il margine di dumping e a concludere che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il mercato dell'Unione ha continuato a essere servito da importazioni cinesi, con una quota di mercato pari al 4,4 % nel periodo di riesame.

Rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza

La Commissione analizza la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, osservando una capacità potenziale di 130 milioni di pezzi annui e una capacità inutilizzata stimata di 73 milioni di pezzi, pari a quasi 15 volte il consumo totale dell'Unione nel periodo di riesame. A ciò si aggiunge l'attrattiva del mercato europeo, uno dei più grandi al mondo, con domanda attesa in crescita per ragioni anche ambientali. Considerando anche i prezzi molto bassi praticati verso mercati terzi, la Commissione ritiene probabile che, in caso di abrogazione delle misure, grandi volumi di esportazioni vengano reindirizzati verso l'Unione a prezzi di dumping.

Pregiudizio subito dall'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è composta da 67 produttori e ha registrato un andamento misto: forte crescita tra il 2020 e il 2022, seguita da un indebolimento nel periodo di riesame per effetto della domanda in calo dopo la pandemia, dell'aumento dei costi energetici e dell'inflazione. Pur mantenendo una quota di mercato elevata, i produttori dell'Unione hanno visto ridursi la redditività al 5,4 %, con flusso di cassa negativo e peggioramento dell'utile sul capitale investito. La Commissione conclude che l'industria si è ripresa dal precedente pregiudizio, ma è tornata in una situazione di fragilità economica.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Sulla base della capacità inutilizzata cinese, dell'attrattiva del mercato dell'Unione e della probabile pressione concorrenziale dei prezzi di esportazione, la Commissione ritiene che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli. Ne deriverebbe un serio rischio per la sostenibilità dell'industria europea delle biciclette elettriche, soprattutto nei segmenti di base e di fascia media.

Interesse dell'Unione

La Commissione esamina l'interesse di industria dell'Unione, importatori e utilizzatori ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base. Ritiene che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione, che ha beneficiato del ripristino di condizioni di parità e di nuove opportunità di sviluppo, anche in termini occupazionali. Le obiezioni formulate da un gruppo ad hoc di assemblatori sono respinte: la Commissione osserva che problemi di vigilanza del mercato o di applicazione delle norme doganali sui componenti non giustificano la revoca delle misure antidumping. Per gli importatori e gli utilizzatori non emergono elementi tali da dimostrare un danno sproporzionato, anche in presenza di fonti di approvvigionamento alternative.

Misure antidumping, aliquote e condizioni applicative

L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame. Per alcune società sono previste aliquote individuali, tra cui: Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 58,3 %; Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. 9,9 %; Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd 10,3 %; Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd 62,1 %; Yadea Technology Group Co., Ltd. 37,4 %. Sono previste inoltre aliquote per gruppi di società cooperanti non campionate e per le altre società, con aliquota residuale del 62,1 %. L'applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta dall'articolo 1, paragrafo 3; in difetto, si applica l'aliquota per tutte le altre società. L'articolo 1, paragrafo 4, disciplina anche l'inserimento di nuovi produttori esportatori. Il paragrafo 5 prevede l'adeguamento delle aliquote in caso di modifica o revoca dei dazi compensativi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/114.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure

La Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha riesaminato le misure antidumping esistenti sulle biciclette elettriche originarie della RPC e ha concluso per il loro mantenimento.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto oggetto delle misure è costituito da biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario, attualmente classificate nei codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (TARIC 8711 60 90 10).

Determinazione del valore normale con paese rappresentativo

In assenza di collaborazione dei produttori/esportatori cinesi e del governo della RPC, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non opportuni i prezzi e i costi interni cinesi per l'esistenza di distorsioni significative. La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo; sono stati usati dati GTA, statistiche turche su lavoro ed energia e bilanci di 206 società turche per SGAV e profitti.

Persistenza del dumping

Sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha ritenuto che il dumping sia proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame, con margine di dumping significativo. Il prezzo all'esportazione è stato ricostruito sulla base dei dati Eurostat CIF, rettificati a livello franco fabbrica.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha individuato una notevole capacità inutilizzata nella RPC (stimata in 73 milioni di pezzi) e ha ritenuto che il mercato dell'Unione resti attraente per gli esportatori cinesi. In caso di scadenza delle misure, è probabile un riorientamento di volumi elevati verso l'Unione a prezzi di dumping.

Pregiudizio e rischio di reiterazione

L'industria dell'Unione, composta da 67 produttori, ha mostrato segnali di recupero ma anche di fragilità economica: calo della redditività al 5,4 %, flusso di cassa negativo nel periodo di riesame e peggioramento dell'utile sul capitale investito. La Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia nell'interesse dell'industria dell'Unione e non arrechi danni sproporzionati a importatori e utilizzatori. Le obiezioni di un gruppo di assemblatori sono state respinte, anche perché questioni di vigilanza del mercato ed eventuali problemi doganali sui componenti non rientrano nell'ambito dell'inchiesta.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

Sono previste aliquote individuali per specifiche società cinesi: Bodo Vehicle Group Co., Ltd. 58,3 %; Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. 9,9 %; Jinhua Vision Industry Co., Ltd e Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd 10,3 %; Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd 62,1 %; Yadea Technology Group Co., Ltd. 37,4 %. Sono inoltre previsti dazi per società cooperanti non campionate (24,2 % o 16,2 % a seconda della situazione) e per le altre società 62,1 %.

Condizione della fattura commerciale

Le aliquote individuali si applicano solo se viene presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall'articolo 1, paragrafo 3. In mancanza, si applica l'aliquota per tutte le altre società.

Nuovi produttori esportatori e modifica delle aliquote

L'articolo 1, paragrafo 4, consente l'estensione delle aliquote individuali a nuovi produttori esportatori che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta iniziale, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione significativa.

Rapporto con i dazi compensativi

Se i dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/114 fossero modificati o revocati, i dazi antidumping sono aumentati nella stessa misura, entro i limiti del margine di dumping o di pregiudizio. Il regolamento richiama anche il coordinamento con eventuali domande di restituzione ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialeunione doganalemercato interno

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