Sentenza n. 269/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la riassunzione del giudizio promosso dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso n.r.g. 322/2024, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Isernia, dell’Istituto autonomo case popolari di Isernia e della Regione Molise, per aver applicato al ricorrente un canone di locazione non dovuto e comunque difforme e superiore rispetto a quanto previsto per legge e per non averlo rettificato, con decorrenza dalla stipula del contratto di locazione; giudizio concluso con sentenza n. 155/2025 (pubbl. il 16.05.2025), con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo, con condanna alle spese legali, oltre accessori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del canone di locazione contenuta nel bando di assegnazione e recepita nel contratto di locazione, nonché mancata rettifica retroattiva e restituzione dei maggiori importi corrisposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti e gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dalla Corte d’appello, dopo che il giudice ordinario di primo grado aveva accolto la domanda di restituzione. Il ricorrente chiedeva di accertare la responsabilità della Regione, del Comune e dello IACP per avere applicato, dal 2013, un canone di € 46,50/mq anziché quello ritenuto corretto di € 36,05/mq, nonché di ottenere la sostituzione delle clausole illegittime, la restituzione dei maggiori importi e il risarcimento del danno. Deduceva la violazione della disciplina sull’edilizia residenziale pubblica, del programma ministeriale “20.000 abitazioni”, della legge n. 431/1998, dell’accordo territoriale del 2006 sottoscritto dal Comune di Isernia e l’illegittimità della tardiva rettifica del canone, intervenuta soltanto dal gennaio 2019. Il Comune eccepiva, tra l’altro, la tardività del ricorso, l’acquiescenza, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale; lo IACP eccepiva la tardività dell’impugnazione del bando e la propria estraneità ai fatti.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune, quale autore del bando di assegnazione, e dello IACP, quale parte stipulante il contratto di locazione. Ha ritenuto che il canone non fosse stato liberamente negoziato, ma unilateralmente predeterminato dal Comune nel bando e poi recepito nel contratto; pertanto, le contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro il bando, l’assegnazione e il contratto. Il giudice ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa esclusiva, in quanto la controversia riguardava l’esecuzione di accordi tra pubblica amministrazione e privati riconducibili all’art. 11 l. 241/1990 e all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., anche con riguardo alle pretese restitutorie e risarcitorie. Tuttavia, la domanda è stata dichiarata irricevibile per tardività: il ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti già nel 2013, mentre la causa era stata iniziata nel 2022; la traslatio iudicii non consentiva la rimessione in termini. In subordine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per prescrizione quinquennale delle pretese di rimborso e risarcimento, decorrente dal contratto di locazione del 2013. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5 D.M. n. 142/2001
La determinazione dei canoni degli alloggi realizzati nell’ambito del programma doveva essere effettuata dalla Regione e non poteva superare i canoni concertati previsti dalla legge.
art. 60, comma 1, d.lgs. 112/1998
Richiamato quale fondamento della competenza regionale in materia di determinazione dei canoni di edilizia residenziale pubblica.
art. 2, comma 3, l. 431/1998
Individua i canoni concertati cui il canone degli alloggi del programma doveva essere rapportato.
art. 11, comma 5, l. 241/1990
la formazione, conclusione ed esecuzione di accordi stipulati, nel pubblico interesse, dalla P.A. con i privati
Devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra amministrazione e privati, anche quando siano proposte domande di adempimento e risarcimento.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie concernenti formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Individua il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo, ritenuto decorrente dalla conoscenza degli atti lesivi, nella fattispecie già dal 2013.
art. 1442, comma 2, codice civile
Richiamato, in via subordinata, quale riferimento per la prescrizione quinquennale della pretesa di restituzione conseguente all’invalidità delle clausole.
art. 2948, punto 3, codice civile
Richiamato quale fondamento della prescrizione quinquennale dei diritti relativi ai canoni e alle somme periodiche.
Massime di principio
- Quando il canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è unilateralmente predeterminato dall’amministrazione nel bando di assegnazione e poi recepito nel contratto, la contestazione della sua legittimità investe anzitutto il bando e deve essere proposta tempestivamente, non potendo essere differita alla successiva richiesta di restituzione delle somme pagate.
- Le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di accordi tra pubblica amministrazione e privati, stipulati per determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento o in sua sostituzione, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 5, l. 241/1990 e dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende anche le domande di adempimento, restituzione e risarcimento connesse all’esecuzione dell’accordo pubblico-privato; la proposizione congiunta di tali domande non altera il riparto di giurisdizione.
- La traslatio iudicii conseguente alla declinatoria di giurisdizione non rimette in termini la parte rispetto alla decadenza già maturata per la tardiva impugnazione dell’atto amministrativo lesivo.
- Quando la pretesa di restituzione di maggiori canoni e quella risarcitoria vengono fatte decorrere dal contratto di locazione che recepisce la determinazione contestata, esse sono soggette alla prescrizione quinquennale eccepita dalla parte interessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →