Sentenza n. 3291/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura, 1) dell'esito della prova scritta svolta il 22.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l'accertamento 5) del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica 6) delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso e mancata idoneità della candidata per il punteggio di 20/30, con riferimento al quesito n. 7
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'esito della prova scritta svolta il 22 ottobre 2025, nella quale aveva conseguito 20/30, a fronte della soglia minima di 21/30. Ha dedotto l'ambiguità del quesito n. 7, formulato nei seguenti termini: «Quale dei seguenti verbi è sinonimo di “inferire”?», con indicazione di «arguire» quale risposta esatta da parte dell'Amministrazione e scelta della ricorrente per «infliggere». Secondo la ricorrente, entrambe le risposte erano corrette e, pertanto, non avrebbe dovuto essere applicata la penalità per risposta errata. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, di Formez PA e della Commissione Interministeriale Ripam e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Ministero della Giustizia è l'amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio; la Commissione Interministeriale Ripam, dotata di autonomia, esercita competenze proprie nelle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; Formez PA è l'ente del quale la Commissione si avvale per l'espletamento della procedura, inclusa la gestione delle richieste di accesso. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del precedente della stessa Sezione n. 305 dell'8 gennaio 2026. Il quesito era ambiguo perché «arguire» e «infliggere», in relazione ai diversi significati del verbo «inferire», costituivano entrambe risposte corrette: «arguire» nel senso di dedurre o desumere e «infliggere» nel senso di imporre o recare un danno o una pena. Di conseguenza, non doveva essere applicata la penalità di -0,25 punti e doveva essere attribuito il punteggio di +0,75 per la risposta corretta. Il riconoscimento del punto complessivo, pari a +0,75 per la risposta e +0,25 per il recupero della penalità, determina il superamento della soglia di idoneità e impone il riesame e la rettifica in melius del punteggio, con gli effetti conseguenti sull'ammissione al successivo step concorsuale. Le spese sono state poste in solido a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
«facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare»
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l'istruttoria.
art. 74 c.p.a.
Consente di motivare la sentenza mediante richiamo a un precedente conforme, quando la controversia sia decisa in modo coerente con esso.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
«a) approva i bandi di concorso [...] b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici [...] c) valida le graduatorie finali [...] d) assegna i vincitori e gli idonei [...] e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali»
La disposizione fonda la competenza della Commissione Interministeriale Ripam ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali e ne esclude l'estraneità al giudizio.
Massime di principio
- Un quesito concorsuale a risposta multipla è illegittimo quando, alla luce del significato linguistico delle parole e del contesto della domanda, risultino corrette più risposte tra quelle proposte, senza che la lex specialis preveda una disciplina idonea a gestire tale ambiguità.
- Quando una risposta indicata come errata è in realtà corretta e la sua valutazione ha determinato l'applicazione di una penalità, l'amministrazione deve eliminare la penalizzazione, attribuire il punteggio previsto per la risposta corretta e rideterminare il punteggio complessivo del candidato.
- Il superamento della soglia minima di idoneità derivante dalla rettifica del punteggio impone il riesame della posizione del candidato e l'ammissione al successivo segmento della procedura concorsuale, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti.
- In una controversia relativa a una procedura concorsuale, l'amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estranea al giudizio, anche se gli effetti immediati degli atti contestati sono imputabili ad altri soggetti della procedura.
- La Commissione Interministeriale Ripam è legittimata passivamente nelle controversie concernenti atti connessi alle procedure concorsuali rientranti nelle competenze attribuitele dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; il soggetto incaricato della gestione della procedura è legittimato quando svolga attività operative rilevanti, comprese quelle relative alle richieste di accesso dei candidati.
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