Cassazione Civile, Sentenza n. 11285/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Nel 1992 una banca concesse un'apertura di credito a una debitrice, garantita da ipoteca su un immobile indicato come appartenente al padre e al fratello della debitrice, ma costruito su suolo demaniale. Dopo l'inadempimento, nel 1993 fu avviata l'esecuzione immobiliare nei confronti dei proprietari indicati; l'immobile fu venduto all'asta e trasferito con decreto del 29 aprile 1996 n. 72 all'aggiudicatario. In un separato giudizio promosso dal Ministero delle Finanze, nel quale intervenne la sorella di uno degli esecutati aderendo alla domanda ministeriale, la Corte d'appello di Venezia rigettò nel 2009 la domanda di accertamento dell'acquisizione dell'immobile al demanio per accessione. Nel 2011 l'aggiudicatario intimò precetto per rilascio alle due persone che occupavano l'immobile. Queste proposero opposizione qualificata ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., sostenendo che il decreto di trasferimento fosse invalido perché il bene non apparteneva al debitore esecutato, ma alla sorella, che lo avrebbe edificato a proprie spese. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 670 del 20 febbraio 2015, rigettò l'opposizione: dichiarò inammissibile quella dell'erede dell'esecutato per difetto di allegazione di un diritto sull'immobile e respinse quella della sorella, ritenendo provato che l'immobile fosse stato costruito dal fratello, valutando inoltre la sua adesione alla domanda ministeriale nel precedente giudizio come confessione stragiudiziale. La Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. Le occupanti proposero ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, formalmente riferito all'art. 2919 c.c., denunciarono una decisione ultra petita: il Tribunale avrebbe fondato il rigetto sulla circostanza che la sorella non aveva edificato l'immobile, invece di decidere la dedotta invalidità del titolo per appartenenza del bene a quest'ultima. Con il secondo, riferito all'art. 2909 c.c., contestarono sia l'opponibilità della sentenza del 2009 sia l'accertamento che l'immobile fosse stato edificato dal debitore esecutato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Quanto al primo motivo, ha rilevato anzitutto il difetto di interesse: il decreto di trasferimento costituisce titolo opponibile erga omnes nei confronti di chi detenga o possieda il bene e il terzo che intenda opporsi al rilascio deve allegare e dimostrare un proprio diritto reale o di godimento che giustifichi il possesso o la detenzione; non basta contestare la validità del titolo. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato, perché il Tribunale aveva deciso, sia pure implicitamente, sulla validità del decreto, accertando che l'immobile apparteneva al debitore esecutato e non all'opponente. La prima censura del secondo motivo è stata dichiarata inammissibile perché estranea alla ratio decidendi: il Tribunale non aveva attribuito efficacia di giudicato alla sentenza del 2009, ma aveva valorizzato la condotta processuale della sorella in quel giudizio come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. La seconda censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Le ricorrenti sono state condannate in solido a rifondere ai resistenti, anch'essi in solido, 8.400 euro per le spese di legittimità, di cui 200 euro per spese vive, oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 2919 c.c.
Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l’esecuzione per rilascio è un titolo opponibile erga omnes: e dunque non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene da rilasciare.
Il decreto di trasferimento è opponibile anche ai terzi che detengono o possiedono il bene; il terzo opponente deve quindi dimostrare un proprio diritto reale o di godimento che giustifichi la detenzione o il possesso, non essendo sufficiente invocare la nullità del titolo.
art. 2735 c.c.
Il Tribunale in sostanza ha affermato che non poteva ritenersi proprietario dell’immobile espropriato chi, in un separato giudizio, aveva negato di esserlo. E’ dunque evidente che il Tribunale, sia pure implicitamente, ha valutato la condotta tenuta da C.G. in quel diverso giudizio alla stregua di una confessione stragiudiziale, ex art. 2735 c.c..
La condotta con cui una parte, in un distinto giudizio, aderisce alla domanda volta a far accertare che il bene appartiene al demanio e non a lei può essere valorizzata, nel successivo processo, come confessione stragiudiziale; ciò è distinto dall'attribuire alla precedente sentenza efficacia di giudicato.
art. 360 c.p.c.
La seconda censura è del pari inammissibile, perchè investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
Il ricorso per cassazione non consente di rimettere in discussione la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito sotto forma di una censura di violazione di legge.
art. 2909 c.c.
Il Tribunale, infatti, non ha affatto affermato che la sentenza del 2009 avesse efficacia di giudicato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, e che per questa ragione l’opposizione dovesse essere rigettata: ha, invece, affermato l’esatto opposto.
La censura relativa all'efficacia del giudicato è inammissibile se attribuisce alla decisione impugnata una ratio che essa non ha adottato; nel caso concreto il giudice di merito non aveva fatto dipendere il rigetto dell'opposizione dal giudicato della precedente sentenza.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
In conseguenza dell'esito del giudizio di legittimità, la Corte pone le spese a carico delle ricorrenti soccombenti e ne dispone la liquidazione.
art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
In considerazione della manifesta infondatezza degli argomenti spesi a sostegno del ricorso, esse saranno aumentate di un terzo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 8.
La manifesta infondatezza degli argomenti posti a sostegno del ricorso giustifica l'aumento di un terzo delle spese liquidate, secondo la disposizione richiamata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
La declaratoria di rigetto del ricorso integra il presupposto per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il decreto di trasferimento posto a fondamento dell'esecuzione per rilascio è opponibile erga omnes, anche al terzo che detenga o possieda il bene. Il terzo che si oppone non ha interesse a contestare soltanto la validità del titolo: deve allegare e dimostrare un diritto reale o di godimento idoneo a giustificare il possesso o la detenzione.
- L'accertamento, nel giudizio di opposizione, che il bene apparteneva al debitore esecutato e non al terzo opponente comporta, quale corollario, l'accertamento implicito della validità ed efficacia del decreto di trasferimento emesso contro l'effettivo proprietario.
- La condotta tenuta da una parte in un diverso giudizio, con cui essa aderisce alla domanda di accertamento dell'appartenenza del bene a un soggetto diverso da sé, può essere valutata nel successivo processo come confessione stragiudiziale, senza che ciò comporti recepire l'efficacia di giudicato della sentenza resa in quel precedente giudizio.
- È inammissibile una censura che denuncia l'erronea applicazione del giudicato quando il giudice di merito non ha fondato la decisione sull'efficacia vincolante della precedente sentenza, ma ha valorizzato soltanto la condotta processuale tenuta da una parte nel relativo giudizio.
- Non è consentito ottenere in cassazione una nuova valutazione della ricostruzione dei fatti e delle prove mediante una censura formulata come violazione di legge.
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