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Sentenza

Sentenza n. 721/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della Sentenza Tribunale di Benevento n. 447/2024 pubbl. il 30/04/2024 RG n. 4420/2023 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202502407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 447/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al relativo accredito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 447/2024, passata in giudicato, limitatamente alla sorte capitale. La pronuncia azionata aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero all'accredito della somma. L'Amministrazione, nonostante la definitività del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non aveva dato esecuzione alla decisione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza prospettare specifiche ragioni ostative all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, mediante l'accredito alla ricorrente di quanto riconosciuto dalla pronuncia di merito. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario, determinato in 500 euro, è posto a carico del Ministero. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro riconosciuto dalla sentenza di merito mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dalla legge per l'adempimento da parte dell'amministrazione debitrice.
  • In presenza di un giudicato che impone un'obbligazione puntuale all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del dispositivo entro un termine assegnato, senza consentire all'amministrazione di eludere o ritardare l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, incluse le eventuali modifiche di bilancio, con oneri e compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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