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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25272/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e concedendo la sospensione condizionale della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 c.p. in relazione al trattamento della recidiva; dall'altro, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e con prevalenza sulla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva, fondata sulla non occasionalità della condotta e sulla pericolosità desunta dalla reiterazione dei delitti in materia di stupefacenti nonostante precedenti condanne definitive. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione era logica e corretta, poiché il giudice può limitarsi a valorizzare gli elementi negativi di preponderante rilievo e a ritenere congruo il trattamento sanzionatorio complessivo, senza dover esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli allegati dall'imputato. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, DPR 309/90

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa al reato in materia di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della recidiva; la Corte rileva che la censura ripropone questioni già dedotte e non si confronta con la motivazione d'appello sulla non occasionalità e pericolosità della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla massima estensione delle attenuanti generiche e alla loro prevalenza sulla recidiva; la Corte afferma che il giudice può negarne la massima estensione valorizzando gli elementi negativi prevalenti e ritenendo congruo il trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 27 Cost.

    Evocato come parametro dell'individualizzazione della pena: il giudizio sulla congruità della pena deve tener conto delle esigenze di personalizzazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo che si limiti a reiterare le doglianze pregresse è inammissibile.
  • La recidiva può essere motivatamente valorizzata quando risulti una condotta non occasionale e una pericolosità desumibile dalla reiterazione di reati analoghi, specie in presenza di precedenti condanne definitive.
  • Il diniego della massima estensione delle circostanze attenuanti generiche non richiede la confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli allegati dall'imputato, essendo sufficiente che il giudice valorizzi gli elementi negativi di maggiore rilievo e ritenga congruo il trattamento sanzionatorio complessivo.
  • La valutazione sulla misura delle attenuanti generiche e sul loro eventuale bilanciamento con la recidiva è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica o giuridicamente erronea; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • La congruità della pena deve essere apprezzata nell'ottica dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, potendo il giudice mantenere il bilanciamento equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva quando lo ritenga adeguato al concreto disvalore del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

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