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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48009/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli istanti proponevano la revoca della confisca disposta in sede penale a carico di Giovanni Ienna (condannato per il delitto ex art. 416-bis c.p.), deducendo l'esistenza di "prove nuove" sopravvenute (dichiarazioni e denunce) atte a scardinare l'accertamento della provenienza illecita dei beni, contestando la mancata considerazione del dato cronologico degli acquisti patrimoniali e sostenendo la legittimazione dei familiari (moglie e figli) quali terzi interessati, nonostante il Tribunale li avesse ritenuti intestatari fittizi di quote societarie.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per il condannato Giovanni Ienna la Corte ha ritenuto che le presunte "prove nuove" non siano idonee a superare il giudicato formatosi sulla sentenza di condanna e che, in presenza di confisca derivante da condanna irrevocabile per 416-bis, l'efficacia rimesa in discussione può essere raggiunta solo mediante azione di revisione ex art. 630 c.p.p. (con i conseguenti provvedimenti ex art. 639 c.p.p.). Per i familiari la Corte ha riconosciuto la loro legittimazione a proporre l'incidente di esecuzione, ma ha rilevato la carenza di elementi concreti idonei a confutare la presunzione relativa di illecita provenienza dei beni o a dimostrare titolarità effettiva o sproporzione rispetto al reddito, rendendo dunque le loro censure inidonee. Sono state confermate le ragioni che giustificano la confisca delle società e del patrimonio in ragione della conclamata e prolungata adesione mafiosa di Ienna. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la confisca disposta nella sentenza di condanna ai sensi del comma 7 è collegata all'accertamento della responsabilità, e la pronuncia di condanna irrevocabile limita la possibilità di ottenere la revoca della confisca in sede esecutiva salvo novità tali da superare il giudicato o intervento in sede di revisione.

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992

    Citato come base normativa della confisca obbligatoria collegata ai reati di mafia; la Corte ha rilevato che l'impugnazione in sede esecutiva non può aggirare il giudicato formatosi in sede di cognizione se le 'novità' non risultano effettivamente nuove e non valutate nel primo giudizio.

  • art. 7 L. n. 1423/1956

    Richiamata nella contestazione come parametro normativo rilevante per la rilevazione di illegittimità della confisca; la Corte ha valutato la doglianza come impropria quando si confondono istituti diversi (confisca derivante da condanna vs confisca di prevenzione).

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al coinvolgimento dei terzi titolari di diritti reali già in fase cognitiva; la Corte ha tuttavia ammesso la legittimazione dei familiari all'incidente di esecuzione quale rimedio per la partecipazione mancata in fase di cognizione, pur verificando l'insufficienza delle loro censure.

  • art. 630 e art. 639 c.p.p.

    Articoli indicati come la via ordinaria per scardinare una sentenza irrevocabile (revisione): la Corte ha precisato che, se l'obiettivo è incidere sulla sentenza di condanna che ha imposto la confisca, la strada corretta è la revisione e non l'incidente esecutivo generico.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al versamento di una somma alla cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revoca, in sede esecutiva, di una confisca derivante da sentenza irrevocabile per 416-bis è ammissibile solo se sono prodotte 'novità' concrete e non valutate nel giudizio di merito tali da incidere sulla base fattuale della confisca; altrimenti il rimedio corretto è la revisione ex art. 630 c.p.p.
  • I familiari o terzi possono essere legittimati a proporre incidente di esecuzione quando non hanno partecipato alla fase di cognizione, ma devono provare un interesse concreto: titolarità effettiva dei beni, carenza della presunzione di illecita provenienza o manifesta sproporzione rispetto a redditi leciti.
  • Occorre distinguere nettamente tra confisca determinata da condanna (art. 416-bis, confisca coattiva) e istituti di prevenzione/confisca estesa: principi sviluppati per le misure di prevenzione (es. correlazione temporale tra pericolosità e acquisti) non si possono automaticamente trasferire alla confisca disposta in sede di condanna senza adeguata giustificazione fattuale e giuridica.
  • I mutamenti giurisprudenziali o costituzionali possono costituire 'novum' idoneo a superare preclusioni, ma la loro efficacia dipende dalla natura della pronuncia impugnata e dalla possibilità di incidere sul giudicato attraverso gli strumenti ordinari (es. revisione).
  • In caso di impugnazione manifestamente inammissibile o priva di interesse concreto, il giudice può condannare al pagamento delle spese e disporre ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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