Cassazione Civile, Ordinanza n. 19899/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un atto di trasferimento immobiliare stipulato in sede di separazione consensuale, con il quale un coniuge aveva ceduto all'altro la proprietà degli unici due immobili di cui era titolare. La creditrice, titolare di un credito derivante da una sentenza che aveva accertato giudizialmente la paternità e riconosciuto il risarcimento dei danni, ha agito per far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di disposizione, assumendo che esso pregiudicasse la soddisfazione coattiva del credito. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe considerato l'eccezione di mutatio libelli, perché l'azione era stata inizialmente rivolta contro il solo rogito notarile e solo in seguito estesa all'accordo di separazione; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto ammissibile la revocatoria del rogito senza specifica impugnazione degli accordi separativi; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, contestando la reale separazione dei coniugi, la natura gratuita dell'attribuzione patrimoniale, l'anteriorità del credito e l'eventus damni, anche in ragione di una successiva esecuzione presso terzi; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di spese, per l'asserita erronea mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che l'azione revocatoria poteva investire il trasferimento immobiliare eseguito in attuazione degli accordi di separazione senza necessità di autonoma impugnazione degli accordi stessi, e che nella fattispecie ricorrevano i presupposti dell'art. 2901 c.c.: il credito era anteriore all'atto dispositivo, l'atto era idoneo a rendere più difficile la soddisfazione coattiva del credito e, quanto alla consapevolezza del pregiudizio, la conoscenza del giudizio pendente e la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare erano elementi sufficienti. Ha inoltre confermato il rigetto della censura sulle spese, osservando che la compensazione era possibile solo nei casi tipici previsti dall'art. 92 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non ricorrenti nella specie. Il controricorso del debitore è stato dichiarato inammissibile perché qualificato come ricorso incidentale adesivo tardivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile contro il trasferimento immobiliare eseguito in adempimento di accordi di separazione; il giudice deve valutare l'intera operazione economico-giuridica e i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni, nonché l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere fatta valere come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di legge sostanziale o vizio di motivazione.
art. 183 c.p.c.
La modifica della domanda è ammissibile, se connessa alla medesima vicenda sostanziale e non lesiva del diritto di difesa della controparte; nel caso concreto la precisazione della domanda è stata ritenuta comunque compatibile con il perimetro dell'azione revocatoria.
art. 334 c.p.c.
L'impugnazione incidentale tardiva non si applica al ricorso incidentale adesivo, cioè a quello che si limita a riproporre le medesime censure del ricorso principale.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso incidentale adesivo resta soggetto ai termini ordinari di impugnazione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla disciplina vigente e nei limiti tracciati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità; fuori da tali ipotesi opera il principio di soccombenza.
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama i numeri 3, 4 e 5 per delimitare correttamente il vizio denunciabile: l'omessa pronuncia attiene al n. 4, mentre gli altri vizi presuppongono che il giudice abbia deciso sulla questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'atto di trasferimento immobiliare eseguito in attuazione di accordi di separazione consensuale può essere assoggettato ad azione revocatoria ordinaria, senza che sia necessaria una distinta impugnazione degli accordi separativi, purché il giudice possa esaminare l'intera operazione economico-giuridica.
- Ai fini della revocatoria, l'eventus damni sussiste anche quando l'atto non azzeri del tutto la garanzia patrimoniale del creditore, ma renda più difficile o incerta l'esazione coattiva del credito, secondo una valutazione ex ante riferita al momento dell'atto.
- L'anteriorità del credito rispetto all'atto revocabile va apprezzata con riferimento al momento di insorgenza del credito e non al momento del suo accertamento giudiziale.
- Quando il debitore dispone dell'intero o della quasi totalità del proprio patrimonio, la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta in via presuntiva; grava sul debitore dimostrare che il patrimonio residuo sia comunque ampiamente sufficiente a soddisfare il creditore.
- Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi in sede di separazione non sono automaticamente onerose: la loro natura va verificata in concreto, in base alla funzione solutorio-compensativa dell'assetto complessivo dei rapporti economici tra le parti.
- La mancata pronuncia su una questione processuale deve essere dedotta come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., perché solo così la Cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa.
- Il ricorso incidentale meramente adesivo non beneficia della disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva e deve essere proposto nei termini ordinari.
- La compensazione delle spese di lite è una deroga al principio di soccombenza e richiede la ricorrenza di presupposti tipizzati o comunque di situazioni di eccezionale rilevanza secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19805/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19806/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19809/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →