Cassazione Penale, Sentenza n. 26414/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la condanna per il reato di cui all'art. 624 c.p. (sottrazione del telefono cellulare lasciato nello spogliatoio). Il ricorrente deduceva: (1) nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello per mancata esecuzione presso lo studio dell'avv. eletto a domicilio; (2) nullità del giudizio di appello per mancata comunicazione dell'effettiva trattazione orale; (3) violazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. Durante il procedimento di cassazione è stata depositata remissione della querela da parte della persona offesa, accompagnata dall'accettazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, accettata, intervenuta in pendenza del ricorso. Per tale motivo non si procede alla valutazione dei motivi di nullità e di tenuità: la declaratoria di estinzione del reato prevale su eventuali altre questioni di inammissibilità. Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato, salva diversa pattuizione.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato ascrittogli (sottrazione/appropriazione del telefono). Individua la fattispecie di reato contestata dal pubblico ministero e giudicata in primo e secondo grado.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente l'ha invocato, ma la Corte non ha esaminato il merito a causa dell'estinzione del reato per remissione della querela.
art. 129, comma secondo cod. proc. pen.
Indica le condizioni la cui evidenza deve essere rilevata dal giudice quando sussiste una causa estintiva del reato; la Corte rileva che il controllo è di constatazione (evidenza) e non di merito.
art. 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'effetto dell'estinzione del reato in sede di legittimità: la declaratoria di estinzione è incompatibile con l'annullamento con rinvio.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini) e Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)
Giurisprudenza che stabilisce il principio per cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008 (Mazzamuto)
Ulteriore pronuncia che precisa come, in presenza di causa estintiva del reato, l'ambito di controllo della Corte sia limitato alla constatazione dell'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Se, in pendenza di impugnazione in cassazione, la persona offesa produce remissione della querela e questa è accettata, il reato procedibile a querela si estingue e la Corte di legittimità deve dichiararne l'estinzione, annullando la sentenza senza rinvio.
- L'estinzione del reato per remissione della querela prevale su questioni di inammissibilità o su vizi processuali: la Corte non effettua un riesame di merito ma verifica soltanto l'evidenza delle condizioni previste dall'art. 129 c.p.p.
- Il controllo del giudice di cassazione, in presenza di causa estintiva evidente, è limitato a constatare la sussistenza formale della remissione e della sua accettazione; non è compatibile un annullamento con rinvio se il reato è estinto.
- Le spese sono, in difetto di diversa pattuizione, poste a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela.
- La corretta tempestività del ricorso per cassazione resta condizione per far valere l'estinzione sopravvenuta e farla rilevare in sede di legittimità; se il ricorso non è tempestivo, può non essere possibile ottenere la declaratoria di estinzione in cassazione.
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