Cassazione Penale, Ordinanza n. 30435/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata per avere presentato domanda per il reddito di cittadinanza contenente una falsa indicazione della residenza e per avere omesso di dichiarare circostanze rilevanti ai fini del beneficio: la convivenza con i genitori, già percettori di reddito di cittadinanza, la sottoposizione del padre a misura cautelare e i redditi della madre e della sorella, elementi incidenti sull'ISEE e sul diritto alla prestazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e contestato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti basata sulla coincidenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la pena superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata, in continuità con la decisione di primo grado in presenza di doppia conforme, aveva già esaminato e disatteso le stesse censure, valorizzando un compendio probatorio documentale e testimoniale da cui risultava che l'immobile indicato come residenza era in realtà un locale commerciale privo di titolo di godimento in capo all'imputata e che la stessa era frequentemente presente presso l'abitazione dei genitori. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non si era confrontata con la sentenza impugnata, la quale aveva applicato la pena di anni due di reclusione per il comma 1 dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, nel minimo edittale, poi ridotta per le attenuanti generiche. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, d.l. n. 4 del 2019
La falsa indicazione della residenza e l'omessa comunicazione di dati rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza integrano il reato contestato; la Corte precisa che la condanna riguardava il comma 1 e non il comma 2, con conseguente correttezza della pena applicata nel minimo edittale.
art. 7, d.l. n. 4 del 2019
La Corte esclude che la sentenza impugnata avesse condannato per questa ipotesi, rilevando l'erroneità del motivo di ricorso che muoveva da tale presupposto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di primo grado e quella di appello si saldano in un unico complesso argomentativo, rendendo non sindacabili in cassazione le censure che si limitino a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, salvo manifesta illogicità della motivazione.
- La falsa indicazione della residenza nella domanda per il reddito di cittadinanza, quando sia smentita dal compendio probatorio e accompagnata dall'omissione di dati familiari e reddituali rilevanti ai fini dell'ISEE, è idonea a integrare gli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato.
- Il motivo di ricorso sulla pena è inammissibile quando non si confronta con la reale qualificazione giuridica del fatto e con la base edittale effettivamente applicata dal giudice di merito.
- La determinazione della pena nel minimo edittale, con ulteriore riduzione per le attenuanti generiche, non può essere validamente censurata come superiore al minimo se il giudice ha correttamente individuato il comma applicabile della norma incriminatrice.
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