Sentenza n. 1124/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) della Determinazione dirigenziale, R.G. n. 208 del 25 febbraio 2026, comunicata il successivo 25 marzo 2026, del Responsabile E.Q. Area VI del Comune di Capaccio Paestum, recante ad oggetto: “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO MARIO VECCHIO - CUP: H43I23000070005 - CIG: B69B9E8FB1. AGGIUDICAZIONE.” b) della nota del 21 aprile 2026, priva di numero di protocollo, con cui il Responsabile E.Q. Area VI del Comune di Capaccio Paestum ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela trasmessa dalla ricorrente in data 17 aprile 2026. c) di tutti i verbali relativi alle operazioni di selezione effettuate dalla Commissione di gara, segnatamente: verbale n. 1 del 29/05/2025 - seduta pubblica; verbale n. 2 del 10/06/2025 - seduta pubblica; verbale n. 3 del 12/06/2025 - seduta pubblica; verbale n. 4 del 19/06/2025 - seduta pubblica; verbale n. 5 del 26/06/2025 - seduta riservata; verbale n. 6 del 01/07/2025 - seduta riservata; verbale n. 7 del 03/07/2025 - seduta pubblica. d) della graduatoria formulata all'esito delle operazioni di gara. e) della Determina a contrarre, Reg. Gen. n. 572 del 24/04/2025, con cui è stata indetta la procedura de qua. f) della Determinazione, R. G. n. 695 del 28/05/2025, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice. g) della Determina dirigenziale, R.G. n. 940 del 30/07/2025, recante ad oggetto: “Approvazione verbali di gara e quadro economico rimodulato POST-GARA.” h) del bando di gara, disciplinare e i relativi allegati per quanto lesivi. i) una agli atti preordinati, conseguenti e/o - comunque - connessi con quelli che precedono. per l'accertamento e la declaratoria di inefficacia del contratto, ex art. 121 e seguenti D. L.vo n. 104/2010, eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e la R.R. COSTRUZIONI S.R.L risultata aggiudicataria nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara de qua, nonché di subentrare nel contratto eventualmente stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 D. L.vo n. 104/2010; in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione dell’appalto integrato per la riqualificazione di un impianto sportivo, unitamente agli atti di gara, alla graduatoria, ai verbali e al diniego dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata, deducendo la violazione degli artt. 97, 99, 100 e 101 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 7.1 e dell’art. 15 del disciplinare, del principio di immodificabilità dell’offerta e della par condicio. In particolare, ha sostenuto che l’aggiudicataria non avrebbe originariamente indicato correttamente i nominativi del geologo e dell’archeologo richiesti per la progettazione esecutiva e che la successiva sostituzione della società mandante del raggruppamento di progettisti, intervenuta dopo le operazioni di gara ma prima dell’aggiudicazione, avrebbe integrato ex post requisiti mancanti e modificato illegittimamente la composizione dell’offerta. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto di motivazione con riferimento alla nota con cui il Comune ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’aggiudicazione in proprio favore e il subentro, nonché, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’aggiudicazione e la sostituzione della società mandante del raggruppamento di progettisti. Il Collegio ha distinto il progettista associato, che assume la qualità di concorrente quale componente del raggruppamento, dal progettista indicato, che rimane soggetto esterno all’operatore economico e privo della qualità di concorrente. Nel caso concreto, la società sostituita era stata indicata esclusivamente per le prestazioni geologica e archeologica; i professionisti subentranti possedevano le medesime qualifiche, erano destinati a svolgere le stesse prestazioni e la sostituzione era intervenuta prima dell’adozione dell’aggiudicazione. Non è stata modificata l’offerta tecnica o economica, né il relativo punteggio, non è stato attribuito alcun vantaggio competitivo e non si è verificata una modifica sostanziale dell’offerta. Le prime due censure sono state quindi ritenute infondate. È stata respinta anche la censura contro il diniego di autotutela: il potere di annullamento d’ufficio è espressione di discrezionalità amministrativa e l’amministrazione non ha, in via generale, un obbligo giuridico di provvedere sulle istanze di riesame presentate dal privato. La domanda risarcitoria è stata rigettata per l’insussistenza dell’illegittimità e dei relativi presupposti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, d.lgs. 36/2023
Nell’appalto integrato l’operatore economico può possedere direttamente i requisiti dei progettisti, avvalersi di progettisti qualificati indicati nell’offerta oppure partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura aperta di gara.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Individua i requisiti di ordine speciale, tra cui idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali.
art. 101 d.lgs. 36/2023
È richiamato in tema di soccorso istruttorio e di limiti derivanti dall’incertezza sull’identità del concorrente; il divieto non opera, secondo l’orientamento richiamato, con riguardo al progettista indicato che non è concorrente.
art. 94 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla giurisprudenza per individuare il quadro temporale e normativo della sostituzione del progettista indicato.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Richiamato, insieme ad altre disposizioni, per sostenere che la sostituzione del progettista indicato deve intervenire entro il limite dell’aggiudicazione.
art. 97 d.lgs. 36/2023
Richiamato per la disciplina della sostituzione e della modifica dei componenti del raggruppamento in presenza di cause ostative o perdita dei requisiti.
art. 104, comma 6, d.lgs. 36/2023
Concorre a delimitare il termine entro il quale può essere effettuata la sostituzione del progettista indicato.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente con riferimento al difetto di motivazione della nota di rigetto dell’istanza di autotutela; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 98 d.lgs. 81/2008
Disciplina i requisiti professionali dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; il TAR lo richiama nel quadro dei requisiti previsti dalla lex specialis.
art. 16 d.lgs. 139/2006
Richiamato quale fonte dell’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno richiesta per il professionista antincendio.
art. 121 c.p.a.
Invocato per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda è stata assorbita dal rigetto dell’impugnazione principale.
art. 124 c.p.a.
Invocato per l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro; la domanda è stata respinta in conseguenza della legittimità dell’aggiudicazione.
Massime di principio
- Nell’appalto integrato il progettista indicato dall’operatore economico è, di regola, un soggetto esterno privo della qualità di concorrente, distinto dal progettista associato che partecipa invece al raggruppamento e assume la qualità di offerente.
- La sostituzione del progettista indicato può essere ammessa se avviene prima dell’adozione dell’aggiudicazione, riguarda soggetti in possesso delle medesime qualifiche richieste e non determina una modifica sostanziale dell’offerta o un vantaggio competitivo.
- Per verificare se la sostituzione del progettista indicato sia legittima occorre accertare in concreto se siano rimasti invariati il contenuto tecnico ed economico dell’offerta, le prestazioni promesse, i requisiti professionali richiesti e la valutazione comparativa effettuata dalla commissione.
- L’obbligo di indicazione nominativa previsto dalla lex specialis per i componenti del gruppo di lavoro deve essere interpretato secondo il suo contenuto effettivo: la mancata indicazione del singolo professionista non equivale necessariamente alla mancata individuazione della figura professionale quando il soggetto indicato è una società mandante esterna e la prestazione resta affidata a un professionista munito dei requisiti richiesti.
- L’esercizio dell’autotutela decisoria è espressione di discrezionalità amministrativa; la presentazione di un’istanza di riesame da parte del privato non determina, in via generale, un obbligo giuridico dell’amministrazione di attivare o concludere il procedimento di annullamento d’ufficio.
- La domanda di inefficacia del contratto, di subentro e di risarcimento presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione; il rigetto dell’impugnazione principale esclude il riconoscimento di tali conseguenze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →