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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25955/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Perugia che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per i reati contestati. Con un unico motivo ha dedotto la carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito non avevano valorizzato le sue condizioni di vita disagiate. La doglianza era incentrata sull'asserita necessità di una specifica motivazione negativa sul punto, anziché sul rilievo di precedenti penali e mancanza di elementi positivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che faceva riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alla mancanza di concreti elementi positivi, osservando che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche e che, a maggior ragione, il giudice non è tenuto a una ulteriore motivazione specifica quando manchino elementi favorevoli. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi in favore dell'imputato; la semplice incensuratezza non basta e, in assenza di elementi favorevoli, il diniego può essere adeguatamente motivato anche con il richiamo ai precedenti penali e alla mancanza di circostanze positive.

  • d.l. n. 92/2008

    Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.

  • l. n. 125/2008

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 92/2008, rilevante per la modifica dell'art. 62-bis c.p.

  • cod. pen.

    Usato in riferimento alle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di concreti elementi di segno positivo.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non esiste una presunzione di meritevolezza del beneficio per l'imputato incensurato; al contrario, l'assenza di elementi favorevoli può giustificare il diniego senza una motivazione particolarmente analitica.
  • Chi deduce in cassazione il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può limitarsi a invocare condizioni personali disagiate, se la sentenza impugnata ha già evidenziato l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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