Cassazione Penale, Sentenza n. 46849/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ambedue i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione nella commisurazione della pena, con specifico riferimento agli aumenti per la continuazione. Radicia ha inoltre contestato che, escluso il reato associativo ritenuto il più grave, la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sarebbe stata determinata in modo eccessivo (distanziandosi dal minimo edittale) e che gli aumenti per i reati in continuazione sarebbero stati immotivati e sproporzionati; ha altresì rilevato un presunto errore nel numero complessivo delle fattispecie ascritte (15 invece di 12).
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i ricorrenti non si siano confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha motivato il trattamento sanzionatorio episodio per episodio, ha individuato il reato piu grave e ha spiegato la determinazione della pena base, gli aumenti per recidiva e gli incrementi per continuazione. La censura relativa al presunto errore numerico delle fattispecie è stata dichiarata aspecifica e non supportata da riferimento alle statuizioni di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 6
Norma relativa a fattispecie contestata in primo grado e poi esclusa in appello; rilevante ai fini della ricostruzione dei reati originari rispetto alla rideterminazione della pena
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Norma del reato base per il quale è stata determinata la pena rideterminata dalla Corte d'appello; al centro della censura sulla commisurazione
Codice penale - art. 99, comma 4
Richiamato per la determinazione dell'aumento di pena in ragione della recidiva accertata nei confronti di Radicia
Codice penale - art. 81, comma 4
Citato in rapporto alla determinazione complessiva degli aumenti per la continuazione e al loro rapporto con la recidiva
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che autorizza l'irrogazione della sanzione pecuniaria a titolo di cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
Richiamato in relazione al limite della motivazione delle censure in Cassazione e all'obbligo di esposizione sintetica ma completa dei motivi
Codice di procedura penale - art. 624
Richiamato nel testo in relazione alla dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per talune fattispecie, con effetti sul perimetro della rideterminazione
Corte costituzionale - sent. n. 186/2000
Richiamata come parametro per la valutazione dell'equità della somma inflitta a titolo di cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Cassazione - Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022 (Fiore) e altri precedenti
Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che lamenta insufficiente motivazione sulla determinazione della pena deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione della motivazione del giudice di merito può portare all'inammissibilità
- Le censure generiche o aspecifiche, in particolare riguardo al conteggio delle fattispecie o a voci aritmetiche della pena, sono frequentemente dichiarate inammissibili se non accompagnate da puntuali riferimenti alle statuizioni di merito
- Quando la corte di merito ha escluso un reato ritenuto il piu grave e ha rideterminato la pena, il ricorrente deve dimostrare in modo specifico che la nuova commisurazione è manifestamente illogica, contraddittoria o inadeguata rispetto agli elementi di fatto
- La presenza di pronunce di irrevocabilità su alcuni capi limita l'oggetto del sindacato in Cassazione e richiede che le censure non investano profili già definiti
- La contestazione degli aumenti per continuazione e della recidiva richiede una critica motivata sulla valutazione giuridica e fattuale operata dal giudice, non una generica affermazione di sproporzione
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità può condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende quando riscontri colpa o grave negligenza nella proposizione del motivo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46834/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46835/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46836/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46837/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46838/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46839/2023 del 22/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →