Sentenza del 22/12/2016 n. 26702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, ritenendolo tardivo perché notificato oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. L'Agenzia ha sostenuto che il giudice regionale non aveva considerato la sospensione dei termini prevista dall'art. 16, comma 6, della legge n. 289/2002, prorogata dal D.L. n. 355/2003, convertito nella legge n. 47/2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile la sospensione dei termini dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004 per le controversie definibili ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002. Applicando tale sospensione e le regole ordinarie di computo dei termini, ha stabilito che l'appello notificato il 14 luglio 2005 contro la sentenza pubblicata il 1 dicembre 2003 era tempestivo. La sentenza regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6
i termini per la proposizione del ricorso per cassazione ... sono sospesi a decorrere dal 1 gennaio 2003 ... fino al 1 giugno 2004
La norma introduce una sospensione dei termini processuali per le controversie tributarie suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16. La Corte ritiene che la sospensione debba essere considerata nel calcolo del termine per l'impugnazione.
D.L. n. 355 del 2003, convertito nella legge n. 47 del 2004
La disciplina ha prorogato la sospensione dei termini prevista dalla legge n. 289/2002, incidendo sul calcolo della tempestività delle impugnazioni.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine annuale per impugnare le sentenze non notificate, termine che deve essere calcolato tenendo conto delle sospensioni processuali applicabili.
Artt. 325 e 327 c.p.c.
Stabiliscono le regole ordinarie per il computo dei termini di impugnazione, utilizzate dalla Corte insieme alla normativa speciale sulla sospensione.
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali, da coordinare con le altre sospensioni previste dalla normativa tributaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 3, e 51
Prevedono le regole sui termini di impugnazione nel processo tributario, da integrare con le disposizioni del codice di procedura civile e con le sospensioni speciali.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme processuali; la Corte precisa che il riferimento corretto era al n. 4, e non al n. 9.
Massime di principio
- Nel verificare la tempestività di un'impugnazione tributaria non è sufficiente applicare meccanicamente il termine annuale: occorre verificare tutte le sospensioni processuali, comprese quelle speciali previste da leggi di definizione agevolata.
- Le sospensioni dei termini devono essere inserite nel calcolo del termine ordinario di impugnazione e coordinate con la sospensione feriale e con le regole del processo tributario.
- Quando una sentenza dichiara tardiva un'impugnazione senza considerare una sospensione normativa applicabile, la decisione può essere cassata per errore nel computo dei termini.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente il merito della controversia: elimina la decisione errata e rimette la causa a un giudice di diversa composizione per il riesame.
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