Cassazione Penale, Sentenza n. 26818/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'opposizione al provvedimento del GIP di Arezzo di custodia in carcere per detenzione e trasporto di Kg. 21 di hashish e Kg. 1 di marijuana occultati nel doppiofondo dell'auto. Due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la qualificazione del fatto con l'aggravante dell'ingente quantità nonostante fosse ignota la percentuale di principio attivo, richiamando i principi delle SS.UU. n. 14722/2020; (2) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari: la custodia in carcere sarebbe inadeguata e sarebbero preferibili gli arresti domiciliari in luogo diverso dal locus commissi delicti, critica fondata su presunzioni e mancati elementi concreti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, valorizzando il consistente quantitativo di stupefacente, la modifica dell'auto per occultare il carico, la disponibilità del veicolo da parte dell'indagato e il suo ruolo professionale come vettore al servizio di soggetti inseriti nel traffico. Sul punto dell'aggravante per ingente quantità il giudice di merito aveva esplicitamente escluso la decisione in merito, rendendo priva di interesse la censura. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 e art. 80, comma 2
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4; art. 80, comma 2
Norme sostanziali che disciplinano i reati relativi a detenzione e trasporto di stupefacenti: la Corte ha confermato la rilevanza del consistente quantitativo di droga come indicatore della destinazione alla commercializzazione e della gravità della condotta
Codice di procedura penale, art. 273
Norma che disciplina il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte di Cassazione può sindacare la motivazione del giudice di merito solo ove vi sia violazione di legge o manifesta illogicità
Codice di procedura penale, art. 274
Norma sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha ritenuto che solo la custodia in carcere potesse efficacemente prevenire la commissione di altri reati analoghi, considerata la posizione organizzativa del ricorrente
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e giurisprudenza successiva
Sez. U., n. 11 del 22/03/2000; Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019; altre pronunce richiamate
Principio interpretativo secondo cui il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari riguarda la congruenza e la non manifestità illogicità della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti o un diverso apprezzamento delle fonti probatorie
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti della Cancelleria disposti dalla Corte al termine del procedimento
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione controlla la motivazione del giudice di merito solo per violazione di legge, mancanza o manifesta illogicità; non riesamina librettamente la valutazione probatoria
- La censura sull'aggravante dell'ingente quantità può essere inammissibile per carenza d'interesse se l'eventuale diversa qualificazione non incide sulla legittimità o modalità della misura cautelare adottata
- Per ottenere la revoca o attenuazione della misura cautelare occorre fornire elementi concreti che rendano insufficiente il quadro indiziario o le esigenze cautelari; mere deduzioni o presunzioni non sono normalmente sufficienti
- Nei casi di trasporto di stupefacenti, fattori oggettivi come la notevole quantità, l'occultamento tramite modifiche al veicolo, la disponibilità esclusiva del mezzo e l'inserimento in una rete di traffico rafforzano la valutazione di gravità e la necessità della custodia in carcere
- Quando la quantità di principio attivo non è nota, il difensore può sollevare la questione, ma deve dimostrare che tale incertezza incide concretamente sulla legittimità della misura cautelare per avere interesse a proporre il ricorso in Cassazione
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