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Sentenza

Sentenza n. 1593/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 88 del 2025: - del decreto dirigenziale n. 22932 del 10/10/2024 di esclusione dal finanziamento della domanda presentata dalla ditta beneficiaria – CUP Artea n. 1076271, sottoscritto dal Dirigente della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Dott. Daniele Visconti e notificato a mezzo PEC il 16 ottobre 2024, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 4.2.1. “Investimenti nella trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli – annualità 2022 - Domanda di adesione n. 2016PSRINVD00000011176605200520350201- Ditta: SA.Vino s.n.c. di Farnetani R. e Migliorini M. snc- CUP Artea n. 1076271”; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi - nonché per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili; quanto al ricorso n. 89 del 2025: - del decreto dirigenziale n. 23071 del 14/10/2024 di esclusione dal finanziamento della domanda presentata dalla ditta beneficiaria – CUP Artea n. 1076255 sottoscritto dal Dirigente della Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Dott. Daniele Visconti e notificato a mezzo PEC il 17 ottobre 2024, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 4.2.1. “Investimenti nella trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli – annualità 2022- Domanda di adesione n. 2016PSRINVD00000011176605200520350201- Ditta: Bottle-up srl - CUP Artea n. 1076255”; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi; - nonché per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.

Giustizia amministrativa202500089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti dirigenziali regionali di esclusione dal finanziamento di due domande presentate nell’ambito della misura 4.2.1 del PSR Toscana 2014-2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le due società hanno impugnato, con ricorsi distinti poi riuniti per connessione oggettiva, i provvedimenti regionali che avevano escluso dal finanziamento i rispettivi progetti. Le domande riguardavano investimenti per manutenzione di immobili e acquisto di attrezzature destinate allo stoccaggio, imbottigliamento, confezionamento e commercializzazione, anche tramite e-commerce, di prodotti agroalimentari, principalmente vino. Le ricorrenti hanno dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione del TFUE, del regolamento (UE) n. 1305/2013, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e del PSR 2014-2020, nonché eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Con il primo motivo hanno sostenuto che il bando richiedesse soltanto che i prodotti rientrassero nell’Allegato I del TFUE e che, pertanto, il vino, ivi ricompreso, fosse ammissibile, contestando che la Regione avesse introdotto un requisito ulteriore consistente nella natura agricola primaria o di base del prodotto. Con il secondo motivo hanno dedotto che l’acquisto di vino da produttori agricoli, seguito da imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio e commercializzazione, integrasse attività di trasformazione e/o commercializzazione ammissibili ai sensi del paragrafo 3.2.4 del bando, anche qualora il prodotto non fosse modificato nella sua natura sostanziale. Le ricorrenti hanno inoltre contestato l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione regionale, sostenendo che non fossero state correttamente valutate le attività progettate e le osservazioni presentate a seguito dei preavvisi di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha confermato la riunione dei ricorsi e li ha respinti nel merito. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l’interpretazione coordinata dei paragrafi 1.1, 3.2.3 e 3.2.4 del bando. La lex specialis distingue tra “prodotto agricolo”, comprensivo anche di prodotti trasformati e ricompresi nell’Allegato I del TFUE, e “prodotto agricolo primario o di base”, privo di interventi modificativi della sua natura. Il paragrafo 3.2.3 richiede cumulativamente che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano inclusi nell’Allegato I, siano prodotti agricoli primari e appartengano ai settori individuati dal bando. Il mero inserimento del vino nell’Allegato I non è quindi sufficiente, perché il vino è un prodotto già trasformato, mentre nel settore vitivinicolo il prodotto primario rilevante è l’uva. La Regione non ha introdotto un requisito nuovo, ma ha applicato il dato testuale e sistematico della lex specialis. Il giudice ha inoltre escluso il contrasto con la normativa eurounitaria e ha ritenuto non irragionevole la scelta di circoscrivere il sostegno agli interventi collegati alla produzione agricola primaria e alla sua immediata trasformazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto tassative le ipotesi di commercializzazione finanziabili previste dal paragrafo 3.2.4, tutte caratterizzate da un collegamento diretto con la produzione agricola primaria. Le società non erano soggetti associativi con obbligo statutario di conferimento, non commercializzavano prodotti provenienti da una propria produzione di base e non commercializzavano prodotti da esse trasformati derivanti direttamente dalla produzione primaria. L’imbottigliamento, il confezionamento, lo stoccaggio e la conservazione del vino, già formato e acquistato da terzi, non equivalgono alla trasformazione di un prodotto agricolo primario. La provenienza del vino da produttori agricoli non ne modifica la qualificazione oggettiva né lo rende prodotto primario. Il TAR ha infine escluso difetto di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta, poiché l’amministrazione aveva esaminato i progetti, individuato il prodotto trattato, valutato le osservazioni procedimentali e motivato coerentemente l’esclusione. Ricorsi respinti e spese compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 1305/2013

    Il quadro eurounitario di riferimento non impedisce al bando regionale di delimitare il finanziamento agli interventi che prendono avvio da prodotti agricoli primari, purché tale delimitazione sia prevista dalla lex specialis e coerente con la misura.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dei provvedimenti di esclusione è stata ritenuta sufficiente perché l’amministrazione ha indicato le disposizioni del bando applicate, le caratteristiche dei progetti e le ragioni per cui il vino non costituiva prodotto agricolo primario e le attività non rientravano nelle ipotesi finanziabili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le società sono state previamente informate delle ragioni ostative all’accoglimento e hanno presentato osservazioni, esaminate e ritenute non idonee a superare le criticità istruttorie.

  • Allegato I TFUE

    L’inclusione di un prodotto nell’Allegato I qualifica il prodotto come agricolo ai fini eurounitari, ma non lo qualifica automaticamente come prodotto agricolo primario o di base, quando il bando richieda anche tale ulteriore caratteristica.

  • Paragrafo 1.1 del bando PSR Toscana misura 4.2.1

    La distinzione tra prodotto agricolo e prodotto agricolo primario o di base costituisce parametro immediato per delimitare l’oggetto degli interventi finanziabili.

  • Paragrafo 3.2.3 del bando PSR Toscana misura 4.2.1

    Il sostegno presuppone cumulativamente che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano inclusi nell’Allegato I TFUE, siano prodotti agricoli primari e appartengano ai settori di intervento individuati dal bando.

  • Paragrafo 3.2.4 del bando PSR Toscana misura 4.2.1

    Le attività di commercializzazione sono finanziabili soltanto nelle ipotesi tipizzate dalla disposizione e quando sussista un collegamento diretto con la produzione agricola primaria o di base.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis di finanziamento richiede cumulativamente che i prodotti in ingresso siano inclusi nell’Allegato I TFUE e siano prodotti agricoli primari o di base, la sola inclusione del prodotto nell’Allegato I non è sufficiente: deve essere verificata anche la sua natura di materia prima non ancora trasformata secondo le definizioni del bando.
  • Nel settore vitivinicolo, ove il bando circoscriva il sostegno agli interventi avviati da prodotti agricoli primari, l’uva costituisce il prodotto di base, mentre il vino già ottenuto mediante trasformazione non soddisfa tale requisito, anche se è incluso nell’Allegato I TFUE.
  • Le attività di imbottigliamento, confezionamento, stoccaggio e commercializzazione di un prodotto già trasformato non integrano, di per sé, la trasformazione di un prodotto agricolo primario richiesta dalla lex specialis per l’accesso al finanziamento.
  • La commercializzazione è ammissibile solo se riconducibile a una delle ipotesi tassative previste dal bando e se mantiene un nesso diretto con la produzione agricola primaria; non basta operare nel commercio di un prodotto agricolo o acquistarlo da produttori agricoli.
  • La qualificazione di un bene come prodotto agricolo primario dipende dalle caratteristiche oggettive del prodotto e dalla fase della filiera, non dalla mera identità o qualifica del soggetto dal quale esso è acquistato.
  • Non sussistono difetto di istruttoria, travisamento o illogicità manifesta quando l’amministrazione esamina il contenuto dei progetti, lo confronta con le definizioni e condizioni della lex specialis, valuta le osservazioni procedimentali e motiva coerentemente l’esclusione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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