Cassazione Penale, Sentenza n. 49242/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di prosieguo (Corte d'appello) lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto). Denuncia inoltre un errore materiale della motivazione per il riferimento, nella sentenza impugnata, all'art. 73 del testo unico stupefacenti anziché all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (reato in realtà contestato), e sostiene che la violazione contestata fosse di lieve entità e occasionale, con conseguente applicabilità dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il riferimento all'art. 73 sia un mero refuso presente nella parte generale della motivazione e non abbia influito sul giudizio di merito; la Corte d'appello aveva motivato il diniego della non punibilità valutando il comportamento concreto dell'imputato (ritardo nel presentarsi all'ufficio di polizia in palese violazione della prescrizione, giustificazione ritenuta "labiale" e inverosimile) e i suoi plurimi e gravi precedenti, concludendo per la non occasionalità della condotta e per la pericolosità del soggetto. Perciò il presupposto fattuale invocato dal ricorrente non compromette la decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
Norma applicata al caso: la condotta ascritta (violazione degli obblighi inerenti una misura di prevenzione) ha formato il titolo di reato contestato e ha giustificato la condanna in primo grado e la conferma in appello.
art. 73 testo unico stupefacenti (erroneamente richiamato nella sentenza impugnata)
Richiamo meramente materiale/erroneo nella parte generale della motivazione; la Corte di Cassazione lo considera un refuso che non incide sul percorso logico decisorio quando la valutazione di merito poggia su altra base fattuale.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che l'istante non abbia dimostrato i presupposti: la sola titolazione del reato o la mera occasionalità non sono sufficienti se il giudice di merito valuta la condotta come non occasionale e il soggetto come socialmente pericoloso (precedenti).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della decisione di Cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma equitativamente determinata.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019
Principio secondo cui un errore materiale o un elemento frainteso nella motivazione non annulla la decisione quando tale errore non abbia intaccato la 'essenziale forza dimostrativa' degli argomenti decisivi; qui usato per sostenere che il refuso sull'art. 73 non ha reso illogica la motivazione.
Massime di principio
- Un riferimento normativo errato nella motivazione (refuso) non vizia automaticamente la decisione se il percorso logico-giustificativo sul punto decisivo è chiaro e fondato su elementi diversi; va valutato se l'errore ha inciso sull'essenziale argomentazione.
- Per ottenere la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non basta richiamare il titolo del reato o invocare l’occasionalità: il giudice valuta la concreta lesività dell'azione, le modalità del fatto e la personalità del reo (precedenti, pericolosità).
- La particolare tenuità del fatto è un accertamento di fatto e di prudente valutazione che richiede argomentazioni specifiche; la sua esclusione può essere motivata sulla base della non occasionalità della condotta e dei precedenti dell'imputato.
- In Cassazione i motivi che non scompaginano il nesso logico della decisione di merito sono spesso dichiarati inammissibili: occorre dimostrare come l'errore o la contraddizione abbiano inciso la decisione, non solo lamentare incongruenze formali.
- La quantificazione delle conseguenze economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) segue l'art. 616 c.p.p.; il ricorrente soccombe se il ricorso è inammissibile o rigettato.
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