Sentenza n. 1060/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, espresso e tacito, di accesso a offerte tecniche di gara, fatture emesse dall’affidatario e nominativi del personale impiegato nell’esecuzione delle commesse
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto al Comune l’accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, alle offerte tecniche relative a gare aventi a oggetto sistemi, tablet, software e servizi per il sanzionamento della sosta negli anni 2020-2025, alle fatture emesse dall’affidataria E-Fil S.r.l. nei confronti del Comune per i medesimi prodotti e servizi e ai nominativi del gruppo di lavoro impiegato nell’esecuzione delle commesse e nelle attività di formazione e assistenza. L’interesse dichiarato consisteva nel verificare l’originalità e l’infungibilità del software commercializzato dall’affidataria, anche in relazione a una controversia civile per concorrenza sleale fondata sul trasferimento di ex dipendenti della ricorrente, nonché la valorizzazione economica dei prodotti e l’eventuale impiego di personale già appartenente alla ricorrente. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo già trasmessa la documentazione ostensibile in esecuzione di una precedente sentenza e non adeguatamente dimostrato il collegamento strumentale e funzionale tra la documentazione ulteriore e la tutela della posizione giuridica della richiedente. La società aveva quindi chiesto il riesame al Difensore civico, che aveva accolto parzialmente l’istanza quanto alle offerte tecniche ed economiche, disponendo l’accesso nei limiti strettamente indispensabili e previo oscuramento delle parti non necessarie, e aveva confermato il diniego quanto alle fatture e ai nominativi del gruppo di lavoro. La ricorrente non aveva impugnato il provvedimento parzialmente negativo del Difensore civico, ma aveva impugnato il silenzio del Comune successivo alla determinazione favorevole del Difensore civico e, inoltre, il diniego comunale originario.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Quanto alle offerte tecniche, il TAR ha rilevato che il Difensore civico aveva ritenuto illegittimo il diniego e aveva comunicato tale determinazione al Comune. In assenza di un provvedimento confermativo motivato del Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso doveva ritenersi consentito ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990. La mancata costituzione del Comune non ha fornito elementi per ritenere adottato un provvedimento confermativo; la controinteressata, regolarmente evocata in giudizio, avrebbe potuto contestare la legittimità o l’efficacia della determinazione del Difensore civico. Il Comune è stato pertanto ordinato di ostendere le offerte tecniche relative agli anni 2020-2025, nel limite strettamente indispensabile alla tutela della situazione giuridica della ricorrente e con oscuramento del contenuto restante, secondo quanto stabilito dal Difensore civico. Quanto alle fatture e ai nominativi del gruppo di lavoro, la domanda è stata respinta: la ricorrente non aveva impugnato la determinazione parzialmente negativa del Difensore civico e aveva comunque impugnato tardivamente il diniego comunale del 2 dicembre 2025, anche considerando come dies a quo la comunicazione della determinazione del Difensore civico del 22 gennaio 2026. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale e richiedono la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l’accesso è consentito.
La mancata adozione, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione favorevole del Difensore civico, di un provvedimento comunale confermativo motivato determina il perfezionamento dell’accesso, nei limiti riconosciuti dalla determinazione del Difensore civico.
art. 24 l. 241/1990
L’accesso difensivo deve essere limitato alle informazioni indispensabili alla tutela della situazione giuridica soggettiva, con oscuramento delle parti non necessarie.
Massime di principio
- Quando il Difensore civico, investito del riesame di un diniego di accesso, ritiene illegittimo il diniego e ne dà comunicazione all’amministrazione, l’accesso si considera consentito se l’amministrazione non adotta entro trenta giorni un provvedimento confermativo motivato.
- L’accesso riconosciuto dal Difensore civico deve essere esercitato dall’amministrazione nei limiti indicati nella relativa determinazione, consentendo soltanto le informazioni strettamente indispensabili alla tutela della posizione giuridica dell’istante e oscurando il contenuto restante.
- Il richiedente che intenda contestare il diniego parziale contenuto nella determinazione del Difensore civico deve impugnare tempestivamente tale determinazione; la mancata impugnazione non consente di ottenere in giudizio la documentazione già definitivamente esclusa dal riesame.
- La richiesta di accesso a documenti relativi a rapporti contrattuali pubblici non può fondarsi sulla mera appartenenza dell’istante al medesimo settore economico o sulla qualità astratta di futuro o potenziale contraente dell’amministrazione: occorre un collegamento diretto, concreto e attuale con una situazione giuridica tutelata.
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