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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05296/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivi generici e non idonei a individuare specifici errori della decisione impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il giudice di sorveglianza aveva respinto la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali proposta dal soggetto interessato. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che il ricorso era formulato in modo generico: la censura non indicava specificamente alcuna frattura logica o vizi concreti del ragionamento seguito dal Tribunale di sorveglianza, limitandosi a doglianze non autosufficienti e non confrontate con la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale di sorveglianza deve contenere censure specifiche e argomentate: motivi generici non consentono il sindacato di legittimità e determinano l'inammissibilità.
  • La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non è sufficiente se non indica in concreto la parte della decisione asseritamente illogica o erronea, né la frattura del percorso argomentativo del giudice di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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