Cassazione Civile, Ordinanza n. 01936/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Nel giudizio di merito un contribuente aveva ottenuto l’accoglimento dell’opposizione proposta contro due cartelle esattoriali, con declaratoria di prescrizione dei crediti azionati. L’agente della riscossione aveva proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che l’atto non individuasse in modo sufficientemente specifico i capi impugnati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e la nuova modulazione del dispositivo. Con il ricorso per cassazione, l’agente della riscossione ha denunciato la violazione dell’art. 342, comma 1, c.p.c., sostenendo che l’atto di appello conteneva invece una compiuta indicazione delle parti della decisione censurate e delle ragioni di critica, articolate in più motivi, tra cui difetto di giurisdizione, incompetenza funzionale, non impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, tardività dell’opposizione e infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione perché l’ordinanza del Tribunale, pur formalmente tale, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali ai sensi dell’art. 342 c.p.c., assumendo così natura sostanziale di sentenza definitiva. Nel merito ha accolto il motivo di ricorso, affermando che il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi sulla specificità dei motivi di appello: l’atto doveva contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza. Poiché dall’atto di appello risultava una critica articolata e sufficientemente specifica, l’inammissibilità era stata erroneamente dichiarata. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Salerno in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza richiedere formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
art. 348-ter c.p.c.
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello è normalmente non ricorribile per cassazione se pronunciata nel suo ambito proprio per manifesta infondatezza nel merito; è invece ricorribile quando dichiari l’inammissibilità per ragioni processuali, perché in tal caso ha carattere definitivo e valore sostanziale di sentenza.
art. 434 c.p.c.
È interpretato in modo coerente con l’art. 342 c.p.c.: l’impugnazione deve specificare i punti contestati e le ragioni di critica, senza formalismi eccessivi.
Massime di principio
- L’appello è inammissibile solo se l’atto non consente di identificare con chiarezza i capi della sentenza impugnata e le specifiche censure; non è invece necessario che l’appellante rediga un progetto di sentenza alternativo o utilizzi formule solenni.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in concreto, verificando se l’atto esprima una parte volitiva e una parte argomentativa idonea a contrastare le rationes decidendi del primo giudice.
- Un’ordinanza che dichiari l’inammissibilità dell’appello per vizi processuali ex art. 342 c.p.c. è ricorribile per cassazione perché, per il suo contenuto sostanziale, ha carattere definitivo.
- Ai fini dell’art. 342 c.p.c. è sufficiente che l’appellante individui i punti della decisione da riformare e sviluppi critiche intelligibili e circostanziate, anche se l’atto riproduce in parte la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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