Direttiva 2011/77
Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 , che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva proroga da 50 a 70 anni la durata di protezione delle fissazioni di esecuzioni su fonogrammi e dei fonogrammi, e armonizza la durata delle composizioni musicali con testo. Introduce inoltre misure di accompagnamento a favore degli artisti interpreti o esecutori, tra cui un diritto alla remunerazione annua supplementare e la possibilità di risolvere il contratto in caso di mancata sfruttamento del fonogramma. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º novembre 2013.
Proroga della durata di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi per esecuzioni fissate su fonogrammi e composizioni musicali con testo, con misure di accompagnamento per gli artisti interpreti o esecutori
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire la direttiva nel diritto interno, e incide sulla disciplina armonizzata della durata di protezione prevista dalla direttiva 2006/116/CE. Riguarda in particolare gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e le composizioni musicali con testo; comprende le fissazioni delle esecuzioni, i fonogrammi, i contratti di trasferimento o cessione dei diritti e i pagamenti ricorrenti o non ricorrenti. Sono previste norme transitorie per le opere e le fissazioni già protette al 1º novembre 2013 e per gli atti di sfruttamento anteriori a tale data, con tutela dei diritti acquisiti dei terzi.
Proroga della durata di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi
La direttiva 2011/77/UE modifica la direttiva 2006/116/CE con l’obiettivo di estendere la protezione di alcuni diritti connessi, in particolare quelli degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi. Il legislatore europeo motiva l’intervento con l’esigenza di rafforzare la tutela economica degli artisti nel corso della vita e di correggere squilibri contrattuali emersi nella prassi del settore fonografico, oltre a rimuovere ostacoli alla circolazione dei servizi e alla gestione collettiva transfrontaliera per le composizioni musicali con testo.
Obiettivi e contesto normativo
La direttiva interviene su un regime già armonizzato dalla direttiva 2006/116/CE, che prevedeva in generale 50 anni di protezione per artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi. I considerando chiariscono che la carriera degli artisti inizia spesso in giovane età e che la durata di 50 anni risultava spesso insufficiente a garantire protezione economica per tutta la vita. La proroga mira quindi a far sì che i ricavi derivanti dai diritti esclusivi e dalle remunerazioni correlate restino disponibili per gli artisti almeno per tutta la loro vita.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda:
- le fissazioni delle esecuzioni, in particolare quando sono incorporate in un fonogramma;
- i fonogrammi;
- le composizioni musicali con testo;
- i rapporti contrattuali di trasferimento o cessione dei diritti tra artista e produttore di fonogrammi;
- le remunerazioni ricorrenti e non ricorrenti dovute agli artisti.
Le nuove regole si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali, al 1º novembre 2013, l’artista e il produttore erano ancora protetti in base alla disciplina previgente, nonché alle opere successive. Per le composizioni musicali con testo, la nuova durata si applica alle opere già protette in almeno uno Stato membro alla medesima data e a quelle successive.
Nuova durata di protezione
L’articolo 1 della direttiva 2006/116/CE è modificato in modo da stabilire che la durata di protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta tra autore del testo e compositore, purché i rispettivi contributi siano stati creati specificamente per quella composizione.
Per le esecuzioni fissate in un fonogramma, l’articolo 3, paragrafo 1, viene modificato prevedendo che i diritti scadano 70 anni dopo la prima pubblicazione lecita del fonogramma o, se anteriore, dopo la prima comunicazione lecita al pubblico. Per le esecuzioni fissate con un mezzo diverso dal fonogramma resta invece la scadenza a 50 anni dopo la pubblicazione o comunicazione lecita, secondo le condizioni indicate nella norma.
Per i fonogrammi, il paragrafo 2 dell’articolo 3 sostituisce i termini di 50 anni con 70 anni, coerentemente con il nuovo sistema di proroga.
Misure di accompagnamento a favore degli artisti
La proroga della durata è accompagnata da misure volte a evitare che il maggiore periodo di protezione benefici solo il produttore di fonogrammi.
Diritto di risoluzione del contratto
Decorsi 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma, o in mancanza dalla sua lecita comunicazione al pubblico, se il produttore non mette in vendita un numero sufficiente di copie o non rende il fonogramma accessibile al pubblico in modalità tali che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento scelti, l’artista interprete o esecutore può risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti sulla fissazione dell’esecuzione. Il produttore dispone di un anno dalla notifica per porre rimedio, realizzando entrambe le forme di sfruttamento. Il diritto è irrinunciabile; se il contratto è risolto, i diritti del produttore sul fonogramma cessano.
Remunerazione annua supplementare
Quando il contratto attribuisce all’artista una remunerazione non ricorrente, l’articolo 3, paragrafo 2 ter, riconosce il diritto a una remunerazione annua supplementare per ogni anno completo successivo al 50º anno di protezione. Il paragrafo 2 quater quantifica l’importo complessivo che il produttore deve accantonare nel 20% del ricavo ottenuto nell’anno precedente dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma. Il produttore deve inoltre fornire, su richiesta, le informazioni necessarie a garantire il pagamento.
Il diritto alla remunerazione è amministrato da società di gestione collettiva ai sensi del paragrafo 2 quinquies. Il paragrafo 2 sexies vieta, per gli artisti con pagamenti ricorrenti, qualsiasi trattenuta di anticipi o deduzioni contrattuali sui pagamenti dovuti dopo il 50º anno.
Regole transitorie
L’articolo 10, paragrafi 5 e 6, disciplina l’applicazione temporale delle nuove norme. Le modifiche si applicano alle fissazioni, ai fonogrammi e alle composizioni musicali con testo ancora protetti al 1º novembre 2013; gli atti di sfruttamento anteriori a tale data restano salvi e gli Stati membri devono preservare i diritti acquisiti dei terzi.
L’articolo 10 bis introduce inoltre una regola di continuità contrattuale: salvo indicazioni contrarie chiare nel contratto, i trasferimenti o le cessioni conclusi prima del 1º novembre 2013 continuano a produrre effetti oltre la scadenza che sarebbe derivata dalla disciplina previgente. Gli Stati membri possono anche prevedere la modifica dei contratti preesistenti che autorizzano pagamenti ricorrenti, una volta superato il 50º anno.
Recepimento, controllo e tempistica
La direttiva è rivolta agli Stati membri e deve essere recepita entro il 1º novembre 2013 mediante misure legislative, regolamentari e amministrative. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne di recepimento.
Relazioni della Commissione
La Commissione è tenuta a presentare entro il 1º novembre 2016 una relazione sull’applicazione della direttiva alla luce dell’evoluzione del mercato digitale, con eventuale proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE. Entro il 1º gennaio 2012 deve inoltre valutare l’opportunità di prorogare la durata di protezione nel settore audiovisivo, presentando se del caso proposte legislative.
Profili di discrezionalità nazionale
Pur fissando un risultato armonizzato, la direttiva lascia agli Stati membri alcuni margini di intervento, tra cui:
- la disciplina delle modalità concrete di recepimento;
- le regole nazionali per l’esercizio del diritto di risoluzione quando un fonogramma contiene le esecuzioni di una pluralità di artisti;
- l’eventuale modifica dei contratti con pagamenti ricorrenti conclusi prima del 1º novembre 2013;
- la regolazione dell’eventuale applicazione alle microimprese in relazione agli oneri di raccolta e gestione delle somme destinate agli artisti;
- la predisposizione di procedure per i casi in cui la rinegoziazione contrattuale non riesca.
Nel complesso, la direttiva realizza una proroga selettiva della protezione e introduce strumenti correttivi a favore degli artisti, con un impianto di armonizzazione minima ma sostanzialmente vincolante quanto al risultato da raggiungere.
Disposizioni principali
Proroga della durata di protezione
Modifica la direttiva 2006/116/CE portando a 70 anni la durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni in fonogrammi e per i fonogrammi, rispetto al regime generale di 50 anni. Per le fissazioni di esecuzioni non su fonogramma resta la scadenza a 50 anni, salvo le regole specifiche sulla pubblicazione o comunicazione al pubblico previste dall’articolo 3, paragrafo 1.
Composizioni musicali con testo
Inserisce nell’articolo 1 della direttiva 2006/116/CE un nuovo paragrafo 7: la durata di protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta tra autore del testo e compositore, purché entrambi i contributi siano stati creati specificamente per quella composizione.
Diritto di risoluzione del contratto per mancato sfruttamento
Introducendo l’articolo 3, paragrafo 2 bis, consente all’artista interprete o esecutore di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti sulla fissazione dell’esecuzione se, decorsi 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla lecita comunicazione al pubblico, il produttore non mette in vendita un numero sufficiente di copie o non rende il fonogramma disponibile al pubblico entro un anno dalla notifica. Il diritto è irrinunciabile; in caso di risoluzione, cessano i diritti del produttore sul fonogramma.
Remunerazione annua supplementare del 20%
L’articolo 3, paragrafo 2 ter, riconosce agli artisti interpreti o esecutori che hanno trasferito o ceduto i diritti contro remunerazione non ricorrente il diritto a una remunerazione annua supplementare per ogni anno completo successivo al 50º anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza, dalla lecita comunicazione al pubblico. Il paragrafo 2 quater stabilisce che il produttore deve riservare a tale finalità il 20% del ricavo percepito nell’anno precedente dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma; il ricavo è quello al lordo delle spese. L’artista ha diritto alle informazioni necessarie, e il diritto è irrinunciabile.
Gestione collettiva e pagamento della remunerazione
L’articolo 3, paragrafo 2 quinquies, impone che il diritto alla remunerazione annua supplementare sia amministrato da società di gestione collettiva. Il considerando 12 prevede inoltre la distribuzione almeno annuale agli artisti non affermati e consente agli Stati membri di regolare l’eventuale esclusione delle microimprese quando l’onere di raccolta e gestione risulti irragionevole rispetto ai costi.
Divieto di trattenute e anticipi dopo il 50º anno
L’articolo 3, paragrafo 2 sexies, stabilisce che per gli artisti con pagamenti ricorrenti non possono essere detratti, dopo il 50º anno, anticipi o deduzioni contrattualmente previste dai pagamenti loro dovuti.
Norme transitorie e tutela dei diritti acquisiti
L’articolo 10, paragrafi 5 e 6, dispone l’applicazione delle nuove regole alle fissazioni e ai fonogrammi ancora protetti al 1º novembre 2013, nonché alle composizioni musicali con testo già protette in almeno uno Stato membro a tale data; le disposizioni non pregiudicano gli atti di sfruttamento anteriori al 1º novembre 2013 e gli Stati membri devono proteggere i diritti acquisiti dei terzi. L’articolo 10 bis prevede che, salvo chiare indicazioni contrarie, i contratti conclusi prima del 1º novembre 2013 restino efficaci oltre la scadenza originaria della protezione, e consente agli Stati membri di prevedere la modifica dei contratti a pagamenti ricorrenti conclusi prima di tale data.
Recepimento e termine di trasposizione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 1º novembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali nel settore disciplinato.
Relazioni della Commissione e riesame
L’articolo 3 prevede una relazione della Commissione entro il 1º novembre 2016 sull’applicazione della direttiva alla luce dello sviluppo del mercato digitale, con eventuale proposta di ulteriore modifica della direttiva 2006/116/CE. Entro il 1º gennaio 2012 la Commissione deve inoltre valutare l’eventuale necessità di prorogare la durata di protezione nel settore audiovisivo, con eventuali proposte.
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