Cassazione Penale, Sentenza n. 2512/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Trieste in relazione al reato di furto di acqua (manomissione del contatore) contestato alla Mutinati. Il Procuratore generale deduceva che l'acqua sottratta fosse "cosa destinata a pubblico servizio" (circostanza aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p.), sicché il reato sarebbe procedibile d'ufficio nonostante le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 e l'assenza di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale ritenendolo infondato. La Corte ha valutato se la circostanza aggravante della "destinazione a pubblico servizio" potesse essere ritenuta contestata in fatto malgrado non fosse esplicitamente indicata nel capo di imputazione. Richiamando orientamenti (Sez. Un. 24906/2019 e giurisprudenza successiva) e la pronuncia della Corte Costituzionale n.230/2022, la Corte ha ritenuto che per circostanze aggravanti che richiedono verifiche e valutazioni giuridiche (non meri fatti materiali) sia necessaria una contestazione specifica e chiara. Nel caso di specie il capo di imputazione indicava l'art. 625, n.7 c.p., ma descriveva l'aggravante solo come "beni (contatore) esposti alla pubblica fede", collegando l'aggravante esclusivamente all'esposizione alla pubblica fede e non alla destinazione a pubblico servizio. Non potendo imporre alla difesa di desumere un'ulteriore ipotesi non espressa dall'accusa, la Corte ha confermato il proscioglimento per improcedibilità dovuta alla mancanza di querela dopo la riforma favorevole (d.lgs. 150/2022).
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (comma 1, n.7)
Elenca le circostanze aggravanti che comportano procedibilità d'ufficio; la circostanza della "destinazione a pubblico servizio" richiede spesso valutazioni sulla natura giuridica della cosa e sulla sua destinazione, rendendola non meramente fattuale.
art. 624 cod. pen. (ultimo comma) come modificato dal d.lgs. 10/10/2022 n.150, art.2, comma 1, lett. i)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)
La riforma ha reso il furto generalmente procedibile a querela, salvo i casi espressamente previsti (tra cui le circostanze del n.7 dell'art.625). L'eccezione per "cose esposte alla pubblica fede" è distinta e, se contestata, incide sul regime di procedibilità.
d.lgs. 150/2022 (cd. riforma Cartabia)
Novella procedurale favorevole che, modificando il regime di procedibilità di taluni reati (tra cui il furto), ha fatto scattare la procedibilità a querela per fatti in passato procedibili d'ufficio; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione favorevole anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Norma di coordinamento che governa l'applicazione temporale delle modifiche di regime di procedibilità; consente l'applicazione retroattiva della norma più favorevole alla persona offesa o imputata.
Corte Costituzionale, sent. n.230/2022
"una circostanza aggravante non contestata all'imputato, e pertanto non oggetto di contraddittorio tra accusa e difesa, deve essere considerata tamquam non esset per il giudice"
Principio che impone che le aggravanti non contestate formalmente non possano essere valorizzate in sentenza: garantisce il diritto di difesa e la correlazione tra accusa e decisione.
Sez. Un. Corte di Cassazione, n.24906/2019 (Sorge)
Chiarisce i limiti della "contestazione in fatto" delle circostanze aggravanti: sono ammissibili per circostanze basate su fatti materiali oggettivi, ma non per circostanze che richiedono valutazioni giuridiche o interpretative, le quali devono essere esplicitamente contestate.
Massime di principio
- Le circostanze aggravanti che richiedono un'accertamento giuridico o valutativo (es. la "destinazione a pubblico servizio") devono essere esplicitamente dedotte nell'atto di accusa; non sono adeguatamente contestate mediante la sola descrizione di fatti materiali correlati.
- Se l'accusa indica soltanto una delle ipotesi previste dall'art. 625 n.7 (es. esposizione alla pubblica fede) e non la "destinazione a pubblico servizio", il giudice non può in sentenza ritenere sussistente quest'ultima aggravante senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- Dopo la riforma di procedibilità (d.lgs.150/2022), molti furti sono perseguibili solo a querela: in assenza di querela il reato può risultare improcedibile, salvo ricorrano circostanze aggravanti contestate in modo chiaro che rendano la procedibilità d'ufficio.
- La riforma favorevole al reo in tema di procedibilità si applica anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (applicazione della norma più favorevole), salvo specifiche eccezioni.
- Per la difesa: contestare la mancanza di specificità dell'imputazione quando l'aggravante implichi valutazioni giuridiche; per l'accusa: indicare espressamente e con chiarezza le aggravanti valutative che si intendono contestare (ad es. "cosa destinata a pubblico servizio"), evitando formule ambigue.
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