Cassazione Penale, Sentenza n. 27047/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo e restituito le somme sequestrate. I due motivi principali del ricorso erano: (1) violazione di legge per errata qualificazione giuridica della condotta, sostenendo che le dichiarazioni infedeli facevano parte di un complesso di artifici e raggiri non limitati alla mera evasione fiscale e quindi integrassero il delitto di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 2 o n. 1 c.p.); si eccepiva altresì che parte del profitto illecito veniva consegnata a una struttura associativa, configurando un ulteriore profitto diverso dall'evasione; (2) vizio nella motivazione quanto al periculum in mora e al pericolo di dispersione delle somme, posto che il sequestro aveva consentito di recuperare solo parte del profitto illecito (circa 411.000 euro su oltre 718.000 euro), e quindi sussistevano esigenze cautelari sia impeditive sia funzionali alla successiva confisca.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte conferma la qualificazione del Tribunale: le condotte contestate (indicazione nelle dichiarazioni di elementi passivi o ritenute inesistenti) rientrano nella fattispecie di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele) e non integrano automaticamente il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni). La Corte osserva che nel capo di imputazione non sono contestati artifici e raggiri ulteriori rispetto al contenuto delle dichiarazioni infedeli e che la suddivisione del profitto tra i partecipi quale "prezzo del servizio illecito" non aggiunge un autonomo profitto diverso dall'evasione. Di conseguenza il principio di specialità del diritto tributario prevale. Per tali ragioni il ricorso è respinto e l'ordinanza impugnata confermata (il motivo rigettato implica il rigetto complessivo dell'impugnazione).
Norme richiamate
art. 640, secondo comma, n. 1 e n. 2 cod. pen.
La Corte distingue il delitto di truffa aggravata a danno dello Stato rispetto ai reati tributari: la truffa richiede un autonomo profitto diverso dall'evasione fiscale o artifici e raggiri non riconducibili alla sola dichiarazione infedele. In mancanza di tali elementi, prevale la normativa speciale tributaria.
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
"chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti"
La Corte ritiene che la concreta indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni rientri nel paradigma dell'art. 4 d.lgs. 74/2000; il vantaggio così conseguito costituisce l'evasione fiscale e assorbe il disvalore penale, salvo che vi sia un profitto ulteriore e distinto.
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8
Richiamati dalla giurisprudenza come fattispecie speciali in materia di frode fiscale che possono avere rapporto di specialità con la truffa aggravata; la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha affermato che le fattispecie tributarie assorbono la condotta di evasione, salvo profitto ulteriore.
art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 74/2000
Interpretazione estensiva che include nell'ambito dell'evasione anche l'ottenimento di indebitI rimborsi o riconoscimento di inesistenti crediti d'imposta; quindi l'indebito rimborso rientra nel disvalore tributario.
art. 15 cod. pen.
Rilevato in tema di principio di specialità: le norme speciali prevalgono su quelle generiche quando la condotta è finalizzata all'evasione fiscale.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel provvedimento in relazione alla disciplina della trattazione in udienza (il procedimento si è svolto per via scritta in mancanza di richiesta di discussione).
Massime di principio
- Se la condotta contestata consiste essenzialmente nell'indicare elementi passivi o attivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi, la fattispecie di riferimento è quella tributaria (d.lgs. n. 74/2000, art. 4 o art. 3/2) e non automaticamente la truffa aggravata: il diritto tributario speciale assorbe il disvalore della condotta.
- Per configurare la truffa aggravata in danno dello Stato occorre che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso dall'evasione fiscale (es. ottenimento di erogazioni pubbliche) oppure che siano stati posti in essere artifici e raggiri autonomi e ulteriori rispetto alla mera falsità delle dichiarazioni fiscali.
- La semplice ripartizione del profitto illecito tra partecipi quale "prezzo" o remunerazione per il servizio illecito non costituisce di per sé un "profitto diverso" rispetto all'evasione fiscale; va dimostrato che esiste un vantaggio ulteriore al di là dell'indebito rimborso.
- Nell'impostare l'accusa è importante specificare e documentare, se esistenti, gli artifici e i raggiri (falsi profili, false sedi, raccolta illecita di credenziali, indicazioni fraudolente di IBAN ecc.) distinti dalla mera presentazione di dichiarazioni infedeli, perché solo tali elementi possono fondare una qualificazione per truffa.
- Quanto al sequestro preventivo, la sussistenza del periculum in mora o del pericolo di dispersione delle somme va adeguatamente e motivatamente dimostrata: argomentazioni concrete sulla difficoltà di recupero totale e sul collegamento con la futura confisca rafforzano la domanda cautelare.
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