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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02288/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, in materia catastale, di una rendita attribuita a seguito di procedura Docfa. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendolo tardivo perché, in assenza della prova della data di spedizione della raccomandata, occorreva avere riguardo alla data di ricezione del plico da parte della destinataria. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il documento prodotto contenente l'elenco delle raccomandate consegnate alle Poste, recante timbro postale di ritiro, fosse idoneo a provare la tempestività della notificazione; 2) violazione dell'art. 111 Cost., per sproporzione della sanzione di inammissibilità; 3) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per aver il giudice d'appello rilevato d'ufficio l'inammissibilità senza contraddittorio, essendo la società rimasta contumace in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che, nel processo tributario, la prova della tempestiva notificazione dell'appello fosse stata validamente fornita mediante la distinta/elenco delle raccomandate recante timbro postale, la cui data è assistita da fede privilegiata quale attestazione di attività compiuta da un pubblico agente. Ha inoltre chiarito che l'appello era stato proposto e la costituzione era avvenuta nei termini, sicché l'inammissibilità dichiarata dal giudice di merito era erronea.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, la costituzione del ricorrente/appellante richiede il deposito della documentazione idonea a provare la notificazione; la funzione probatoria può essere assolta anche da documenti diversi dalla ricevuta di spedizione, se equivalenti secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La disciplina dell'appello tributario richiama, quanto alla costituzione, le regole del deposito della prova della notificazione, ma non impone in assoluto la sola ricevuta di spedizione quando altro documento equivalga sul piano probatorio.

  • art. 111 Cost.

    La doglianza relativa alla sproporzione della sanzione di inammissibilità è stata assorbita; la Corte non ha fondato la decisione su tale profilo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La censura sul mancato contraddittorio è stata assorbita; non è stata posta a base della decisione di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazione di legge e la Corte ha esaminato in particolare la corretta applicazione della disciplina tributaria sulla prova della notificazione e sulla tempestività dell'appello.

  • art. 2699 c.c.

    L'avviso di ricevimento è richiamato come atto pubblico; tuttavia, nel caso deciso, la Corte valorizza soprattutto la distinta di spedizione con timbro postale quale documento dotato di efficacia probatoria.

  • art. 1 L. 742/1969

    Nel computo del termine per impugnare va considerata anche la sospensione feriale, come modificata, incidendo sul calcolo della tempestività dell'appello.

  • art. 16 D.L. n. 132/2014

    È richiamato per la modifica del periodo di sospensione feriale e quindi per il calcolo del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se il notificante deposita altro documento idoneo a dimostrare la data di spedizione, purché tale documento rechi un'attestazione postale affidabile della data.
  • La distinta/elenco delle raccomandate timbrata dall'ufficio postale può assolvere la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione, in quanto proveniente da un pubblico agente e assistita da fede privilegiata quanto all'attività certificata.
  • L'inammissibilità per tardività non può essere dichiarata quando dal fascicolo risulti che l'appello è stato proposto entro il termine legale, tenendo conto anche della sospensione feriale e delle regole di computo dei termini.
  • Se la questione decisiva è la prova della tempestività della notificazione e questa risulta dagli atti in modo valido, restano assorbite le ulteriori censure sul contraddittorio o sulla proporzionalità della sanzione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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