Ordinanza n. 1993/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n. 0080452 del 9 giugno 2026 dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta recante il diniego o comunque il rigetto della procedura di ingresso per lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Caserta, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto l’illegittimità dell’atto, evidenziando che la società cooperativa datrice di lavoro aveva, tra le proprie attività secondarie, anche la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con decorrenza dal 10 febbraio 2024, anteriore sia alla domanda sia al rilascio del nulla osta. Sono state dedotte, secondo quanto ritenuto dal TAR, censure di difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l’amministrazione non avrebbe chiarito il fondamento della tesi secondo cui, nella procedura di ingresso per lavoro di stranieri, rileverebbe esclusivamente l’attività prevalente del datore di lavoro, con esclusione delle attività secondarie. Il ricorrente aveva inoltre presentato memorie difensive incentrate sulla compatibilità del codice ATECO e sull’effettiva esistenza dell’attività edilizia.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il giudice ha ravvisato, al primo e sommario esame proprio della fase cautelare, apprezzabili profili di fondatezza: la documentazione dimostrava l’esistenza dell’attività edilizia secondaria della cooperativa prima della domanda e del rilascio del nulla osta; il provvedimento impugnato non esponeva il fondamento della scelta amministrativa di considerare esclusivamente l’attività prevalente; le censure relative a difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 apparivano non manifestamente infondate, anche perché le memorie difensive avevano contestato specificamente tali profili. Per l’effetto, è stata sospesa l’efficacia dell’atto impugnato ed è stata fissata la trattazione del merito all’udienza pubblica del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto l’istanza e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato in ragione degli apprezzabili profili di fondatezza rilevati in sede sommaria.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto non manifestamente infondata la censura di violazione del contraddittorio procedimentale, poiché erano state presentate memorie difensive sulla compatibilità del codice ATECO e sull’esistenza dell’attività edilizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dimostrazione documentale dell’esistenza, presso il datore di lavoro, di un’attività secondaria coerente con l’attività lavorativa oggetto della procedura di ingresso può integrare un apprezzabile fumus boni iuris, quando l’amministrazione non abbia adeguatamente considerato tale elemento.
- Un provvedimento amministrativo che fondi il diniego di una procedura di ingresso per lavoro sulla rilevanza esclusiva dell’attività prevalente del datore di lavoro deve esplicitare la base giuridica e le ragioni per cui le attività secondarie non siano rilevanti; in mancanza, può risultare affetto da carenza di motivazione.
- La presentazione di memorie difensive specificamente riferite alla compatibilità del codice ATECO e all’esistenza dell’attività economica impone all’amministrazione una loro effettiva considerazione; l’omessa valutazione può integrare difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.
- La sospensione cautelare dell’efficacia di un provvedimento amministrativo è giustificata, al primo sommario esame, quando le censure procedimentali e motivazionali risultino non manifestamente infondate e la documentazione acquisita evidenzi elementi potenzialmente decisivi non adeguatamente valutati dall’amministrazione.
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