Cassazione Penale, Ordinanza n. 17839/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione. La decisione di merito sulla condanna per il reato contestato è rimasta ferma; è stata confermata la valutazione del giudice d'appello sulla dosimetria della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha solo parzialmente confermato la condanna inflitta in primo grado per tentata estorsione, riducendo la pena. Il ricorso non attacca la responsabilità penale, ma censura esclusivamente il trattamento sanzionatorio: viene dedotto vizio di motivazione per asserita eccessività della pena e per insufficienza delle ragioni esposte dalla Corte territoriale nel ritenere comunque congrua la pena, sebbene ridotta. La Corte di cassazione rileva che il giudice di merito ha motivato richiamando la riduzione già operata in primo grado per il tentativo, la successiva moderazione della pena base e i criteri di cui all'art. 133 c.p., sicché la doglianza è generica e non evidenzia arbitrarietà o illogicità manifesta.
Norme richiamate
artt. 56, 629 c.p.
Richiamati come base della contestazione per il delitto tentato di estorsione; il giudizio di legittimità non investe la qualificazione giuridica del fatto ma solo la pena.
art. 133 c.p.
È il parametro che il giudice di merito deve considerare nella determinazione della pena; è sufficiente anche un richiamo sintetico alla valutazione di uno o più criteri legali, purché non arbitrario o illogico.
art. 424 comma 2 c.p.
Richiamato dalla Corte territoriale come base della riduzione applicata nella determinazione della pena per il reato tentato.
art. 423 c.p.
Richiamato dalla Corte territoriale come ulteriore parametro per la riduzione della pena in ragione della forma tentata del reato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile per colpa.
Massime di principio
- In tema di determinazione della pena, il giudice di merito esercita una discrezionalità insindacabile in cassazione quando dia conto, anche sinteticamente, della valutazione di uno o più criteri previsti dall'art. 133 c.p.
- La motivazione sulla dosimetria è sufficiente se consente di comprendere il percorso seguito dal giudice e non è frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La censura relativa alla sola eccessività della pena, se generica e non confrontata con la motivazione del giudice di merito, non è idonea a superare il controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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