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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32809/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in un motivo per violazione di legge ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e per mancanza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento all'applicazione dell'art. 222 del Codice della Strada. Il ricorrente censura la determinazione della durata della sospensione della patente di guida ritenuta priva di motivazione: il giudice avrebbe fissato la durata senza alcuna argomentazione, nonostante il ventaglio sanzionatorio arrivi fino a quattro anni, e la misura sarebbe stata applicata in modo arbitrario (si contesta la scelta della durata di uno e sei mesi ridotta poi per il rito).

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile ma infondato nel merito. La Corte di Cassazione ha ricordato che la sospensione della patente, applicata con sentenza di patteggiamento richiesta dalle parti, costituisce una sanzione amministrativa accessoria autonoma e che il ricorso in cassazione è ammissibile in relazione a vizi di motivazione sulla durata di tale sanzione. Tuttavia la Corte ha ritenuto che, quando la misura adottata non supera la media edittale e non emergono particolari profili di meritevolezza a favore dell'imputato, non è necessaria una motivazione esplicita: la motivazione implicita è sufficiente. Nel caso concreto la durata impostata è risultata inferiore alla media edittale e pertanto il giudice non doveva fornire motivazione specifica sulla durata. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina la fattispecie di reato ascritta all'imputato (lesioni stradali gravi o gravissime), richiamata per identificare il reato per il quale è stata inflitta la pena detentiva.

  • art. 222 Codice della Strada

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; nella sentenza è stata applicata tale misura accessoria e si discuteva la sua durata e la relativa motivazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio abbreviato e l'accordo tra le parti per l'applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa su richiesta delle parti ai sensi di questa norma.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e motivazione insufficiente o contraddittoria; su questi profili è stato fondato il ricorso del difensore.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    Prevede limiti all'impugnabilità delle pene quando si tratta di patteggiamento; la Corte ha precisato che tali limiti non ostano all'impugnabilità della sanzione amministrativa accessoria, trattandosi di misura autonoma non riconducibile alle categorie della pena o delle misure di sicurezza contemplate dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando riguarda la motivazione sulla durata di una sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) applicata in sentenza di patteggiamento, perché tale sanzione è autonoma rispetto alla pena.
  • Quando la sospensione della patente viene fissata in una misura non oltre la media edittale e non sussistono specifici profili di meritevolezza dell'imputato, è sufficiente una motivazione implicita: il giudice non è obbligato a motivare espressamente la scelta della durata.
  • Se la misura accessoria eccede la media edittale o emergono particolari circostanze che rendono la scelta della durata meritevole di spiegazioni (circostanze attenuanti o aggravanti specifiche), il giudice deve fornire motivazione esplicita sulla durata applicata.
  • I limiti all'impugnabilità previsti per il patteggiamento (art. 448 comma 2-bis) non precludono automaticamente il sindacato di Cassazione sulla motivazione relativa a sanzioni amministrative accessorie, data la natura autonoma di tali misure.
  • In casi simili è utile verificare: (a) la misura rispetto alla media edittale prevista per la sanzione accessoria; (b) l'esistenza di profili di meritevolezza o circostanze rilevanti che impongano motivazione esplicita; (c) la correttezza procedurale del patteggiamento e la presenza di eventuali vizi formali.

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