Cassazione Penale, Sentenza n. 12018/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava che, per effetto della remissione di querela intervenuta in data 4 giugno 2022 e regolarmente accettata, il reato di truffa a lui ascritto doveva considerarsi estinto in quanto procedibile a querela di parte. Inoltre deduceva errata applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.), sostenendo che la specificità del caso (reperibilità dell'imputato e fornitura del codice fiscale alla vittima) escludeva la sussistenza di tale aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. La Corte ha ritenuto che la novella legislativa (L. 28/06/2024, n. 90) abbia introdotto la circostanza aggravante di cui al comma 2-ter (truffa commessa a distanza tramite strumenti informatici o telematici) che, pur aumentando la gravità del fatto, è perseguibile a querela; trattandosi di norma processuale che introduce una condizione di procedibilità, essa si applica ai procedimenti in corso e la remissione di querela ha efficacia estintiva. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata senza rinvio e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte ha richiamato le disposizioni sulla truffa e le sue aggravanti, rilevando che la modifica normativa del 2024 ha inciso sulla procedibilità della fattispecie quando commessa a distanza con strumenti informatici/telematici.
art. 61, n. 5 cod. pen.
La circostanza aggravante della minorata difesa, in precedenza richiamata per talune truffe online, è stata ricondotta alla nuova disciplina (comma 2-ter) che ne modifica la rilevanza ai fini della procedibilità.
Legge 28 giugno 2024, n. 90 (introduzione del comma 2-ter)
La legge ha introdotto la circostanza aggravante per la truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici e ha stabilito che tale fattispecie è perseguibile a querela. Essendo norma processuale che condiziona la procedibilità, si applica ai processi in corso e la remissione di querela estingue il reato.
art. 2, comma quarto, cod. pen. (principio richiamato dalla giurisprudenza)
Ribadito il principio per cui, quando una modifica legislativa incide sulla procedibilità (natura mista, sostanziale e processuale della querela), il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per i fatti commessi anteriormente alla modifica ma oggetto del processo in corso.
Massime di principio
- Se una norma successiva modifica la procedibilità di un reato (es. lo rende perseguibile a querela), tale modifica si applica ai procedimenti in corso se ha natura processuale; di conseguenza il giudice deve verificare la presenza e l'eventuale remissione della querela.
- La remissione di querela ha efficacia estintiva quando, per effetto di modifiche normative, la procedibilità del reato è subordinata alla querela di parte.
- L'introduzione di una circostanza aggravante che resta però perseguibile a querela non trasforma automaticamente il reato in perseguibile d'ufficio: occorre leggere la normativa nuova nella sua specifica disciplina della procedibilità.
- La valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa richiede un accertamento concreto e caso per caso; la semplice reperibilità dell'autore o il possesso di dati (es. codice fiscale) non esclude automaticamente la minorata difesa se gli elementi dimostrano vulnerabilità o difficoltà difensive della vittima.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela la Cassazione può annullare senza rinvio (non essendoci più una materia da decidere), e il giudice deve anche pronunciare sulle spese processuali.
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