Sentenza del 13/09/2018 n. 5922 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -- Comunicazione di irregolarità - Rientra fra gli atti impugnabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione di irregolarità è ritenuta impugnabile. L'art. 19 del d.lgs. 546/1992 deve essere interpretato in senso sostanziale, includendo ogni atto dell'Amministrazione finanziaria che manifesti una pretesa tributaria definita e lesiva, anche se non espressamente indicato nell'elenco normativo. L'esito è quindi favorevole al contribuente sulla questione dell'ammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnabilità della comunicazione di irregolarità. Il ricorrente sostiene che tale atto, pur non essendo formalmente elencato tra gli atti tipici impugnabili, contiene una concreta pretesa tributaria e produce effetti lesivi, rendendo necessario consentirne l'immediata contestazione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili deve essere interpretato in modo sostanziale e non meramente formale: è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e attuale, anche se si tratta di una comunicazione di irregolarità non espressamente nominata dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la possibilità di impugnare un atto dipende soprattutto dal suo contenuto e dagli effetti prodotti, non soltanto dalla denominazione formale utilizzata dall'Amministrazione.
- Una comunicazione di irregolarità può essere impugnata quando contiene una pretesa tributaria concreta, determinata e idonea a incidere sulla posizione del contribuente.
- Il contribuente non deve necessariamente attendere la successiva cartella di pagamento se l'atto precedente manifesta già in modo sufficientemente chiaro la pretesa fiscale.
- Prima di agire occorre verificare che l'atto sia effettivamente lesivo e che siano rispettati i termini e le modalità previste per il ricorso tributario.
- Il principio è coerente con l'orientamento della Cassazione secondo cui l'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 deve garantire una tutela effettiva contro gli atti che rendono attuale la pretesa tributaria.
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